XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 273




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Ministro dell'interno, per coprire le carenze organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzato ad assumere in ruolo tutto il personale volontario iscritto nei quadri dei comandi provinciali che, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia espletato due mesi effettivi di servizio a tempo determinato, o tre anni di servizio continuato presso i distaccamenti volontari e che non abbia superato il trentasettesimo anno di età.


Art. 2.

        1. Le assunzioni di cui all'articolo 1 avvengono previo superamento di una prova selettiva, basata sulle nozioni acquisite durante il servizio prestato nel comando provinciale dei vigili del fuoco dove sono stati espletati i due mesi di servizio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, e su un test attitudinale. Tutto il personale idoneo è sottoposto a visita medica diretta ad accertare l'integrità dello stato di salute. Le modalità per la prova selettiva, per il test attitudinale ed i criteri per l'assegnazione presso i vari comandi, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'interno, previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il periodo di prova si effettua presso i comandi di destinazione. Durante tale periodo ogni comando provvede all'addestramento ed alla formazione del personale assunto.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 miliardi di lire annue a decorrere dal 2001, si provvede per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4.

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più consentito il servizio a tempo determinato per periodi di venti giorni svolto dal personale volontario iscritto nelle liste dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, fatti salvi i periodi di addestramento e di aggiornamento di venti giorni all'anno per il personale volontario in servizio presso i distaccamenti volontari.



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