XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 282
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ogni cittadino deve essere fornito della
cartella sanitaria personale e della tessera di cui agli
articoli 2 e 28.
Art. 2.
1. La cartella sanitaria personale è un quaderno-registro
destinato a raccogliere tutte le notizie sanitarie riguardanti
gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale. Essa è fornita
dal Ministero della sanità, tramite le regioni e le aziende
sanitarie locali, a tutti i cittadini assistiti con continuità
dal Servizio sanitario nazionale.
Art. 3.
1. La cartella sanitaria si compone di una parte fissa,
costituita da pagine destinate a contenere tutte le notizie
relative alla anamnesi completa degli assistiti, e da una
parte rinnovabile, costituita da fogli-diario che sono
aggiunti periodicamente per riportare tutte le notizie
sanitarie quali quelle relative a malattie, visite, esami
clinici o prescrizioni farmaceutiche, ogni volta che se ne
presenti l'occasione.
2. La cartella sanitaria è strutturata secondo quanto
indicato nell'allegato A, annesso alla presente legge.
Art. 4.
1. La parte fissa della cartella sanitaria è distribuita a
tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, mentre i
fogli-diario sono distribuiti a tutti gli operatori sanitari
convenzionati o dipendenti dal Servizio medesimo.
Art. 5.
1. La parte fissa della cartella sanitaria contiene le
seguenti notizie:
a) anamnesi familiare, con particolare riferimento
alla presenza di malattie familiari o ereditarie, di forme
tumorali e di malattie infettive, contagiose e trasmissibili
per qualunque via;
b) anamnesi fisiologica, con particolare
riferimento alle notizie riguardanti le diverse fasi di
crescita e di sviluppo fisico e mentale del soggetto, e a
quelle relative alla regolarità o agli eventuali difetti delle
normali funzioni di vita quali il sonno, l'appetito, l'alvo e
la diuresi;
c) anamnesi lavorativa, con notizie riguardanti
sia l'eventuale svolgimento del servizio militare di leva, sia
i diversi lavori svolti, con particolare riferimento ai rischi
da essi derivanti, in relazione alla esposizione a possibili
inquinanti ambientali o connessi all'uso di sostanze, macchine
o materiali morbigeni;
d) anamnesi ostetrica per le donne, con
riferimento anche agli eventuali metodi di contraccezione
adottati durante la vita feconda;
e) anamnesi patologica riferita a tutte le
malattie mediche o chirurgiche di particolare interesse
clinico, subite dagli assistiti, ivi compresi gli esantemi
infantili;
f) tabella delle vaccinazioni recante la data di
tutte le vaccinazioni effettuate ed il nominativo dei sanitari
che le hanno praticate;
g) gruppo sanguigno di appartenenza;
h) tabella delle sostanze farmaceutiche,
ambientali o alimentari nei confronti delle quali il titolare
della cartella abbia dimostrato intolleranza o reazioni
allergiche;
i) tabella delle sostanze farmaceutiche assunte in
continuazione per patologie croniche non guaribili in modo
definitivo quali diabete, cardiopatie o ipertensione;
l) tabella delle eventuali controindicazioni
esistenti all'uso di particolari sostanze o farmaci o alla
esecuzione di particolari indagini diagnostiche o di atti
chirurgici;
m) eventuale uso o abuso abituale di sostanze
tossiche o psicotrope e stupefacenti;
n) abitudini ed eventuali abusi alimentari;
o) attività sportive;
p) altre segnalazioni ritenute utili da parte dei
pediatri e medici di base, nonché dei titolari della
cartella.
Art. 6.
