XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 270
Onorevoli Colleghi! - Il settore delle imprese di
lavanderia, pulitura a secco, tintoria, smacchiatura, stireria
ed affini, nonché i servizi di raccolta e recapito, ha come
protagonista una categoria di artigiani il cui impegno
professionale, nonostante le molte difficoltà, contribuisce ad
una diffusa attività di servizio sul territorio, dando
risposta alla domanda sempre più esigente della clientela, in
un quadro tecnologico evolutivo che continua ad incidere
profondamente sulla connotazione di tali attività, soprattutto
in rapporto all'utilizzazione degli agenti chimici e delle
apparecchiature.
La realtà in cui si muove la categoria va per di più ad
inserirsi in un quadro economico settoriale particolarmente
pesante, caratterizzato sovente da una caduta della domanda e
da forme di concorrenza sleale oltre che da abusivismo, da
pesanti oneri attinenti ai costi di gestione, che pregiudicano
l'andamento degli investimenti, nonché da una serie di gravosi
adempimenti in materia di antinquinamento e di smaltimento di
rifiuti tossici nocivi, che si traducono in ulteriori
incrementi dei costi di gestione.
Tutto questo comporta ulteriori difficoltà derivanti dal
costante aumento dei costi inerenti alla gestione aziendale,
oltre che dalle carenze provocate dalla regolamentazione
talvolta disorganica e discontinua adottata in sede
comunale.
La situazione è inoltre resa ancora più complessa dal
fenomeno dilagante del lavoro abusivo, che pone le aziende in
condizione di estremo disagio e talora di esasperazione e che
induce l'urgenza del riconoscimento del ruolo professionale
della categoria sul piano legislativo.
La carenza di una legislazione nazionale e di una
regolamentazione sostanzialmente omogenea a livello locale,
unita all'incremento dell'abusivismo, richiedono quindi la
predisposizione di una disciplina organica che costituisca il
presupposto per lo svolgimento di una attività imprenditoriale
professionalmente qualificata, da esercitare secondo termini
di correttezza e regolarità e che possa offrire altresì le
premesse per realizzare una dimensione di sicurezza del lavoro
ed un'efficiente tutela degli interessi degli utenti.
Il progetto normativo che si porta all'attenzione del
Parlamento tende quindi a risolvere i problemi anzidetti,
fornendo elementi che possano costituire il presupposto per lo
svolgimento di una attività imprenditoriale professionalmente
qualificata, esercitata secondo termini di correttezza e
regolarità, in una dimensione di sicurezza sul lavoro, di
efficiente tutela degli interessi degli utenti e, nel
complesso, di una effettiva e reale tutela dello sviluppo e
dell'avanzamento, anche di natura tecnologica, delle imprese
interessate, in gran parte del settore artigiano.
A tali fini, ed anche per prevenire e reprimere le forme
di lavoro abusivo, con principale riferimento al cosiddetto
"ambulantato", la presente proposta di legge si incentra sulla
necessità di prevedere l'identificazione del profilo
professionale dell'esercente l'attività in esame, con
particolare riguardo alla qualità di imprenditore artigiano,
con i relativi requisiti di qualificazione professionale, e di
stabilire i criteri ed i princìpi cui si dovranno attenere i
piani regionali di sviluppo ed i regolamenti comunali.
Di rilievo appare, altresì, il ruolo catalizzante e di
traino che le regioni sono chiamate a svolgere per programmare
le linee sulle quali si devono muovere le specifiche
regolamentazioni comunali dell'attività, il tutto nel rispetto
degli equilibri istituzionali sanciti dalla Costituzione e
precisati dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Si tratta quindi di un progetto di normativa generale a
livello nazionale che, pur rispettando le attribuzioni e le
autonomie delle regioni e degli enti locali, possa definire
con certezza la disciplina sostanziale dell'attività della
categoria configurando i necessari requisiti di qualificazione
professionale, anche in funzio- ne della tutela del
consumatore e, in senso più ampio, dell'ambiente: infatti, pur
tenendo ferme le attribuzioni di competenza delle autonomie
locali, la definizione legislativa delle attività
imprenditoriali di carattere settoriale e la configurazione
dei relativi requisiti tecnico-professionali restano pur
sempre stretta ed esclusiva attribuzione statale e non possono
risultare certamente lesive delle attribuzioni delle regioni,
tanto meno degli enti locali, in quanto ad essi non spetta in
modo assoluto alcuna competenza relativa alla definizione
sostanziale dei requisiti per accedere all'esercizio delle
attività economiche ed imprenditoriali.
