XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 260
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
costituzionale si propone l'introduzione di alcune modifiche
alle norme della Costituzione relative all'elezione ed ai
poteri del Presidente della Repubblica.
La proposta si collega alla contemporanea iniziativa
assunta dal proponente per l'introduzione del sistema
maggioritario a doppio turno per l'elezione del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati che riprende i
contenuti, modificandoli e integrandoli, della proposta di
legge atto Camera n. 197 della XIII legislatura.
E' convincimento che ha trovato autorevoli riscontri nella
dottrina e in commentatori politici e che si ritiene possa
incontrare anche il consenso di raggruppamenti politici
presenti in Parlamento, che la forma di governo del nostro
Stato possa ritrovare un corretto assetto anche in termini di
governabilità, oltre che di rappresentatività democratica, ove
il Parlamento possa esprimere maggioranze stabili di governo
(obiettivo che dovrebbe essere assicurato dal sistema
elettorale maggioritario che si propone con la citata proposta
di legge atto Camera n. 250) e nel contempo con un
rafforzamento del ruolo del Presidente della Repubblica sia
mediante l'ampliamento dei suoi poteri, sia attraverso la sua
elezione diretta.
D'altronde è convinzione diffusa che la figura del Capo
dello Stato, delineata dalla Costituzione in maniera
incompiuta e con qualche ambiguità, sia stata ridefinita con
il concorso di convenzioni, di prassi e dell'influenza della
personalità di chi ha rivestito la carica. In questa
evoluzione, il ruolo del Presidente della Repubblica è
certamente cresciuto, con l'acquisizione di poteri decisionali
- fondati più sull'autorevolezza della carica che sulla
sanzione giuridica - che lo hanno posto al centro dei rapporti
fra gli organi costituzionali.
Il naturale sviluppo dell'evoluzione della figura
presidenziale si colloca, secondo una considerazione oggi
condivisa dai più, nella direzione della sua legittimazione
dalla sovranità popolare, attraverso l'elezione diretta. Ciò
appare inoltre conforme al disegno complessivo di riassetto
dei poteri costituzionali, e più genericamente dei poteri
pubblici, che sta emergendo, non senza esitazioni e
contraddizioni, dalle riforme degli ultimi anni.
Si tratta quindi di una proposta di riforma che muove dal
riconoscimento dell'opportunità, nell'attuale fase storica e
nel quadro di un processo evolutivo, di procedere per
modifiche limitate del testo costituzionale, volte ad
adeguare, di volta in volta, il disegno normativo fondamentale
alle esigenze che emergono dalla trasformazione e dal
progressivo assestamento del quadro complessivo.
Ciò significa prendere concretamente atto delle
aspettative immediate, senza tuttavia rinunciare alla
possibilità di una riforma di ampio respiro, della quale
questa proposta normativa - come altre in itinere o in
fase di studio - inizia peraltro a prefigurare gli esiti;
riforme di più ampio respiro che saranno possibili solo quando
emergerà con maggiore chiarezza il disegno di riassetto
complessivo dello Stato, in particolare con riferimento alla
dibattuta questione dell'evoluzione verso modelli federali.
D'altra parte, il tessuto normativo costituzionale, che
fino ad oggi ha sorretto la richiamata evoluzione, ha
dimostrato una considerevole capacità di adattamento, proprio
per la flessibilità ed il ridotto grado di definizione del
testo originario, pur garantendo da eccessi che potessero
rompere l'armonia dell'assetto complessivo dei poteri
costituzionali.
Nonostante ciò, la modifica proposta si dimostra
necessaria nell'ambito del tentativo di riequilibrare
l'assetto costituzionale come sta, mano a mano, formandosi.
L'introduzione del sistema maggioritario comporta infatti
la creazione di una linea di omogeneità politica fra
l'Esecutivo ed il Parlamento, che, se da un lato,
tendenzialmente, dovrebbe assicurare una maggiore
governabilità, dall'altro attenua la connotazione del
Parlamento come potere distinto rispetto al Governo ed in
grado di costituirne un effettivo contrappeso.
