XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 266
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende evitare che venga vanificato il lavoro svolto nel
corso della XIII legislatura circa il problema dell'unicità
dei contratti triennali nel pubblico impiego. In conseguenza
di orientamenti e di sentenze dei TAR, della Corte dei conti e
della magistratura ordinaria, il legislatore ha emanato norme
che, per essere limitate ai singoli comparti, hanno inasprito
ancor di più i motivi del contendere tra le categorie degli
esclusi.
Pur se la Corte di cassazione, con sentenza del 2 giugno
1977, n. 2249, stabiliva che "le parti contraenti degli
accordi triennali per il personale del pubblico impiego non
hanno la disponibilità di escludere dai miglioramenti i
soggetti in servizio alla data iniziale dell'accordo e
collocati in quiescenza nel triennio di validità", con il
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
344, detto diritto veniva riconosciuto solo ad alcune
categorie di pubblici dipendenti. Contemporaneamente, però,
veniva promulgata la legge 29 marzo 1983, n. 93, che pone
sullo stesso piano tutti i destinatari degli accordi
contrattuali, garantendo l'omogeneizzazione della posizione
degli stessi. Tale principio veniva immediatamente applicato
dal TAR del Lazio, 3^ sezione, che, con sentenza n. 622 del 27
maggio 1985, così disponeva: "destinatari degli accordi sono
tutti quelli in servizio alla data di inzio di validità dei
contratti, sia che rimangano in servizio nell'intero triennio
sia che vengano collocati in quiescenza; l'eventuale
scaglionamento nel tempo dei benefici riguarda solo gli
effetti e la decorrenza degli stessi".
Occorreva attendere il decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola ed
il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
266, relativo al comparto del personale dipendente dai
Ministeri per vedere riconosciuto tale diritto, sia pure con
decorrenze diverse, quasi a tutto il pubblico impiego, con la
sola esclusione dei dipendenti dell'allora Ente ferrovie dello
Stato che, per il fatto di non essere più azienda di Stato,
praticamente non viene più menzionato nei provvedimenti
legislativi, per pura dimenticanza, anche se l'articolo 21
della legge 17 maggio 1985, n. 210, stabilisce che
l'ordinamento previdenziale ed assistenziale del personale
dipendente continua ad essere regolato dalle leggi in vigore.
Solo con il rinnovo del contratto collettivo nazionale di
lavoro per il triennio 1990-1992 tale diritto veniva
esplicitamente riconosciuto anche al personale dipendente
dall'Ente ferrovie dello Stato, senza però alcun riferimento
al periodo pregresso, per cui i lavoratori collocati in
quiescenza negli anni precedenti - in concreto, in vigenza dei
contratti 1981-1983, 1984-1986 e 1987-1989 - risultavano
ingiustamente penalizzati.
Ma i parziali risultati positivi conseguiti dai lavoratori
dopo lunghi anni di lotte, sia giudiziarie che politiche, si
vanificarono subito quando il Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato - con suoi provvedimenti
autonomi, diramati con circolari, di fatto annullava dette
conquiste o per lo meno, le rendeva inefficaci.
Infatti con la circolare n. 72 del 15 febbraio 1987,
diramata a tutte le amministrazioni dello Stato ed alle
direzioni provinciali del tesoro per dettare le norme sulla
perequazione automatica per le pensioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si
stabiliva che: "a fini corretta applicazione provvedimenti
riguardanti personale statale collocato a riposo periodo
vigenza contrattuale triennio 1985-1987 e avente titolo a
riliquidazione trattamento di quiescenza, importi pensione
decorrenti dal 1^ gennaio 1987 e dal 1^ gennaio 1988, in
quanto commisurati a nuove e più elevate basi pensionabili,
dovranno essere attribuiti in sostituzione importi pensione in
godimento rispettivamente al 31 dicembre 1986 e 31 dicembre
1987, comprensivi aumenti perequativi nel frattempo concessi
che resteranno pertanto assorbiti".
Detta disposizione veniva subito applicata a tutti i
pubblici comparti, compresi i ferrovieri.
E' manifesto quindi che gli effetti di una legge, pur se
limitata nel tempo, fatta allo scopo di riconoscere un diritto
patrimoniale al lavoratore che viene posto in quiescenza
nell'arco del contratto triennale, vengono inspiegabilmente
modificati da una circolare che di fatto annulla le finalità
della legge stessa. O tutto il contratto o la perequazione, è
detto, senza alcuna motivazione. Noi crediamo che il
lavoratore abbia diritto all'uno ed all'altro beneficio, in
quanto, come affermato da numerose sentenze, la dilazione
degli aumenti nell'arco dei tre anni nasce da una pura
esigenza di cassa. Quindi giuridicamente gli aumenti sono da
considerare come se fossero stati corrisposti tutti nel primo
giorno di inizio del contratto e pertanto suscettibili degli
aumenti per perequazione verificatisi nel corso del triennio,
ai sensi della legge n. 730 del 1983.
Non solo, ma i suddetti provvedimenti legislativi hanno
subìto una nuova interpretazione limitativa da parte del
Ministero del tesoro, sia sulla funzione che sull'efficacia
nei rapporti dell'indennità di buonuscita. Infatti, sempre con
circolare del Ministero del tesoro, la n. 12954 del 7 luglio
1989, si è autonomamente stabilito che la unicità dei
contratti nell'arco del triennio doveva intendersi limitata ai
soli fini pensionistici e non pure a quelli della
buonuscita.
Affermazione subito contestata in sede giudiziaria, tanto
che a tutt'oggi già ammontano a diverse decine le sentenze
favorevoli ai lavoratori che hanno avuto riconosciuto il loro
diritto al ricalcolo della buonuscita comprensiva degli
aumenti contrattuali triennali. Si vedano, ad esempio, la
sentenza TAR del Lazio, 3^ sezione, n. 302 del 31 marzo 1992,
le sentenze del pretore di Roma n.104493/91 del 10 gennaio
1992 e n. 108192/91 del 15 maggio 1992, oltre a numerose altre
che si sono nel frattempo succedute.
Lo scopo della presente proposta di legge è quello di
riconoscere il diritto al contratto triennale ai cessati dal
servizio dal 1981 al 1989 e quello di chiarire circa
interpretazioni difformi dallo spirito delle disposizioni
emanate, con un notevole risparmio anche economico.