XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 282
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si propone l'istituzione della cartella sanitaria personale.
Si tratta di un documento da consegnare a tutti i cittadini
assistiti dal Servizio sanitario nazionale e che raccoglie
ogni notizia personale circa lo stato di salute, le eventuali
malattie, le terapie, gli esami clinici effettuati.
L'iniziativa intende conseguire due utilità: la prima a favore
del cittadino assistito, la seconda a favore della pubblica
amministrazione. La cartella, infatti, raccoglie notizie utili
alla conoscenza dello stato di salute del titolare, dalla
nascita e per tutto l'arco della vita. In essa vengono
registrate le notizie anamnestiche relative ai suoi familiari,
al suo sviluppo psicofisico, alle attività lavorative, alle
eventuali allergie o reazioni allergiche a farmaci o sostanze,
alle malattie sofferte ed agli interventi chirurgici subiti,
alle terapie abituali assunte cronicamente, eccetera. Vi sono,
inoltre, dei fogli-diario, aggiornati di volta in volta, che
registrano le visite mediche, gli accertamenti sanitari
prescritti ed effettuati, i ricoveri, le terapie prescritte ed
i farmaci realmente prelevati in farmacia ed assunti.
E' indubbia l'utilità della carta, soprattutto nel momento
in cui i cittadini ricorrono a visite o controlli sanitari,
nel corso dei quali le notizie raccolte nel documento, e che
ricostruiscono la storia del paziente, rappresentano un
prezioso ausilio all'arte e alla cultura medica.
Ciò tanto più per il fatto che oggi l'assistenza sanitaria
ad uno stesso soggetto viene erogata in modo frammentario,
molto specialistico e settorializzato da diversi operatori
sanitari (medici o pediatri di base, specialisti, ospedalieri,
eccetera) spesso in modo completamente tra loro scollegato.
Ciò comporta anche, a volte, la sovrapposizione di terapie e
sovente di esami che può rivelarsi, in qualche caso, inutile
se non addirittura dannosa alla salute del cittadino. Da
quanto detto discende anche l'utilità per la pubblica
amministrazione di questo documento che consente:
1) di ridurre la spesa per farmaci ed esami in quanto la
costante registrazione delle prescrizioni consente di evitare
ripetizioni o sovrapposizioni di terapie inutili;
2) un maggiore controllo da parte degli operatori
sanitari, riducendo anche il fenomeno di richieste di
prescrizioni per conto di terzi;
3) un maggiore controllo sulle prescrizioni
farmaceutiche e diagnostiche;
4) attraverso la registrazione di risultati delle
terapie delle indagini diagnostiche, lo scambio informativo
tra i vari operatori che intervengono sul singolo individuo,
spesso per la stessa patologia;
5) di ridurre i tempi e le formalità burocratiche per
ripetizioni di ricette per farmaci assunti in modo cronico, di
certificati e referti medici;
6) di sostituire la vigente scheda sanitaria che è
tenuta solo dal medico o dal pediatra di base e non viene
portata in visione agli specialisti ed agli operatori di altri
livelli di assistenza (consultori, medici scolastici,
eccetera);
7) di sostituire anche la lettera di accesso
all'ospedale, spesso parziale e incompleta, che rappresenta
una incombenza burocratica, assai spesso rivelatasi inutile a
trasmettere informazioni complete dai medici curanti agli
ospedali.
Ciò premesso si ritiene che anche l'investimento iniziale
per la dotazione della cartella a tutti i cittadini sarà
compensato dagli indubbi vantaggi anche sul piano della spesa
sanitaria, che la cartella potrà indurre.
Così come è stata strutturata nell'articolato della
presente proposta di legge, la cartella si compone di due
parti: una parte fissa che contiene le notizie stabilizzate
relative ai cittadini assistiti e che afferiscono alla storia
clinica, all'anamnesi familiare, fisiologica, patologica,
lavorativa, ostetrica, eccetera. Essa è consegnata
direttamente ai cittadini assistiti.
Vi sono poi i fogli-diario, consegnati in dotazione a
tutti gli operatori sanitari convenzionati o dipendenti dal
Servizio sanitario nazionale, che se ne servono per aggiornare
di volta in volta le notizie relative ai propri assistiti,
aggiungendole alla cartella sanitaria personale man mano che
tali fogli vengono completati. In questi fogli vengono via via
annotati visite, consulti clinici, ricoveri, esami clinici
strumentali, prescrizioni terapeutiche, notizie circa il
decorso delle malattie, eccetera.
In particolare, con l'articolo 28 della proposta di legge,
si prevede che entro cinque anni dalla data di entrata in
vigore della stessa, tutti i cittadini dovranno essere dotati
di una carta sanitaria personale elettronica nella quale
memorizzare i dati anagrafici, amministrativi e
fisiopatologici dell'assistito.
Il Ministro della sanità, con proprio decreto, e tenendo
conto della situazione informatica e delle anagrafi già
esistenti nelle regioni, definisce i requisiti della carta
elettronica.
Molto importante è anche quanto stabilito dall'articolo 29
che prevede l'informatizzazione delle strutture pubbliche del
Servizio sanitario nazionale entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore della legge. Inoltre, anche mediante
iniziative incentivanti, tutti gli operatori a qualunque
titolo convenzionati con il Servizio sanitario nazionale si
dovranno dotare di attrezzature informatizzate. In ogni caso
si prevede che tutti gli operatori convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale, entro dieci anni, dovranno
essere dotati di attrezzature informatiche.
L'articolo 30 reca la copertura finanziaria.