XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 272
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge la misura dell'indennità chilometrica di cui al
primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n.
836, dovuta ai dirigenti veterinari dipendenti del Servizio
sanitario nazionale, che per l'esercizio delle proprie
funzioni sono obbligati all'uso del mezzo proprio di
trasporto, è ragguagliata al costo chilometrico elaborato
dall'Automobile Club d'Italia.