In questo quadro si situa il nuovo ruolo assunto dal
Presidente della Repubblica, che in un sistema nel quale non
si può prescindere da un effettivo bilanciamento dei poteri,
consiste nel distinguersi, eventualmente contrapporsi ed in
ogni caso condizionare l'unicum costituito dal continuo
potere Esecutivo-Parlamento.
Con la modifica proposta, il Presidente della Repubblica
viene eletto a suffragio universale e diretto. La formula
elettorale prevede l'elezione a doppio turno nel caso in cui
al primo turno nessun candidato raggiunga la maggioranza
assoluta dei voti. La definizione puntuale del meccanismo di
elezione è ovviamente rimessa alla legge. Si è infatti
preferito definire con procedure di revisione costituzionale
solo gli aspetti essenziali e di rilievo costituzionale del
procedimento elettorale.
Per quanto concerne i requisiti di eleggibilità è stata
mantenuta inalterata la previsione oggi vigente (articolo 84
della Costituzione). Si è invece introdotto il principio della
impossibilità della rielezione per un secondo mandato, in
considerazione della durata della carica, che resta fissata in
sette anni.
A questo proposito, può rilevarsi che il periodo di tempo
previsto, superiore alla durata normale delle Camere, assolve
ad una funzione ulteriore, rispetto a quella originaria, che
era sostanzialmente quella di consolidare l'indipendenza del
Capo dello Stato nei confronti della volontà della maggioranza
che lo ha eletto.
Lo sfasamento temporale fra i mandati risponde infatti ad
una esigenza di bilanciamento dei poteri, potendo Parlamento e
Presidenza della Repubblica essere espressione di maggioranze
elettorali diverse, ed al tempo stesso di garanzia della
minoranza.
Si è, inoltre, ritenuta rilevante l'introduzione di alcune
prescrizioni fondamentali sulla presentazione delle
candidature, per le quali si richiede la sottoscrizione di
almeno 50.000 elettori o di 50 membri del Parlamento.
Il nucleo fondamentale dei poteri del Presidente resta
sostanzialmente inalterato, con l'introduzione di poche
innovazioni, giustificate dal diverso modo di legittimazione
alla carica.
E' stato, altresì, previsto che non si possa procedere ad
un nuovo scioglimento delle Camere durante l'anno successivo
alle elezioni.
Conformemente alla connotazione assunta dalla figura del
Capo dello Stato con l'elezione diretta, è parso
indispensabile prevedere la partecipazione del Presidente
della Repubblica ai procedimenti di nomina delle cosiddette
autorità nazionali di garanzia. Si tratta infatti di un
modello che ha avuto una rapida diffusione nel nostro
ordinamento e che è destinato a divenire la modalità
privilegiata e più corretta di intervento pubblico nei settori
più sensibili della vita civile, alternativo al modello
tradizionale dell'intervento diretto dello Stato
nell'economia, oggi in via di superamento. Fra le condizioni
per il corretto funzionamento del modello dell'autorità di
garanzia, vi è quella di assicurare l'indipendenza dell'organo
e la neutralità nell'esercizio delle sue funzioni. Si ritiene
pertanto necessario introdurre un principio che riservi al
Capo dello Stato la partecipazione, secondo modalità previste
dalla legge, nella nomina delle autorità indicate, proprio
allo scopo di rafforzarne l'indipendenza dalle maggioranze
politiche.
Infine, si è introdotta una disciplina esplicita della
revoca dei singoli Ministri che può avvenire per decisione del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri.
Il nuovo procedimento di elezione del Presidente della
Repubblica, allo scopo di costituire un momento di positiva
riforma e non di crisi dell'attuale assetto costituzionale,
entra in vigore alla scadenza del mandato del Presidente in
carica.