XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 273
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Ministro dell'interno, per coprire le carenze
organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è
autorizzato ad assumere in ruolo tutto il personale volontario
iscritto nei quadri dei comandi provinciali che, fino alla
data di entrata in vigore della presente legge, abbia
espletato due mesi effettivi di servizio a tempo determinato,
o tre anni di servizio continuato presso i distaccamenti
volontari e che non abbia superato il trentasettesimo anno di
età.
Art. 2.
1. Le assunzioni di cui all'articolo 1 avvengono previo
superamento di una prova selettiva, basata sulle nozioni
acquisite durante il servizio prestato nel comando provinciale
dei vigili del fuoco dove sono stati espletati i due mesi di
servizio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, e su un
test attitudinale. Tutto il personale idoneo è
sottoposto a visita medica diretta ad accertare l'integrità
dello stato di salute. Le modalità per la prova selettiva, per
il test attitudinale ed i criteri per l'assegnazione
presso i vari comandi, sono stabiliti con apposito decreto del
Ministro dell'interno, previo accordo con le organizzazioni
sindacali di categoria, da emanare entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Il periodo di prova
si effettua presso i comandi di destinazione. Durante tale
periodo ogni comando provvede all'addestramento ed alla
formazione del personale assunto.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 20 miliardi di lire annue a decorrere dal 2001,
si provvede per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge non è più consentito il servizio a tempo
determinato per periodi di venti giorni svolto dal personale
volontario iscritto nelle liste dei comandi provinciali dei
vigili del fuoco, fatti salvi i periodi di addestramento e di
aggiornamento di venti giorni all'anno per il personale
volontario in servizio presso i distaccamenti volontari.