XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 273




        Onorevoli Colleghi! - I vigili del fuoco hanno un organico fortemente carente. Questo stato di cose rende difficile l'assolvimento dei crescenti compiti loro assegnati.
        I servizi di vigilanza e l'attività di prevenzione incendi, sono svolti da personale che lavora - sovente - oltre l'orario ordinario, straordinario e di turnazione. Si verificano notevoli ritardi per l'apertura al traffico civile di numerosi aeroporti. Alcune sedi dei vigili del fuoco restano addirittura chiuse nelle ore notturne a causa della mancanza di personale. Altrettanto spesso i vigili del fuoco sono costretti ad operare con squadre di soccorso di consistenza numerica inferiore al minimo previsto dai criteri tecnici di sicurezza e di efficienza, e diverse competenze - di notevole importanza - vengono trascurate per mancanza di personale.
        Nel contempo, nuove competenze ed incarichi vengono continuamente assegnati al Corpo, come: la partecipazione alle opere di demolizione delle costruzioni abusive; il presidio, diurno e notturno, di strade ed autostrade, durante i periodi di traffico intenso; la presenza sempre più consistente nelle operazioni di protezione civile e di intervento per incendi boschivi.
        E' aumentata notevolmente la mole di lavoro per servizi di soccorso incendi, crolli e dissesti statici, soccorso alle popolazioni vittime di terremoti, recupero salme, incidenti ed ostacoli al traffico, danni determinati dall'acqua e altri tipi di intervento richiesti dalla popolazione.
        I servizi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono indispensabili e la loro mancata prestazione - in tutto od in parte - può comportare danni gravi e situazioni di rischio per persone, animali, cose e ambiente. E' incalcolabile, sotto questo aspetto, il patrimonio di vite umane e di beni materiali salvato ogni anno.
        Per questi motivi appare evidente come l'efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non possa essere ridotta in ossequio a mere valutazioni economiche: ogni inefficienza o mancanza di tempestività nell'intervento può essere pagata a caro prezzo dalla collettività. Il medesimo, quindi, deve ricevere la massima attenzione da parte del Governo e delle forze politiche.
        Invece, sin dalla costituzione, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha operato con organici sottostimati ed il peso di questa prevedibile lacuna è sempre ricaduto sui vigili che, sin dal 1970, hanno agito a giorni alterni con turni massacranti sulle ventiquattr'ore e con la possibilità di essere trattenuti in servizio anche nei giorni di libertà.
        In seguito, per effetto di una graduale sindacalizzazione dei lavoratori, è iniziato il processo di progressiva riduzione dell'orario di lavoro, bilanciato da un altrettanto progressivo - quanto indispensabile - incremento dell'organico, fino ad arrivare alle previste 24.000 unità per la fine del 1992 ed alle trentasei ore di lavoro settimanale ordinario, con una quota di lavoro straordinario obbligatorio necessaria a completare i turni di servizio, che attualmente corrispondono a dodici ore diurne e dodici ore notturne ogni quattro giorni.
        Quanto esposto non assume il significato di un'attuale sufficienza dell'organico. Infatti, per ottenere un orario di lavoro ordinario di trentasei ore settimanali, come per i lavoratori del pubblico impiego, è stato necessario ridurre - nel numero e nelle unità - le squadre di soccorso per i turni di notte. Spesso, infatti, nelle ore notturne, alcune sedi dei vigili del fuoco sono rimaste chiuse e numerosi incidenti hanno evidenziato le consistenti carenze di organico.
        Anche sul piano dei servizi di prevenzione incendi e di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo, il Ministero dell'interno ha incontrato notevoli difficoltà, nonostante specifiche leggi sanciscano la prevenzione incendi e la vigilanza quali compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per ovviare a tale situazione il Ministero dell'interno ha inopportunamente ritenuto, dopo venti anni di sospensione del servizio, che l'unico modo per svolgere tali mansioni fosse quello di imporle obbligatoriamente al personale, accrescendo - ancora una volta - il numero delle ore di lavoro obbligatorie.
        Lo stesso Ministero dell'interno, in un libro bianco sulla situazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha rilevato che nel 1988 l'organico necessario sarebbe dovuto essere composto da almeno 33.000 unità. Di fatto, con un programma di incremento dell'organico di circa 2.500 unità per il rimpiazzo dei turn over, si è giunti ad assumere 700 unità ogni quattro mesi fino ad arrivare alle previste 24.000 alla fine del 1992. Nel contempo, in occasione dei festeggiamenti del cinquantesimo anniversario dell'istituzione del Corpo nazionale, il Direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi ha dichiarato che la piena funzionalità del Corpo nazionale avrebbe richiesto un organico operativo di 50.000 unità. Tuttavia il Governo, nel bilancio del 1992, aveva previsto un incremento di sole 1.000 unità operative e 500 amministrative per gli anni 1993 e 1994. Perciò stesso alla fine del 1994 i vigili del fuoco operativi furono 25.000, e non 50.000 come ritenuto necessario dal Direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi o 33.000 come affermato dal Ministero dell'interno nel libro bianco.
        Per impedire che la carenza di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si tramuti in una inefficienza del servizio di soccorso, con il conseguente incremento - a causa del mancato, ritardato, intempestivo od inadeguato intervento - di perdita di beni patrimoniali e di vite umane, e ritenendo che, alla luce delle recenti esperienze, con la legislazione ordinaria non possa essere raggiungibile un adeguato livello di organico, con la presente proposta di legge si evidenzia la esigenza di una iniziativa straordinaria da realizzare sulla base dei seguenti punti:

            1) all'articolo 1 si prevede l'assunzione in ruolo di tutto il personale volontario che fino alla data di entrata in vigore della legge abbia espletato due mesi effettivi di servizio a tempo determinato e che non abbia superato il trentasettesimo anno di età;

            2) con l'articolo 2 si regolamenta il sistema di assunzione previo superamento di prova selettiva, che ha per fondamento le nozioni acquisite durante il servizio, di un test attitudinale, oltre che di visita medica che accerti l'integro stato di salute del volontario. Le modalità per la prova selettiva, per il test attitudinale ed i criteri per l'assegnazione presso i comandi, saranno stabilite da apposito decreto del Ministro dell'interno, previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il periodo di prova deve essere effettuato presso i comandi di destinazione: durante tale periodo ogni comando provvede all'addestramento ed alla formazione del personale assunto;

            3) l'articolo 3 prevede il finanziamento per l'attuazione della legge;

            4) l'articolo 4 contempla l'abolizione del servizio a tempo determinato, fatto salvo il servizio volontario presso i distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per esigenze conseguenti a casi di calamità vengono impiegate le associazioni di volontariato.




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