1. I fogli-diario della cartella sanitaria contengono le
seguenti notizie:
a) indicazione di tutte le visite effettuate con
gli eventuali rilievi clinici e la diagnosi posta;
b) indicazione dei farmaci consigliati di volta in
volta, con precisazione della posologia e del numero di
confezioni prescritte;
c) indicazione degli esami clinicostrumentali
prescritti ed effettuati e della data di esecuzione degli
stessi, nonché di una breve sintesi del loro esito;
d) eventuali effetti collaterali o reazioni
allergiche che si sono manifestati nel corso dell'esecuzione
di terapie o di indagini diagnostiche;
e) motivi di sospensione delle cure prescritte o
di non perfetta aderenza alle prescrizioni effettuate;
f) breve descrizione degli interventi chirurgici
subiti dal titolare;
g) eventuali certificazioni o referti rilasciati
per obbligo di legge o a richiesta degli interessati;
h) altre notizie ritenute utili da parte dei
sanitari o degli assistiti.
Art. 7.
1. Le notizie di cui all'articolo 5 sono riportate sulla
cartella sanitaria da parte del medico o del pediatra di base
e contro- firmate dallo stesso e dal cittadino titolare della
cartella che ne autorizza la registrazione.
2. Le notizie di cui all'articolo 6 sono riportate
obbligatoriamente dai medici o pediatri di base, dai medici
dei distretti e da tutti gli altri sanitari di strutture
pubbliche o convenzionate alla cui opera gli assistiti
ricorrono.
Art. 8.
1. I sanitari consultati in forma privata sono comunque
tenuti a consegnare ai pazienti una breve relazione relativa
agli atti medici o interventi effettuati ed alle eventuali
terapie prescritte, da consegnare ai medici o pediatri di base
al fine della loro registrazione sulla cartella sanitaria.
Art. 9.
1. La registrazione delle notizie di cui agli articoli 5 e
6 è automaticamente autorizzata da ogni cittadino al proprio
medico o pediatra di base.
2. E' fatto salvo il diritto di ciascuno di chiedere al
medico la non registrazione di notizie e malattie nel caso
ritenga la registrazione medesima dannosa per motivazioni di
carattere personale che non vanno espressamente precisate.
3. E' sempre obbligatorio registrare gli esami clinici ed
i farmaci prescritti a carico del Servizio sanitario
nazionale.
Art. 10.
1. E' fatto obbligo ad ogni cittadino assistito dal
Servizio sanitario nazionale di portare con sé la cartella
sanitaria e la tessera sanitaria ogni volta che si rechi
presso il proprio medico o pediatra di base o presso altre
strutture sanitarie pubbliche per essere sottoposto a
controllo medico o per ottenere prescrizioni sanitarie a
carico del Servizio sanitario nazionale.
Art. 11.
1. I cittadini italiani non sono obbligati a portare con
sé la cartella e la tessera sanitaria quando si recano presso
sanitari o strutture private al di fuori di qualunque rapporto
con il Servizio sanitario nazionale.
Art. 12.
1. I medici e i pediatri di base, i sanitari delle
strutture pubbliche e delle strutture convenzionate e gli
specialisti convenzionati esterni sono tenuti a riportare di
volta in volta le notizie di cui agli articoli 5 e 6, a
seconda delle rispettive competenze, con le modalità previste
nei medesimi articoli.
Art. 13.
1. La cartella sanitaria sostituisce a tutti gli effetti
la scheda sanitaria prevista dal comma 7 dell'articolo 24
dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei
rapporti con i medici di medicina generale, sottoscritto, ai
sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
l'11 aprile 1990 e il 12 settembre 1990 di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314.
Art. 14.
1. In caso di ricovero ospedaliero il cittadino assistito
è tenuto a portare la cartella e la tessera sanitaria. Esse
devono essere esibite ai sanitari del pronto soccorso e del
reparto al fine della trasmissione di tutte le notizie
sanitarie riguardanti l'assistito.
2. In caso di ricovero urgente da effettuare in condizioni
che rendano impossibile, per comprovati motivi, l'esibizione
della cartella e della tessera sanitaria, è possibile derogare
all'obbligo di cui al comma 1, con esplicita riserva della
acquisizione della cartella e della tessera medesime, non
appena si verifichino le condizioni che la rendano
possibile.
