XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 266




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende evitare che venga vanificato il lavoro svolto nel corso della XIII legislatura circa il problema dell'unicità dei contratti triennali nel pubblico impiego. In conseguenza di orientamenti e di sentenze dei TAR, della Corte dei conti e della magistratura ordinaria, il legislatore ha emanato norme che, per essere limitate ai singoli comparti, hanno inasprito ancor di più i motivi del contendere tra le categorie degli esclusi.
        Pur se la Corte di cassazione, con sentenza del 2 giugno 1977, n. 2249, stabiliva che "le parti contraenti degli accordi triennali per il personale del pubblico impiego non hanno la disponibilità di escludere dai miglioramenti i soggetti in servizio alla data iniziale dell'accordo e collocati in quiescenza nel triennio di validità", con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, detto diritto veniva riconosciuto solo ad alcune categorie di pubblici dipendenti. Contemporaneamente, però, veniva promulgata la legge 29 marzo 1983, n. 93, che pone sullo stesso piano tutti i destinatari degli accordi contrattuali, garantendo l'omogeneizzazione della posizione degli stessi. Tale principio veniva immediatamente applicato dal TAR del Lazio, 3^ sezione, che, con sentenza n. 622 del 27 maggio 1985, così disponeva: "destinatari degli accordi sono tutti quelli in servizio alla data di inzio di validità dei contratti, sia che rimangano in servizio nell'intero triennio sia che vengano collocati in quiescenza; l'eventuale scaglionamento nel tempo dei benefici riguarda solo gli effetti e la decorrenza degli stessi".
        Occorreva attendere il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola ed il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, relativo al comparto del personale dipendente dai Ministeri per vedere riconosciuto tale diritto, sia pure con decorrenze diverse, quasi a tutto il pubblico impiego, con la sola esclusione dei dipendenti dell'allora Ente ferrovie dello Stato che, per il fatto di non essere più azienda di Stato, praticamente non viene più menzionato nei provvedimenti legislativi, per pura dimenticanza, anche se l'articolo 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210, stabilisce che l'ordinamento previdenziale ed assistenziale del personale dipendente continua ad essere regolato dalle leggi in vigore. Solo con il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1990-1992 tale diritto veniva esplicitamente riconosciuto anche al personale dipendente dall'Ente ferrovie dello Stato, senza però alcun riferimento al periodo pregresso, per cui i lavoratori collocati in quiescenza negli anni precedenti - in concreto, in vigenza dei contratti 1981-1983, 1984-1986 e 1987-1989 - risultavano ingiustamente penalizzati.
        Ma i parziali risultati positivi conseguiti dai lavoratori dopo lunghi anni di lotte, sia giudiziarie che politiche, si vanificarono subito quando il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - con suoi provvedimenti autonomi, diramati con circolari, di fatto annullava dette conquiste o per lo meno, le rendeva inefficaci.
        Infatti con la circolare n. 72 del 15 febbraio 1987, diramata a tutte le amministrazioni dello Stato ed alle direzioni provinciali del tesoro per dettare le norme sulla perequazione automatica per le pensioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si stabiliva che: "a fini corretta applicazione provvedimenti riguardanti personale statale collocato a riposo periodo vigenza contrattuale triennio 1985-1987 e avente titolo a riliquidazione trattamento di quiescenza, importi pensione decorrenti dal 1^ gennaio 1987 e dal 1^ gennaio 1988, in quanto commisurati a nuove e più elevate basi pensionabili, dovranno essere attribuiti in sostituzione importi pensione in godimento rispettivamente al 31 dicembre 1986 e 31 dicembre 1987, comprensivi aumenti perequativi nel frattempo concessi che resteranno pertanto assorbiti".
        Detta disposizione veniva subito applicata a tutti i pubblici comparti, compresi i ferrovieri.
        E' manifesto quindi che gli effetti di una legge, pur se limitata nel tempo, fatta allo scopo di riconoscere un diritto patrimoniale al lavoratore che viene posto in quiescenza nell'arco del contratto triennale, vengono inspiegabilmente modificati da una circolare che di fatto annulla le finalità della legge stessa. O tutto il contratto o la perequazione, è detto, senza alcuna motivazione. Noi crediamo che il lavoratore abbia diritto all'uno ed all'altro beneficio, in quanto, come affermato da numerose sentenze, la dilazione degli aumenti nell'arco dei tre anni nasce da una pura esigenza di cassa. Quindi giuridicamente gli aumenti sono da considerare come se fossero stati corrisposti tutti nel primo giorno di inizio del contratto e pertanto suscettibili degli aumenti per perequazione verificatisi nel corso del triennio, ai sensi della legge n. 730 del 1983.
        Non solo, ma i suddetti provvedimenti legislativi hanno subìto una nuova interpretazione limitativa da parte del Ministero del tesoro, sia sulla funzione che sull'efficacia nei rapporti dell'indennità di buonuscita. Infatti, sempre con circolare del Ministero del tesoro, la n. 12954 del 7 luglio 1989, si è autonomamente stabilito che la unicità dei contratti nell'arco del triennio doveva intendersi limitata ai soli fini pensionistici e non pure a quelli della buonuscita.
        Affermazione subito contestata in sede giudiziaria, tanto che a tutt'oggi già ammontano a diverse decine le sentenze favorevoli ai lavoratori che hanno avuto riconosciuto il loro diritto al ricalcolo della buonuscita comprensiva degli aumenti contrattuali triennali. Si vedano, ad esempio, la sentenza TAR del Lazio, 3^ sezione, n. 302 del 31 marzo 1992, le sentenze del pretore di Roma n.104493/91 del 10 gennaio 1992 e n. 108192/91 del 15 maggio 1992, oltre a numerose altre che si sono nel frattempo succedute.
        Lo scopo della presente proposta di legge è quello di riconoscere il diritto al contratto triennale ai cessati dal servizio dal 1981 al 1989 e quello di chiarire circa interpretazioni difformi dallo spirito delle disposizioni emanate, con un notevole risparmio anche economico.




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