XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 261
Onorevoli Colleghi! - L'istituto del referendum,
che ha avuto una grande nobiltà nella vita politica
italiana (si pensi a quelli sul divorzio e sull'aborto) è
stato via via utilizzato non più per finalità confermative o
abrogative di una determinata legge, ma anche di fatto per
finalità manipolative. Ma il punto che oggi più si discute
riguarda l'eterogeneità ed il numero dei referendum
presentati con il rischio sia di disorientare i cittadini
che di contribuire ad una possibile crisi di rigetto di fronte
ad una serie continua e ripetitiva di chiamate alle urne.
L'abuso dell'istituto referendario potrebbe quindi portare
ad una sua limitazione suscettibile di avere effetti negativi
sulla democrazia. In quest'ottica la proposta da taluni
formulata di un sostanziale aumento delle firme necessarie per
promuovere il referendum potrebbe avere l'effetto di
restringere soltanto ai grandi apparati politici la
possibilità di fatto di provocare il referendum, con un
risultato negativo per la democrazia diretta.
La presente proposta di legge costituzionale intende
riformare la disciplina referendaria nel senso che, qualora
presso una delle Camere fosse presentato un progetto
legislativo di riforma della materia oggetto di referendum
in stato di avanzato esame, una maggioranza assoluta e
qualificata di parlamentari potrebbe chiedere la sospensione
della consultazione popolare in modo da concludere l'iter
parlamentare della legge in oggetto.
In tale modo rimarrebbe sostanzialmente invariata la
possibilità di promuovere i referendum e quindi la
portata democratica dell'istituto, il Parlamento verrebbe
rivalutato nella sua capacità di iniziativa, nella sua
funzione rappresentativa e nella sua dignità, senza essere
preda del facile ostruzionismo di una minoranza. La prima
condizione necessaria per applicare la sospensione
referendaria deve essere lo stato avanzato dell'iter
parlamentare della legge che modifica la materia oggetto di
referendum che deve essere già stata approvata da una
delle due Camere. La seconda condizione necessaria è la
richiesta di sospensione da parte della maggioranza assoluta
dei componenti dell'altra Camera.
Il Presidente della Repubblica può, quindi, sentiti i
Presidenti delle due Camere, rinviare l'indizione del
referendum fino al turno referendario successivo. Nel
caso in cui il Parlamento non riuscisse a legiferare, il
referendum stesso si svolgerebbe immancabilmente nel
turno referendario successivo, senza aggravi di spese per la
collettività.
La presente proposta di legge costituzionale si basa su
un'idea che si fonda, per estensione, sulla base concettuale
di quel dettato normativo che prevede la possibilità per il
Presidente della Repubblica di sospendere per un tempo
definito l'esecutività dell'eventuale voto abrogativo
referendario per lasciare la possibilità al Parlamento di
legiferare sui suoi effetti.
Si tratta in definitiva di una proposta che, ridando ruolo
al Parlamento, restituirebbe al referendum la sua
originaria funzione che è quella dell'estrema possibilità di
ricorso alla reale volontà popolare.