Tutto ciò risponde senz'altro all'esigenza di una reale
garanzia di serietà che può essere assunta dagli operatori
rispetto alla dimensione comunitaria: oltre a contrastare
efficacemente il lavoro abusivo ed a conferire certezze
giuridiche all'attività di produzione di servizi,
l'approvazione della normativa in esame permetterebbe,
altresì, agli operatori economici italiani di non vedersi
imporre, dopo l'apertura del mercato europeo, le normative
degli altri Paesi con tutti i problemi di coordinamento ed i
sicuri scontri con la realtà giuridica ed economica del nostro
Paese.
Va notato, da ultimo, come proposte di legge in tal senso
siano state presentate nelle ultime legislature, giungendo
anche ad avanzate fasi della discussione parlamentare,
tuttavia non arrivando alla definitiva approvazione per
ostacoli di vario tipo, formali e non, e, comunque, a causa
del termine anticipato della legislatura.
L'aspettativa della categoria si è fatta, quindi, sempre
più viva e attenta, nella speranza e con l'auspicio che
l'attuale legislatura possa finalmente risolvere una questione
così importante e che si trascina da così tanto tempo.
Queste istanze sono tanto più pressanti, se si considera
che sono intervenute apposite normative europee che hanno
fissato le condizioni per lo stabilimento dei lavoratori nei
diversi Stati membri. Infatti, a partire dal Trattato
istitutivo della Comunità economica europea viene affermato il
principio generale del divieto di qualsiasi discriminazione
basata sulla nazionalità, al fine di consentire la libertà di
stabilimento e la libera prestazione di servizi, in tutti gli
Stati membri, da parte di persone fisiche e società.
In questo ambito, la Comunità ha proceduto a fissare norme
in materia del reciproco riconoscimento dei titoli di studio
(diplomi), sulla base dell'armonizzazione delle condizioni di
insegnamento e formazione, per cui i diplomi vengono
riconosciuti dallo Stato ospitante nella misura in cui sono
rilasciati dallo Stato d'origine in conformità della direttiva
specifica. Per le attività in esame, occorre far riferimento
alla direttiva 75/368/CEE, recepita con il decreto legislativo
n. 391 del 1991, ora abrogata dalla direttiva 1999/42/CE, il
cui termine di recepimento è fissato al 31 luglio 2001.
Si tratta di norme che impongono l'adozione di una
apposita normativa nazionale che fissi le modalità di
qualificazione professionale degli operatori del settore, che
attualmente, come ripetuto, soffrono di una mancanza di
identità giuridica ed anche culturale, anche per evitare il
rischio reale di vedersi imporre, nei comuni rapporti
commerciali all'interno del mercato unico europeo, discipline
e regolamentazioni che nascono da situazioni socio-economiche
diverse dalla nostra e che, quindi, risultano di fatto
estranee e penalizzanti.
Ciò premesso, per completare l'esame della nostra
proposta, appare utile uno specifico - anche se
necessariamente sintetico - commento alle norme in essa
contenute.
Innanzitutto, all'articolo 1 vengono fissate le regole
generali dell'attività programmatoria della regione e degli
altri enti locali in materia, così che venga assicurato, sulla
base dell'analisi della realtà imprenditoriale, uno sviluppo
del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto
sociale del territorio e le potenzialità del mercato.
Le regioni dovranno preparare un progetto di
razionalizzazione e di sviluppo qualitativo del settore, che
consideri le caratteristiche socio-economiche del comparto,
eventualmente stabilendo criteri differenziati di dislocazione
delle imprese a livello locale, tenendo conto del numero e
delle esigenze degli abitanti e degli utenti, in relazione
alle aree di insediamento esistenti sul territorio, ai centri
storici ed alle aree residenziali. In tale ottica le regioni
saranno chiamate a definire appositi indirizzi per la
regolamentazione sui requisiti di sicurezza dei locali e delle
apparecchiature, sulle cautele di esercizio e sulle condizioni
sanitarie per gli addetti nelle imprese, in conformità alle
disposizioni vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza.
Esse potranno, altresì, prevedere un apposito regime
autorizzatorio per le imprese del settore che svolgano
l'attività in forma itinerante, fissando i criteri utili per
l'individuazione dei relativi requisiti di sicurezza ed
igienico-sanitari di locali, impianti e mezzi di trasporto;
tale previsione viene a correlarsi con la disposizione
generale prevista dall'articolo 2, comma 4, della presente
proposta di legge, alla quale tutti gli esercizi di raccolta e
recapito da parte delle imprese della categoria, svolti in
sede fissa od in forma itinerante, debbono essere gestiti dal
titolare, da un socio o da un dipendente delle imprese stesse
o, negli altri casi, debbono essere vincolati alle medesime
imprese da un regolare contratto di appalto.
