XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 283




        Onorevoli Colleghi! - Il Servizio sanitario nazionale non offre, almeno attualmente, uno specifico programma di cure e di assistenza per i malati terminali affetti da cancro. A questi è offerta un'assistenza del tutto tradizionale presso le strutture ospedaliere dove nella maggior parte dei casi è dimenticato l'aspetto umano e psicologico della sofferenza.
        La presente proposta di legge si propone di istituire un programma di cure domiciliari per coloro che, con un'aspettativa di vita di circa tre mesi, non possono più essere guariti ma solo assistiti in modo tale che possano morire con dignità e con limitata sofferenza. I malati terminali, infatti, presentano gravi problemi di natura fisica, psicologica, emotiva, affettiva, sociale e spirituale che non possono essere affrontati nelle comuni strutture ospedaliere.
        Le cure palliative domiciliari integrate hanno quindi come obiettivo il controllo dei sintomi fisici, il sostegno psicologico del malato e della famiglia, l'umanizzazione dell'impatto terapeutico, la conservazione di un livello accettabile di qualità della vita, l'accompagnamento di una morte dignitosa.
        In considerazione di tali aspetti emergenti del problema, l'articolo 1 della proposta di legge definisce le modalità del programma di cura e di assistenza globale, razionalizzando le iniziative sorte sporadicamente in alcune regioni ed offrendo alle famiglie degli ammalati un supporto valido per fare fronte a tutte le esigenze sanitarie, socio assistenziali e psicologiche.
        L'articolo 2 demanda alle regioni la predisposizione puntuale del programma, nonché l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il trattamento a domicilio dei pazienti in fase terminale.
        L'articolo 3 fissa i requisiti necessari per ottenere le cure palliative domiciliari integrate; stabilisce le modalità di attivazione delle stesse; individua i servizi ed il personale da impiegare.
        L'articolo 4 demanda alle regioni la verifica periodica della puntuale realizzazione del programma e il suo aggiornamento.
        L'articolo 5 prevede che le regioni istituiscano scuole di formazione professionale per la preparazione del personale da destinare alla realizzazione del suddetto programma.
        L'articolo 6, infine, stabilisce il finanziamento della legge.




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