XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 283
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e finalità).
1. E' istituito il programma di cure palliative
domiciliari integrate per i pazienti affetti da cancro in fase
terminale, ai sensi del comma 2, al fine di:
a) permettere ai malati terminali assistenza e
cure in un ambiente, il domicilio, più sereno e confortevole
da un punto di vista psicologico per affrontare la gravità
della malattia;
b) fornire un adeguato sostegno alle famiglie
interessate dalle problematiche sanitarie, socio-assistenziali
e psicologiche relative ai pazienti terminali;
c) razionalizzare e coordinare le iniziative già
avviate nel Servizio sanitario nazionale, fornendo supporti
tecnico-professionali adeguati;
d) stimolare e sostenere le organizzazioni di
volontariato attive nel settore dell'aiuto ai pazienti in fase
avanzata e terminale;
e) diffondere la cultura della solidarietà nei
confronti dei malati terminali.
2. Per pazienti affetti da cancro in fase terminale si
intendono i pazienti con prognosi di vita eguale o inferiore a
tre mesi.
Art. 2.
(Programma di cure e di assistenza
per i malati terminali).
1. Sono demandati alle regioni, nell'ambito della
programmazione degli interventi sanitari e sociali,
l'organizzazione ed il funzionamento di servizi per il
trattamento a domicilio di pazienti in fase terminale colpiti
da neoplasie nel caso di dimissione dal presidio ospedaliero
pubblico o privato e della prosecuzione delle necessarie
terapie in sede domiciliare.
2. Le regioni predispongono, entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un programma
pluriennale che definisce l'assetto organizzativo, le modalità
e le risorse dell'intervento delle aziende sanitarie locali,
delle aziende ospedaliere e delle organizzazioni di
volontariato specializzate nel settore della cura palliativa
domiciliare oncologica.
3. Il programma di cui al comma 2 definisce altresì i
caratteri generali delle possibili convenzioni tra
amministrazioni pubbliche e enti od organizzazioni di
volontariato, le modalità e i requisiti connessi
all'erogazione delle prestazioni di tale forma di assistenza,
nonché i criteri di verifica dell'attività svolta, sia sul
piano tecnico che amministrativo.
4. Nell'ambito del programma di cui ai commi 2 e 3 sono
definiti i criteri per l'eventuale erogazione di adeguati
incentivi, anche economici, alle famiglie dei malati
terminali.
Art. 3.
(Requisiti e criteri per le cure
palliative domiciliari integrate).
1. Al fine di ottenere le cure palliative domiciliari
integrate è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) presenza di una malattia neoplastica;
b) necessità di trattamenti specialistici in base
alle conoscenze e alle tecniche delle cure palliative;
c) espressione, da parte del paziente, del
consenso informato;
d) situazione di non autosufficienza;
e) disagio di accedere alle strutture
sanitarie;
f) ambiente abitativo e familiare idoneo.
2. Le cure palliative domiciliari integrate sono attivate
su richiesta del paziente o della sua famiglia, sentito il
parere del medico di base o del medico del reparto ospedaliero
presso il quale è in cura e previa autorizzazione degli enti
preposti alla gestione delle cure palliative domiciliari di
cui al comma 2 dell'articolo 2.
3. Il paziente ha il diritto di scegliere i sanitari di
fiducia che devono assisterlo.
4. Il trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego
di personale qualificato e specializzato in collaborazione con
i medici di base e con i medici ospedalieri che hanno avuto in
cura il paziente. L'ente preposto deve garantire presso il
domicilio: la presenza continuativa di un sanitario; un
servizio di pronto soccorso, nel caso di emergenza; servizi
specialistici indispensabili alla cura dei malati
terminali.
5. Sono predisposti presso il Ministero della sanità e
presso gli assessorati regionali alla sanità appositi elenchi
dei medici operanti nell'ambito del programma di cui
all'articolo 2.
Art. 4.
(Verifica e controllo di gestione).
1. Il programma di cui all'articolo 2 definisce i
parametri di riferimento per quanto concerne la determinazione
dei costi a carico del Fondo sanitario nazionale per le
prestazioni sanitarie a domicilio tenendo conto dell'intensità
e della durata dell'assistenza.
2. Per la programmazione e la verifica delle modalità di
gestione il programma determina indicatori di riferimento sui
quali effettuare le necessarie valutazioni in termini di
efficienza e di gradimento. A tale fine il programma prevede
la predisposizione dei necessari dati conoscitivi
epidemiologici e statistici, nonché l'approntamento di
apposite modalità di verifica dei livelli di gradimento da
parte delle famiglie dei pazienti.
3. Le regioni provvedono a periodiche verifiche in ordine
alla realizzazione del programma e all'aggiornamento del
medesimo.
Art. 5.
(Formazione del personale).
1. Le regioni istituiscono scuole di formazione
professionale per la preparazione del personale da destinare
alla realizzazione del programma di cui all'articolo 2.
Art. 6.
(Finanziamento del programma).
1. Al finanziamento del programma di cui all'articolo 2
provvedono annualmente le regioni, a carico della quota loro
spettante del Fondo sanitario nazionale.
2. In sede di prima attuazione del programma, è attribuito
alle regioni un apposito finanziamento di lire 30 miliardi nel
triennio 2001-2003, ripartito con i criteri adottati per il
Fondo sanitario nazionale. Alla copertura del relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per il 2001, lire 10
miliardi per il 2002 e lire 10 miliardi per il 2003,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.