XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 268
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 678, primo comma, del codice penale, le
parole: "è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con
l'ammenda fino a lire quattrocentottantamila" sono sostituite
dalle seguenti: "è punito con la reclusione da tre a otto anni
e con la multa fino a lire cinquanta milioni".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 678 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 678-bis.- (Importazione di materie
esplodenti).- A coloro che importano o introducono
illegalmente nel territorio dello Stato materie esplodenti di
cui agli articoli 678 e 679 si applica l'articolo 1 della
legge 2 ottobre 1967, n. 895".
Art. 3.
1. All'articolo 1, primo comma, della legge 2 ottobre
1967, n. 895, e successive modificazioni, le parole: "e con la
multa da lire 800.000 a lire 4.000.000" sono sostituite dalle
seguenti: "e con la multa da lire 20 milioni a lire 100
milioni".
Art. 4.
1. L'articolo 679 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 679. - (Omessa denuncia di materie
esplodenti).- Chiunque omette di denunciare alle Autorità
che egli detiene o abita in un luogo in cui si trovano materie
esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili,
pericolose per la loro quantità e qualità, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa pari a lire
quindici milioni.
Le materie di cui al primo comma, non denunciate, sono
sottoposte a immediato sequestro".
Art. 5.
1. Per i reati di cui agli articoli 678, 678-bis e
679 del codice penale, l'arresto è obbligatorio.