XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 270




        Onorevoli Colleghi! - Il settore delle imprese di lavanderia, pulitura a secco, tintoria, smacchiatura, stireria ed affini, nonché i servizi di raccolta e recapito, ha come protagonista una categoria di artigiani il cui impegno professionale, nonostante le molte difficoltà, contribuisce ad una diffusa attività di servizio sul territorio, dando risposta alla domanda sempre più esigente della clientela, in un quadro tecnologico evolutivo che continua ad incidere profondamente sulla connotazione di tali attività, soprattutto in rapporto all'utilizzazione degli agenti chimici e delle apparecchiature.
        La realtà in cui si muove la categoria va per di più ad inserirsi in un quadro economico settoriale particolarmente pesante, caratterizzato sovente da una caduta della domanda e da forme di concorrenza sleale oltre che da abusivismo, da pesanti oneri attinenti ai costi di gestione, che pregiudicano l'andamento degli investimenti, nonché da una serie di gravosi adempimenti in materia di antinquinamento e di smaltimento di rifiuti tossici nocivi, che si traducono in ulteriori incrementi dei costi di gestione.
        Tutto questo comporta ulteriori difficoltà derivanti dal costante aumento dei costi inerenti alla gestione aziendale, oltre che dalle carenze provocate dalla regolamentazione talvolta disorganica e discontinua adottata in sede comunale.
        La situazione è inoltre resa ancora più complessa dal fenomeno dilagante del lavoro abusivo, che pone le aziende in condizione di estremo disagio e talora di esasperazione e che induce l'urgenza del riconoscimento del ruolo professionale della categoria sul piano legislativo.
        La carenza di una legislazione nazionale e di una regolamentazione sostanzialmente omogenea a livello locale, unita all'incremento dell'abusivismo, richiedono quindi la predisposizione di una disciplina organica che costituisca il presupposto per lo svolgimento di una attività imprenditoriale professionalmente qualificata, da esercitare secondo termini di correttezza e regolarità e che possa offrire altresì le premesse per realizzare una dimensione di sicurezza del lavoro ed un'efficiente tutela degli interessi degli utenti.
        Il progetto normativo che si porta all'attenzione del Parlamento tende quindi a risolvere i problemi anzidetti, fornendo elementi che possano costituire il presupposto per lo svolgimento di una attività imprenditoriale professionalmente qualificata, esercitata secondo termini di correttezza e regolarità, in una dimensione di sicurezza sul lavoro, di efficiente tutela degli interessi degli utenti e, nel complesso, di una effettiva e reale tutela dello sviluppo e dell'avanzamento, anche di natura tecnologica, delle imprese interessate, in gran parte del settore artigiano.
        A tali fini, ed anche per prevenire e reprimere le forme di lavoro abusivo, con principale riferimento al cosiddetto "ambulantato", la presente proposta di legge si incentra sulla necessità di prevedere l'identificazione del profilo professionale dell'esercente l'attività in esame, con particolare riguardo alla qualità di imprenditore artigiano, con i relativi requisiti di qualificazione professionale, e di stabilire i criteri ed i princìpi cui si dovranno attenere i piani regionali di sviluppo ed i regolamenti comunali.
        Di rilievo appare, altresì, il ruolo catalizzante e di traino che le regioni sono chiamate a svolgere per programmare le linee sulle quali si devono muovere le specifiche regolamentazioni comunali dell'attività, il tutto nel rispetto degli equilibri istituzionali sanciti dalla Costituzione e precisati dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
        Si tratta quindi di un progetto di normativa generale a livello nazionale che, pur rispettando le attribuzioni e le autonomie delle regioni e degli enti locali, possa definire con certezza la disciplina sostanziale dell'attività della categoria configurando i necessari requisiti di qualificazione professionale, anche in funzio- ne della tutela del consumatore e, in senso più ampio, dell'ambiente: infatti, pur tenendo ferme le attribuzioni di competenza delle autonomie locali, la definizione legislativa delle attività imprenditoriali di carattere settoriale e la configurazione dei relativi requisiti tecnico-professionali restano pur sempre stretta ed esclusiva attribuzione statale e non possono risultare certamente lesive delle attribuzioni delle regioni, tanto meno degli enti locali, in quanto ad essi non spetta in modo assoluto alcuna competenza relativa alla definizione sostanziale dei requisiti per accedere all'esercizio delle attività economiche ed imprenditoriali.
        Tutto ciò risponde senz'altro all'esigenza di una reale garanzia di serietà che può essere assunta dagli operatori rispetto alla dimensione comunitaria: oltre a contrastare efficacemente il lavoro abusivo ed a conferire certezze giuridiche all'attività di produzione di servizi, l'approvazione della normativa in esame permetterebbe, altresì, agli operatori economici italiani di non vedersi imporre, dopo l'apertura del mercato europeo, le normative degli altri Paesi con tutti i problemi di coordinamento ed i sicuri scontri con la realtà giuridica ed economica del nostro Paese.
        Va notato, da ultimo, come proposte di legge in tal senso siano state presentate nelle ultime legislature, giungendo anche ad avanzate fasi della discussione parlamentare, tuttavia non arrivando alla definitiva approvazione per ostacoli di vario tipo, formali e non, e, comunque, a causa del termine anticipato della legislatura.