3. In caso di ricovero l'esibizione della cartella e della
tessera sanitaria personale dispensa il medico dall'obbligo di
compilare la scheda sanitaria di cui all'articolo 13.
Art. 15.
1. In caso di esecuzione di indagini strumentali o di
visite specialistiche in regime convenzionale il sanitario che
effettua la prestazione è tenuto ad annotarla con il suo
timbro e la sua firma sul foglio-diario della cartella
sanitaria o ad inserirla nella tessera sanitaria.
Art. 16.
1. Fino a quando non sarà attuata l'informatizzazione
automatica del sistema sanitario attraverso la tessera
sanitaria ai sensi dell'articolo 28, le farmacie pubbliche e
private sono tenute a registrare, nell'apposito foglio-diario
della cartella sanitaria, con apposizione del proprio timbro e
firma, il ritiro da parte dell'assistito dei farmaci e dei
presìdi integrativi ad essi prescritti a carico del Servizio
sanitario nazionale.
Art. 17.
1. Non è obbligatoria l'annotazione sul foglio-diario
della cartella sanitaria da parte di sanitari consultati in
forma privata, al di fuori di ogni rapporto con il Servizio
sanitario nazionale.
Art. 18.
1. Non è obbligatoria la registrazione da parte dei
farmacisti del ritiro da parte dei cittadini di farmaci o
presìdi integrativi non dispensati né in forma diretta né in
forma indiretta dal Servizio sanitario nazionale, tranne che
si tratti di sostanze o farmaci di cui alle tabelle I, IV, V e
VI dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Art. 19.
1. Devono in ogni caso essere registrate, anche se
effettuate in forma privata e al di fuori di ogni rapporto con
il Servizio sanitario nazionale, le seguenti prestazioni:
a) cicli di terapia radiante che comportano
accumulo nell'organismo di radioattività;
b) somministrazione diretta di farmaci da parte
dei sanitari consultati;
c) eventuali reazioni avverse manifestatesi nel
corso di interventi chirurgici, manovre strumentali o
somministrazione di farmaci;
d) esami radiologici, compresi TAC e RMN;
e) somministrazione di isotopi radioattivi;
f) interventi chirurgici.
Art. 20.
1. Non è obbligatoria la registrazione di interventi di
aborto terapeutico o volontario salvo che la paziente lo
richieda espressamente.
Art. 21.
1. E' fatto divieto ai sanitari di mostrare per qualunque
motivo la cartella e la tessera sanitaria dei propri assistiti
a personale non medico.
Art. 22.
1. In caso di somministrazione diretta di sangue intero,
plasma, preparati concentrati di piastrine ed altri elementi
corpuscolati, il sanitario registra nella cartella o nella
tessera sanitaria i dati relativi al sangue trasfuso quali:
gruppo sanguigno, esami effettuati, centro trasfusionale di
provenienza, data del prelievo e data di scadenza.
Art. 23.
1. In caso di somministrazione diretta di emoderivati il
sanitario registra la marca ed il lotto del prodotto
somministrato nonché la data di preparazione e quella di
scadenza.
Art. 24.
1. I fogli-diario della cartella sanitaria riguardanti
notizie non più attuali non possono essere asportati dalla
stessa cartella sanitaria personale prima di un anno dalla
data delle ultime note in essi riportate. Essi devono essere
consegnati al titolare della cartella sanitaria che avrà cura
di conservarli separatamente al fine di esibirli in caso di
successiva esplicita richiesta da parte del medico di base o
da parte del sanitario di parte pubblica.
2. Nel caso di cui al comma 1 il sanitario deve stralciare
e riportare nella parte fissa della cartella sanitaria note
relative a quanto previsto nelle lettere d), e),
f), h), l) e m) dell'articolo 5, nelle
lettere d) e f) dell'articolo 6, e nelle lettere
a), c), d), e) e f)
dell'articolo 19.
