XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 272




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, dovuta ai dirigenti veterinari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, che per l'esercizio delle proprie funzioni sono obbligati all'uso del mezzo proprio di trasporto, è ragguagliata al costo chilometrico elaborato dall'Automobile Club d'Italia.



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