Nel quadro delle norme di programmazione per lo sviluppo
del settore, le regioni avranno facoltà di dettare apposite
disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che siano
conformi alle disposizioni delle nuova disciplina
nazionale.
L'evidente finalità di siffatte norme risiede nella
necessità di fornire una regolamentazione della materia che
sia la più completa possibile e che, essendo elaborata in sede
locale, possa effettivamente rispondere alle esigenze di
certezza del diritto profondamente sentita dalle imprese della
categoria.
Proprio a tali ultimi fini, l'articolo 2 della presente
proposta di legge fonda l'identificazione del soggetto che
svolge l'attività sul presupposto dell'esercizio competente e
qualificato della stessa, necessario soprattutto in rapporto
alle rilevanti responsabilità di natura economica e
professionale connesse alla prestazione del servizio alla
clientela.
Viene infatti stabilito un apposito regime di
qualificazione professionale, da conseguire da parte del
titolare dell'impresa artigiana ovvero della maggioranza dei
soci che partecipano personalmente all'attività nell'impresa
nel caso delle società con qualifica artigiana.
Tale qualificazione, per le imprese di natura diversa
rispetto a quelle artigiane, quindi di natura industriale o
commerciale, dovrà essere conseguita dal titolare o dagli
addetti (in qualità di collaboratori familiari, dipendenti o
soci) che vengano preposti a centri autonomi di esercizio
dell'attività.
La qualificazione potrà essere acquisita mediante il
conseguimento di alcuni requisiti tecnico-professionali
costituiti, alternativamente:
a) dal superamento di specifici corsi regionali di
formazione professionale della durata di due anni, che si
concludono con il rilascio di apposito attestato di qualifica
ai sensi delle disposizioni vigenti in materia: l'unitarietà
di tale iter formativo, che viene esplicato
principalmente sulla base dei corsi regionali di formazione
professionale, viene comunque garantita dal riferimento di
uniformità nazionale tecnico-culturale cui dovranno essere
ispirati i programmi dei corsi, con il determinante contributo
delle stesse associazioni rappresentative degli imprenditori
della categoria;
b) dal conseguimento di un titolo di studio a
carattere tecnico o professionale in materia attinente
all'attività;
c) dalla maturazione di un periodo non inferiore a
due anni di esperienza professionale qualificata svolta in
posizione subordinata presso le imprese del settore.
Sono considerati qualificati, altresì, i soci ed i
collaboratori familiari del titolare che abbiano partecipato
professionalmente e personalmente all'attività nell'impresa
per un periodo non inferiore a due anni.
Gli itinerari formativi così previsti risultano mirati a
tutelare lo specifico ruolo assunto dalla categoria per
formare e qualificare i dipendenti nonché i soci ed i
collaboratori familiari del titolare sul luogo di lavoro, ai
fini dell'esercizio dell'attività professionale ed al contempo
mantengono aperta la possibililtà di conseguire la
qualificazione attraverso il sistema formativo pubblico
costituito dai corsi di formazione regionale, dagli istituti
tecnici e industriali e dalle scuole professionali.
La presente proposta di legge prevede, infine,
all'articolo 3, un apposito regime transitorio diretto a
tutelare il patrimonio professionale esistente, riconoscendo
la qualificazione professionale nei confronti dei titolari e
dei soci di imprese artigiane regolarmente operanti alla data
di entrata in vigore della legge, nonché nei riguardi dei
collaboratori familiari del titolare artigiano e dei soggetti
preposti a mansioni inerenti alla diretta prestazione del
servizio nelle imprese diverse da quelle artigiane, che
abbiano esercitato l'attività per almeno due anni.
Apposita norma, infine, riconosce la legittimità della
continuazione dell'esercizio dell'attività da parte delle
imprese della categoria fino all'emanazione dei prescritti
regolamenti comunali e fino alla maturazione dei termini per
l'adeguamento delle imprese medesime ai requisiti che verranno
stabiliti dalla nuova regolamentazione comunale.
Si tratta, in conclusione, di un progetto normativo snello
ed agile, ma di grande e decisivo impatto sulla realtà
economico-imprenditoriale del nostro Paese, oltre che per le
indubbie caratteristiche di certezza operativa che esso potrà
dare alla categoria interessata, per il chiaro contributo che
sarà portato alla definizione dei rapporti con l'utenza ed
alla repressione delle forme di lavoro abusivo.