Art. 25.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, il
Ministero della sanità provvede, entro due mesi dalla data
della sua entrata in vigore, alla predisposizione delle
cartelle sanitarie da distribuire a tutti i cittadini
assistiti dal Servizio sanitario nazionale e dei fogli-diario
da distribuire a tutti gli operatori sanitari dipendenti o
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Nei due
mesi successivi le regioni provvedono, alla distribuzione del
materiale predisposto dal Ministero della sanità per il
tramite delle aziende sanitarie locali.
Art. 26.
1. Nei quattro mesi successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro della sanità concorda
con la Federazione nazionale ordini dei medici, con l'Ordine
nazionale dei farmacisti e con le organizzazioni sindacali
mediche maggiormente rappresentative le modalità ed i tempi
per la graduale compilazione delle cartelle sanitarie di cui
alla presente legge, anche in sostituzione delle schede
sanitarie previste dalle norme vigenti.
Art. 27.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono stabilite le modalità per l'utilizzo della cartella e
della tessera sanitaria personale da parte dei cittadini per
il prelievo diretto di farmaci e presìdi sanitari dalle
farmacie pubbliche e private, per la cura di malattie croniche
e invalidanti, previa autorizzazione preventiva rilasciata, su
richiesta del medico o del pediatra di base, dal distretto
sanitario di base o dalla azienda sanitaria locale, nel
quantitativo prestabilito.
Art. 28.
1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge tutti i cittadini devono essere dotati di una
propria tessera sanitaria personale. Decorso tale termine la
tessera sanitaria personale costituisce l'unico documento
d'accesso per il cittadino alla fruizione dei servizi resi dal
Servizio sanitario nazionale.
2. La tessera sanitaria personale utilizza come supporto
una carta elettronica a microprocessore in cui sono
memorizzati i dati anagrafici, amministrativi, fisiopatologici
dell'assistito, nonché le informazioni sanitarie utili agli
operatori sanitari per favorire un'adeguata assistenza ogni
qual volta venga richiesta.
3. Le caratteristiche della tessera sanitaria personale
sono definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro della sanità,
valutata la situazione dei sistemi informatici e le eventuali
anagrafi già esistenti nelle regioni, con la previsione dei
seguenti requisiti:
a) capacità di contenimento di tutte le
informazioni inserite nei moduli che costituiscono la tessera
sanitaria personale;
b) rispondenza alle normative ISO 7816 che
stabiliscono le caratteristiche fisiche e le caratteristiche
elettriche delle smart card;
c) possibilità di lettura e aggiornamento;
d) capacità di mantenere inalterate le
informazioni in essa registrate;
e) protezione e riservatezza dei dati contenuti
nella tessera sanitaria personale ottenute con la protezione
anche selettiva delle informazioni sanitarie, mediante
l'utilizzo di un codice elettronico personale individuale e
segreto;
f) riservatezza assoluta dei dati;
g) funzione di autenticazione e di certificazione
che blocchi l'accesso ai dati alle persone non autorizzate e
che comporti una firma elettronica che registri ogni accesso
alla tessera;
h) accesso selettivo ai dati in funzione del
profilo dell'operatore sanitario.
4. La tessera sanitaria personale è custodita
dall'interessato o da chi ne esercita la potestà genitoriale o
la tutela.
Art. 29.
1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'intero sistema delle strutture pubbliche del
Servizio sanitario nazionale deve essere completamente
informatizzato.
2. Entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tutti gli operatori a qualunque titolo
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, devono
essere dotati, anche con il concorso di iniziative
incentivanti, di attrezzature informatiche compatibili con il
sistema informatico adottato dal Sistema sanitario
nazionale.
Art. 30.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 200 miliardi di lire annue per il triennio
2001-2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato A.
(articolo 3, comma 2)
STRUTTURA DELLA CARTELLA SANITARIA PERSONALE
La cartella sanitaria personale comprende una
copertina-raccoglitore contenente sulle facciate interne
apposite tasche per la conservazione delle tessere sanitarie e
degli esami clinici più recenti.
La parte fissa della cartella sanitaria personale è
costituita sulla base dello schema seguente.
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