XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 282




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si propone l'istituzione della cartella sanitaria personale. Si tratta di un documento da consegnare a tutti i cittadini assistiti dal Servizio sanitario nazionale e che raccoglie ogni notizia personale circa lo stato di salute, le eventuali malattie, le terapie, gli esami clinici effettuati. L'iniziativa intende conseguire due utilità: la prima a favore del cittadino assistito, la seconda a favore della pubblica amministrazione. La cartella, infatti, raccoglie notizie utili alla conoscenza dello stato di salute del titolare, dalla nascita e per tutto l'arco della vita. In essa vengono registrate le notizie anamnestiche relative ai suoi familiari, al suo sviluppo psicofisico, alle attività lavorative, alle eventuali allergie o reazioni allergiche a farmaci o sostanze, alle malattie sofferte ed agli interventi chirurgici subiti, alle terapie abituali assunte cronicamente, eccetera. Vi sono, inoltre, dei fogli-diario, aggiornati di volta in volta, che registrano le visite mediche, gli accertamenti sanitari prescritti ed effettuati, i ricoveri, le terapie prescritte ed i farmaci realmente prelevati in farmacia ed assunti.
        E' indubbia l'utilità della carta, soprattutto nel momento in cui i cittadini ricorrono a visite o controlli sanitari, nel corso dei quali le notizie raccolte nel documento, e che ricostruiscono la storia del paziente, rappresentano un prezioso ausilio all'arte e alla cultura medica.
        Ciò tanto più per il fatto che oggi l'assistenza sanitaria ad uno stesso soggetto viene erogata in modo frammentario, molto specialistico e settorializzato da diversi operatori sanitari (medici o pediatri di base, specialisti, ospedalieri, eccetera) spesso in modo completamente tra loro scollegato. Ciò comporta anche, a volte, la sovrapposizione di terapie e sovente di esami che può rivelarsi, in qualche caso, inutile se non addirittura dannosa alla salute del cittadino. Da quanto detto discende anche l'utilità per la pubblica amministrazione di questo documento che consente:

            1) di ridurre la spesa per farmaci ed esami in quanto la costante registrazione delle prescrizioni consente di evitare ripetizioni o sovrapposizioni di terapie inutili;

            2) un maggiore controllo da parte degli operatori sanitari, riducendo anche il fenomeno di richieste di prescrizioni per conto di terzi;

            3) un maggiore controllo sulle prescrizioni farmaceutiche e diagnostiche;

            4) attraverso la registrazione di risultati delle terapie delle indagini diagnostiche, lo scambio informativo tra i vari operatori che intervengono sul singolo individuo, spesso per la stessa patologia;

            5) di ridurre i tempi e le formalità burocratiche per ripetizioni di ricette per farmaci assunti in modo cronico, di certificati e referti medici;

            6) di sostituire la vigente scheda sanitaria che è tenuta solo dal medico o dal pediatra di base e non viene portata in visione agli specialisti ed agli operatori di altri livelli di assistenza (consultori, medici scolastici, eccetera);

            7) di sostituire anche la lettera di accesso all'ospedale, spesso parziale e incompleta, che rappresenta una incombenza burocratica, assai spesso rivelatasi inutile a trasmettere informazioni complete dai medici curanti agli ospedali.

        Ciò premesso si ritiene che anche l'investimento iniziale per la dotazione della cartella a tutti i cittadini sarà compensato dagli indubbi vantaggi anche sul piano della spesa sanitaria, che la cartella potrà indurre.
        Così come è stata strutturata nell'articolato della presente proposta di legge, la cartella si compone di due parti: una parte fissa che contiene le notizie stabilizzate relative ai cittadini assistiti e che afferiscono alla storia clinica, all'anamnesi familiare, fisiologica, patologica, lavorativa, ostetrica, eccetera. Essa è consegnata direttamente ai cittadini assistiti.
        Vi sono poi i fogli-diario, consegnati in dotazione a tutti gli operatori sanitari convenzionati o dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, che se ne servono per aggiornare di volta in volta le notizie relative ai propri assistiti, aggiungendole alla cartella sanitaria personale man mano che tali fogli vengono completati. In questi fogli vengono via via annotati visite, consulti clinici, ricoveri, esami clinici strumentali, prescrizioni terapeutiche, notizie circa il decorso delle malattie, eccetera.
        In particolare, con l'articolo 28 della proposta di legge, si prevede che entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa, tutti i cittadini dovranno essere dotati di una carta sanitaria personale elettronica nella quale memorizzare i dati anagrafici, amministrativi e fisiopatologici dell'assistito.
        Il Ministro della sanità, con proprio decreto, e tenendo conto della situazione informatica e delle anagrafi già esistenti nelle regioni, definisce i requisiti della carta elettronica.
        Molto importante è anche quanto stabilito dall'articolo 29 che prevede l'informatizzazione delle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, anche mediante iniziative incentivanti, tutti gli operatori a qualunque titolo convenzionati con il Servizio sanitario nazionale si dovranno dotare di attrezzature informatizzate. In ogni caso si prevede che tutti gli operatori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, entro dieci anni, dovranno essere dotati di attrezzature informatiche.
        L'articolo 30 reca la copertura finanziaria.




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