        L'aspettativa della categoria si è fatta, quindi, sempre più viva e attenta, nella speranza e con l'auspicio che l'attuale legislatura possa finalmente risolvere una questione così importante e che si trascina da così tanto tempo.
        Queste istanze sono tanto più pressanti, se si considera che sono intervenute apposite normative europee che hanno fissato le condizioni per lo stabilimento dei lavoratori nei diversi Stati membri. Infatti, a partire dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea viene affermato il principio generale del divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, al fine di consentire la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, in tutti gli Stati membri, da parte di persone fisiche e società.
        In questo ambito, la Comunità ha proceduto a fissare norme in materia del reciproco riconoscimento dei titoli di studio (diplomi), sulla base dell'armonizzazione delle condizioni di insegnamento e formazione, per cui i diplomi vengono riconosciuti dallo Stato ospitante nella misura in cui sono rilasciati dallo Stato d'origine in conformità della direttiva specifica. Per le attività in esame, occorre far riferimento alla direttiva 75/368/CEE, recepita con il decreto legislativo n. 391 del 1991, ora abrogata dalla direttiva 1999/42/CE, il cui termine di recepimento è fissato al 31 luglio 2001.
        Si tratta di norme che impongono l'adozione di una apposita normativa nazionale che fissi le modalità di qualificazione professionale degli operatori del settore, che attualmente, come ripetuto, soffrono di una mancanza di identità giuridica ed anche culturale, anche per evitare il rischio reale di vedersi imporre, nei comuni rapporti commerciali all'interno del mercato unico europeo, discipline e regolamentazioni che nascono da situazioni socio-economiche diverse dalla nostra e che, quindi, risultano di fatto estranee e penalizzanti.
        Ciò premesso, per completare l'esame della nostra proposta, appare utile uno specifico - anche se necessariamente sintetico - commento alle norme in essa contenute.
        Innanzitutto, all'articolo 1 vengono fissate le regole generali dell'attività programmatoria della regione e degli altri enti locali in materia, così che venga assicurato, sulla base dell'analisi della realtà imprenditoriale, uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale del territorio e le potenzialità del mercato.
        Le regioni dovranno preparare un progetto di razionalizzazione e di sviluppo qualitativo del settore, che consideri le caratteristiche socio-economiche del comparto, eventualmente stabilendo criteri differenziati di dislocazione delle imprese a livello locale, tenendo conto del numero e delle esigenze degli abitanti e degli utenti, in relazione alle aree di insediamento esistenti sul territorio, ai centri storici ed alle aree residenziali. In tale ottica le regioni saranno chiamate a definire appositi indirizzi per la regolamentazione sui requisiti di sicurezza dei locali e delle apparecchiature, sulle cautele di esercizio e sulle condizioni sanitarie per gli addetti nelle imprese, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza. Esse potranno, altresì, prevedere un apposito regime autorizzatorio per le imprese del settore che svolgano l'attività in forma itinerante, fissando i criteri utili per l'individuazione dei relativi requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari di locali, impianti e mezzi di trasporto; tale previsione viene a correlarsi con la disposizione generale prevista dall'articolo 2, comma 4, della presente proposta di legge, alla quale tutti gli esercizi di raccolta e recapito da parte delle imprese della categoria, svolti in sede fissa od in forma itinerante, debbono essere gestiti dal titolare, da un socio o da un dipendente delle imprese stesse o, negli altri casi, debbono essere vincolati alle medesime imprese da un regolare contratto di appalto.
        Nel quadro delle norme di programmazione per lo sviluppo del settore, le regioni avranno facoltà di dettare apposite disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che siano conformi alle disposizioni delle nuova disciplina nazionale.
        L'evidente finalità di siffatte norme risiede nella necessità di fornire una regolamentazione della materia che sia la più completa possibile e che, essendo elaborata in sede locale, possa effettivamente rispondere alle esigenze di certezza del diritto profondamente sentita dalle imprese della categoria.
        Proprio a tali ultimi fini, l'articolo 2 della presente proposta di legge fonda l'identificazione del soggetto che svolge l'attività sul presupposto dell'esercizio competente e qualificato della stessa, necessario soprattutto in rapporto alle rilevanti responsabilità di natura economica e professionale connesse alla prestazione del servizio alla clientela.
        Viene infatti stabilito un apposito regime di qualificazione professionale, da conseguire da parte del titolare dell'impresa artigiana ovvero della maggioranza dei soci che partecipano personalmente all'attività nell'impresa nel caso delle società con qualifica artigiana.
        Tale qualificazione, per le imprese di natura diversa rispetto a quelle artigiane, quindi di natura industriale o commerciale, dovrà essere conseguita dal titolare o dagli addetti (in qualità di collaboratori familiari, dipendenti o soci) che vengano preposti a centri autonomi di esercizio dell'attività.
        La qualificazione potrà essere acquisita mediante il conseguimento di alcuni requisiti tecnico-professionali costituiti, alternativamente:

