XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 268




        Onorevoli Colleghi! - La consuetudine tutta italiana di far esplodere in occasione delle festività natalizie e di fine anno "botti", "mortaretti", "tracchi" e simili, determina spesso eventi tragici come la menomazione di arti, se non addirittura la morte di giovani vite. Si tratta di una consuetudine che ha generato un fiorente e solido mercato illegale di giocattoli pirici, la produzione - abusiva - dei quali è, quasi sempre, nelle mani di persone senza scrupoli legate alla criminalità organizzata e non dotate di quelle cognizioni tecniche necessarie per la produzione di tali oggetti.
        Nonostante manchino stime attendibili sul giro di affari prodotto dal commercio abusivo dei giocattoli pirici, è facile ritenere - sulla base di dati di comune esperienza - che si tratti di migliaia di miliardi di lire inesorabilmente sottratte all'erario e sicuramente destinate a finanziare altri affari illeciti.
        Si tratta di un fenomeno che, nonostante l'intensa attività repressiva delle Forze dell'ordine che registrano ogni anno sequestri di quintali di "botti" e di "mortaretti", è estremamente difficile controllare.
        Sicuramente la ragione va individuata in una legislazione "blanda" che considera la fabbricazione e il commercio abusivi di materie esplodenti come reati contravvenzionali. Ed invero la Corte di cassazione, con sentenza del 19 aprile 1996 delle sezioni unite, ha accolto la tesi - ormai univoca e consolidata - secondo la quale sono da considerare esplosive solo quelle sostanze o miscugli di sostanze che siano idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo o dirompente, mentre non lo sono le materie esplodenti utilizzate per i cosiddetti "fuochi artificiali", ovvero giocattoli pirici, privi di potenza micidiale, vuoi per struttura chimica, vuoi per modalità di fabbricazione. Ne consegue, secondo la Cassazione, che sia la fabbricazione, sia il commercio abusivo di questi ultimi devono essere sanzionati, anziché dalle più gravi sanzioni previste dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, dalla contravvenzione di cui all'articolo 678 del codice penale. Tale articolo prevede l'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda fino a lire quattrocentottantamila!
        E' di tutta evidenza che si tratta di una sanzione irrisoria e non idonea a fronteggiare un fenomeno di tale gravità.
        Con la presente proposta di legge si intende adeguare la legislazione alla gravità dei fenomeni criminali sopra indicati. E' previsto infatti non solo un aumento considerevole delle sanzioni attualmente contemplate dal codice penale in materia, ma anche l'introduzione di una ipotesi criminosa specifica punita con la sanzione, anch'essa pecuniaria, prevista dalla legge n. 895 del 1967, che, con l'articolo 3, è elevata fino a 100 milioni di lire.




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