XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 272
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
risponde all'esigenza di organizzare e disciplinare in una
normativa chiara l'utilizzo dell'automezzo privato da parte
dei dirigenti veterinari effettuato nell'interesse esclusivo
delle aziende unità sanitarie locali. La posizione attuale di
tali soggetti è equiparata a quella degli impiegati dello
Stato a norma dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, che, al primo comma recita testualmente: "Lo stato
giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie
locali è disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal
presente articolo, secondo i princìpi generali e comuni del
rapporto di pubblico impiego". Essi godono, quindi, del
trattamento economico di missione e di trasferimento dei
dipendenti statali. L'indennità chilometrica spettante a tale
personale è stata prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n.
836, che, all'articolo 15, testualmente riporta: "Al personale
che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente
necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della
circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e
comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere
consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di
trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la
corresponsione di un'indennità di lire 43 a chilometro quale
rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti
più conveniente dei normali servizi di linea.
L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere
autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio
avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o
equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità,
dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati
dagli interessati. Il consenso all'uso di tale mezzo viene
rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale
risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi
responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.
Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea non
sia conciliabile con lo svolgimento della missione o tali
servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per
servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni
di cui al primo comma del presente articolo, può essere
consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel
comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto.
Per i percorsi compiuti nelle località di missione per
recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede
dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad un altro
luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta
alcun rimborso per spese di trasporto, né alcuna
corresponsione di indennità chilometrica".
Successivamente la stessa indennità è stata aggiornata
dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, che, all'articolo 8,
testualmente recita: "La misura dell'indennità chilometrica di
cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre
1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un
litro di benzina super vigente nel tempo".
Occorre rilevare che le aziende unità sanitarie locali
richiedono al professionista che utilizza il proprio automezzo
la dichiarazione di assunzione di responsabilità di cui al
citato articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
Questi dirigenti sono, loro malgrado, obbligati all'utilizzo
del mezzo di trasporto proprio per espletare i compiti di
istituto. Le attività di questi, infatti, si espletano sul
territorio e non negli uffici e si esplicano in interventi
quali sopralluoghi per il rilascio di autorizzazioni o per le
attività di vigilanza igienico-sanitaria; risanamento degli
animali dalle malattie infettive e diffusive degli animali
domestici; attività di rilascio certificazione presso
allevamenti; attività di campionamento di latte o di visite
cliniche agli animali produttori, eccetera; attività di
vigilanza e di ispezione igienico-sanitaria presso
stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale:
macelli, laboratori di produzione di prodotti a base di carni,
laboratori di sezionamento carne, laboratori di produzione
latte e prodotti a base di latte, controlli presso fiere,
mercati e concentramenti di animali in genere, oltre ai
normali compiti di vigilanza permanente in caso di malattie
infettive e diffusive e in caso di intossicazioni o
tossinfezioni alimentari.
L'utilizzo del mezzo proprio è indispensabile, quindi, per
espletare il proprio compito nell'ambito delle aziende unità
sanitarie locali. In molte realtà il problema è stato risolto
in modo alquanto anomalo, obbligando il dirigente alla guida
di automezzi di proprietà delle aziende unità sanitarie locali
senza che lo stesso avesse una qualifica di autista.
La disposizione prevista dalla presente proposta di legge
è orientata a realizzare le condizioni per ottimizzare e
rendere razionale l'utilizzo delle risorse del Servizio
sanitario nazionale: infatti l'acquisto di autovetture per
consentire l'espletamento di compiti istituzionali da parte di
questi dirigenti medici e veterinari, la loro manutenzione e
le spese derivanti da eventuali autisti deputati alla guida
degli automezzi pubblici, comporterebbero un sicuro spreco di
risorse, pertanto antieconomico per le casse dello Stato. Al
contrario, il riconoscimento di quanto dovuto, con un
provvedimento legislativo, consentirebbe l'effettuazione dei
compiti essenziali di prevenzione ed un giusto riconoscimento
a chi utilizza il proprio automezzo per i compiti di cui
sopra.
Infine occorre ricordare che già nel 1978 (per i segretari
comunali) secondo un parere del Consiglio di Stato (sezione I,
parere 1835/77 del 2 giugno 1978) si è ritenuto che ai fini
del rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate
per recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati non è
applicabile l'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836
(nel frattempo modificato dall'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513)
concernente l'indennità chilometrica spettante ai dirigenti in
missione. Ciò in quanto il segretario dei comuni consorziati
non può considerarsi un dipendente comandato in missione fuori
dalla ordinaria sede di servizio, essendo ciascuno dei comuni
del consorzio "ordinaria sede" di servizio. Spetta dunque al
segretario consorziale il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute in base al costo chilometrico, quale
quello fornito dall'Automobile Club d'Italia; tanto per
analogia può dirsi per i dirigenti medici e veterinari che
sono continuamente sul territorio ad esercitare le proprie
funzioni.