XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 268




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 678, primo comma, del codice penale, le parole: "è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a lire quattrocentottantamila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa fino a lire cinquanta milioni".


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 678 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 678-bis.- (Importazione di materie esplodenti).- A coloro che importano o introducono illegalmente nel territorio dello Stato materie esplodenti di cui agli articoli 678 e 679 si applica l'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895".


Art. 3.

        1. All'articolo 1, primo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, le parole: "e con la multa da lire 800.000 a lire 4.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da lire 20 milioni a lire 100 milioni".


Art. 4.

        1. L'articolo 679 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 679. - (Omessa denuncia di materie esplodenti).- Chiunque omette di denunciare alle Autorità che egli detiene o abita in un luogo in cui si trovano materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro quantità e qualità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa pari a lire quindici milioni.
        Le materie di cui al primo comma, non denunciate, sono sottoposte a immediato sequestro".


Art. 5.

        1. Per i reati di cui agli articoli 678, 678-bis e 679 del codice penale, l'arresto è obbligatorio.



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