XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 270
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione e programmi
regionali).
1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore
compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale e
le potenzialità del mercato e sulla base dell'analisi della
realtà imprenditoriale, le regioni emanano norme di
programmazione delle attività delle imprese di lavanderia,
pulitura a secco, tintoria, smacchiatura, stireria ed affini
in genere, esclusivamente per il servizio rivolto al pubblico,
dettando disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti
che si uniformino alla disciplina di cui alla presente
legge.
2. La normativa regionale di cui al comma 1 deve
informarsi ai seguenti criteri generali:
a) preparare un progetto di razionalizzazione e di
sviluppo qualitativo del settore, eventualmente stabilendo i
limiti minimi e massimi delle concentrazioni in relazione agli
abitanti anche differenziati per aree di insediamento, sia nei
centri storici che nelle nuove aree residenziali;
b) stabilire il riferimento, per quanto attiene ai
rapporti con l'utenza privata, agli usi ed alle consuetudini
raccolti dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
c) definire indirizzi per la regolamentazione
relativa ai requisiti di sicurezza delle apparecchiature, alle
cautele di esercizio ed alle condizioni sanitarie per gli
addetti, in conformità alle norme comunitarie e alle leggi
nazionali in materia di igiene, sanità e sicurezza;
d) prevedere un apposito regime autorizzatorio per
le imprese di cui al comma 1 che svolgano l'attività in forma
itinerante, fissando princìpi ai fini dell'individuazione dei
relativi requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari, di
locali, impianti e mezzi di trasporto.
Art. 2.
(Requisiti di qualificazione professionale).
1. Ai fini dell'esercizio delle attività previste dal
comma 1 dell'articolo 1 deve essere conseguita apposita
qualificazione professionale:
a) dal titolare di impresa iscritta nell'albo
delle imprese artigiane a norma dell'articolo 5 della legge 8
agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni; nel caso in
cui l'impresa artigiana sia esercitata in forma societaria, la
qualificazione deve essere conseguita dalla maggioranza dei
soci;
b) dal titolare o dagli addetti di imprese
industriali, iscritte al registro delle ditte di cui al testo
unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011,
e successive modificazioni, ovvero in altra forma esercitate,
preposti a centri autonomi di esercizio dell'attività.
2. I soggetti di cui al comma 1 conseguono la
qualificazione professionale ivi prevista mediante uno dei
seguenti requisiti:
a) conseguimento di un attestato di qualifica al
termine di corsi di qualificazione professionale di 1.200 ore,
da svolgersi entro due anni, organizzati od autorizzati dalle
regioni ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
b) prestazione di opera professionale qualificata
svolta in posizione subordinata da almeno due anni presso le
imprese di cui al comma 1 dell'articolo 1, escluso il periodo
computato ai fini dell'apprendistato;
c) conseguimento di un titolo di studio di
carattere tecnico o professionale in materia attinente
all'attività.
3. Sono altresì considerati qualificati professionalmente
ai fini di cui al comma 2 i soci ed i collaboratori familiari
del titolare che hanno partecipato professionalmente e
personalmente all'esercizio dell'impresa per un periodo non
inferiore a due anni e che lo attestino anche mediante
dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi dell'articolo 47
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Tutti gli esercizi di raccolta e recapito delle imprese
previste al comma 1 dell'articolo 1, ovunque svolti in sede
fissa od in forma itinerante, devono essere gestiti dal
titolare, da un socio dipendente delle imprese medesime,
oppure devono essere vincolati alle stesse da regolare
contratto di appalto.
5. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di
cui al comma 2, lettera a), sono ispirati a criteri di
uniformità a livello nazionale e sono definiti dalle regioni,
sentite le associazioni regionali delle organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Art. 3.
(Norme transitorie).
1. In sede di prima applicazione della presente legge,
sono qualificati ai sensi dell'articolo 2 i titolari o soci di
imprese artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5
della legge 8 agosto 1985, n. 443, che alla data di entrata in
vigore della presente legge esercitino l'attività di cui
all'articolo 1, nonché i collaboratori familiari del titolare
che abbiano partecipato professionalmente all'attività
dell'impresa per un periodo non inferiore a due anni. Sono
altresì qualificati i soggetti preposti a mansioni inerenti
alla diretta prestazione del servizio delle imprese
industriali o in qualsiasi altra forma esercitate, che abbiano
esercitato tale attività per almeno due anni.
2. Le imprese che alla data di entrata in vigore della
presente legge esercitino le attività di cui all'articolo 1
sono autorizzate a continuare l'attività stessa fino
all'emanazione dei prescritti regolamenti comunali.
3. Le regioni definiscono i criteri ed i termini per
l'adeguamento delle imprese ai requisiti stabiliti dalla
regolamentazione comunale.
Art. 4.
(Regime sanzionatorio).
1. Nei confronti di chi esercita le attività di cui
all'articolo 1 senza i requisiti professionali di cui alla
presente legge, è inflitta dalla competente autorità regionale
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
2. Nei confronti di chi esercita le attività di cui
all'articolo 1 senza l'autorizzazione comunale, è inflitta,
con le procedure indicate al comma 1 del presente articolo, la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire due milioni.