XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 261
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Qualora un progetto di legge concernente materie
oggetto di richiesta di referendum abrogativo, già
dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale, sia stato
approvato da una delle Camere, l'altra Camera può, su
richiesta scritta della maggioranza assoluta dei suoi
componenti, chiedere al Presidente della Repubblica di
sospendere l'indizione del referendum al fine di
consentire l'approvazione definitiva del progetto di legge.
2. A seguito della richiesta di cui al comma 1 il
Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rinviare
con proprio decreto l'indizione del referendum al primo
turno utile di cui al primo comma dell'articolo 34 della legge
25 maggio 1970, n. 352.
3. Se, entro il termine di cui al comma 2, il progetto di
legge di cui al comma 1 è definitivamente approvato, l'Ufficio
centrale per il referendum, qualora ritenga che le nuove
disposizioni rendano inutile la consultazione referendaria,
dichiara che le relative operazioni non hanno più corso. Nel
caso contrario, il Presidente della Repubblica, d'ufficio o su
comunicazione dell'Ufficio centrale per il referendum,
indice con proprio decreto il referendum, fissando la
data di convocazione degli elettori in una domenica compresa
tra il 15 aprile ed il 15 giugno.
4. Il referendum sospeso non può essere
ulteriormente rinviato.