XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 270




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione e programmi
regionali).

        1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale e le potenzialità del mercato e sulla base dell'analisi della realtà imprenditoriale, le regioni emanano norme di programmazione delle attività delle imprese di lavanderia, pulitura a secco, tintoria, smacchiatura, stireria ed affini in genere, esclusivamente per il servizio rivolto al pubblico, dettando disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla disciplina di cui alla presente legge.
        2. La normativa regionale di cui al comma 1 deve informarsi ai seguenti criteri generali:

                a) preparare un progetto di razionalizzazione e di sviluppo qualitativo del settore, eventualmente stabilendo i limiti minimi e massimi delle concentrazioni in relazione agli abitanti anche differenziati per aree di insediamento, sia nei centri storici che nelle nuove aree residenziali;

                b) stabilire il riferimento, per quanto attiene ai rapporti con l'utenza privata, agli usi ed alle consuetudini raccolti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

                c) definire indirizzi per la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza delle apparecchiature, alle cautele di esercizio ed alle condizioni sanitarie per gli addetti, in conformità alle norme comunitarie e alle leggi nazionali in materia di igiene, sanità e sicurezza;

                d) prevedere un apposito regime autorizzatorio per le imprese di cui al comma 1 che svolgano l'attività in forma itinerante, fissando princìpi ai fini dell'individuazione dei relativi requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari, di locali, impianti e mezzi di trasporto.


Art. 2.

(Requisiti di qualificazione professionale).

        1. Ai fini dell'esercizio delle attività previste dal comma 1 dell'articolo 1 deve essere conseguita apposita qualificazione professionale:

                a) dal titolare di impresa iscritta nell'albo delle imprese artigiane a norma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni; nel caso in cui l'impresa artigiana sia esercitata in forma societaria, la qualificazione deve essere conseguita dalla maggioranza dei soci;

                b) dal titolare o dagli addetti di imprese industriali, iscritte al registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, ovvero in altra forma esercitate, preposti a centri autonomi di esercizio dell'attività.

        2. I soggetti di cui al comma 1 conseguono la qualificazione professionale ivi prevista mediante uno dei seguenti requisiti:

                a) conseguimento di un attestato di qualifica al termine di corsi di qualificazione professionale di 1.200 ore, da svolgersi entro due anni, organizzati od autorizzati dalle regioni ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

                b) prestazione di opera professionale qualificata svolta in posizione subordinata da almeno due anni presso le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 1, escluso il periodo computato ai fini dell'apprendistato;

                c) conseguimento di un titolo di studio di carattere tecnico o professionale in materia attinente all'attività.
        3. Sono altresì considerati qualificati professionalmente ai fini di cui al comma 2 i soci ed i collaboratori familiari del titolare che hanno partecipato professionalmente e personalmente all'esercizio dell'impresa per un periodo non inferiore a due anni e che lo attestino anche mediante dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
        4. Tutti gli esercizi di raccolta e recapito delle imprese previste al comma 1 dell'articolo 1, ovunque svolti in sede fissa od in forma itinerante, devono essere gestiti dal titolare, da un socio dipendente delle imprese medesime, oppure devono essere vincolati alle stesse da regolare contratto di appalto.
        5. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 2, lettera a), sono ispirati a criteri di uniformità a livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le associazioni regionali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.


Art. 3.

(Norme transitorie).

        1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono qualificati ai sensi dell'articolo 2 i titolari o soci di imprese artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitino l'attività di cui all'articolo 1, nonché i collaboratori familiari del titolare che abbiano partecipato professionalmente all'attività dell'impresa per un periodo non inferiore a due anni. Sono altresì qualificati i soggetti preposti a mansioni inerenti alla diretta prestazione del servizio delle imprese industriali o in qualsiasi altra forma esercitate, che abbiano esercitato tale attività per almeno due anni.
        2. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitino le attività di cui all'articolo 1 sono autorizzate a continuare l'attività stessa fino all'emanazione dei prescritti regolamenti comunali.
        3. Le regioni definiscono i criteri ed i termini per l'adeguamento delle imprese ai requisiti stabiliti dalla regolamentazione comunale.


Art. 4.

(Regime sanzionatorio).

        1. Nei confronti di chi esercita le attività di cui all'articolo 1 senza i requisiti professionali di cui alla presente legge, è inflitta dalla competente autorità regionale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
        2. Nei confronti di chi esercita le attività di cui all'articolo 1 senza l'autorizzazione comunale, è inflitta, con le procedure indicate al comma 1 del presente articolo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni.



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