XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 266
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente
ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa,
comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1^
gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, avente diritto al
trattamento di quiescenza, i benefici economici relativi alla
progressione degli stipendi annui iniziali lordi previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n.
804, dalla legge 10 luglio 1984, n. 292, e successive
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1985, n. 779, dalla
delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di
amministrazione dell'Ente ferrovie dello Stato e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro ed accordi stipendiali,
stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995,
hanno effetto sul trattamento di quiescenza, normale e
privilegiato, e sulla buonuscita o trattamento di fine
servizio, comunque denominato, che vengono rideterminati
tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe
percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo dei
benefici economico-stipendiali previsti nel triennio per il
personale in servizio.
Art. 2.
1. I benefici economici stabiliti dai contratti e
derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente
legge si sommano agli incrementi perequativi delle pensioni di
cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che
non vengono riassorbiti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai
ferrovieri cessati dal servizio entro il 1^ novembre 1992, in
vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro
1990-1992, i quali hanno diritto al ricalcolo della pensione
con le modalità di cui al medesimo comma con l'inclusione dei
benefici di cui all'articolo 37, punto 4, del citato contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Art. 3.
1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefici
previsti nell'arco di vigenza dei contratti, comunque
denominati, sono dichiarati estinti d'ufficio con
compensazione delle spese tra le parti ed hanno priorità ai
fini dell'applicazione della presente legge. I provvedimenti
giudiziari non eseguiti o non ancora passati in giudicato
restano privi di effetto.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei lavori pubblici.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.