                a) dal superamento di specifici corsi regionali di formazione professionale della durata di due anni, che si concludono con il rilascio di apposito attestato di qualifica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia: l'unitarietà di tale iter formativo, che viene esplicato principalmente sulla base dei corsi regionali di formazione professionale, viene comunque garantita dal riferimento di uniformità nazionale tecnico-culturale cui dovranno essere ispirati i programmi dei corsi, con il determinante contributo delle stesse associazioni rappresentative degli imprenditori della categoria;

                b) dal conseguimento di un titolo di studio a carattere tecnico o professionale in materia attinente all'attività;

                c) dalla maturazione di un periodo non inferiore a due anni di esperienza professionale qualificata svolta in posizione subordinata presso le imprese del settore.

        Sono considerati qualificati, altresì, i soci ed i collaboratori familiari del titolare che abbiano partecipato professionalmente e personalmente all'attività nell'impresa per un periodo non inferiore a due anni.
        Gli itinerari formativi così previsti risultano mirati a tutelare lo specifico ruolo assunto dalla categoria per formare e qualificare i dipendenti nonché i soci ed i collaboratori familiari del titolare sul luogo di lavoro, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale ed al contempo mantengono aperta la possibililtà di conseguire la qualificazione attraverso il sistema formativo pubblico costituito dai corsi di formazione regionale, dagli istituti tecnici e industriali e dalle scuole professionali.
        La presente proposta di legge prevede, infine, all'articolo 3, un apposito regime transitorio diretto a tutelare il patrimonio professionale esistente, riconoscendo la qualificazione professionale nei confronti dei titolari e dei soci di imprese artigiane regolarmente operanti alla data di entrata in vigore della legge, nonché nei riguardi dei collaboratori familiari del titolare artigiano e dei soggetti preposti a mansioni inerenti alla diretta prestazione del servizio nelle imprese diverse da quelle artigiane, che abbiano esercitato l'attività per almeno due anni.
        Apposita norma, infine, riconosce la legittimità della continuazione dell'esercizio dell'attività da parte delle imprese della categoria fino all'emanazione dei prescritti regolamenti comunali e fino alla maturazione dei termini per l'adeguamento delle imprese medesime ai requisiti che verranno stabiliti dalla nuova regolamentazione comunale.
        Si tratta, in conclusione, di un progetto normativo snello ed agile, ma di grande e decisivo impatto sulla realtà economico-imprenditoriale del nostro Paese, oltre che per le indubbie caratteristiche di certezza operativa che esso potrà dare alla categoria interessata, per il chiaro contributo che sarà portato alla definizione dei rapporti con l'utenza ed alla repressione delle forme di lavoro abusivo.




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