XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 260
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a
suffragio universale e diretto.
Le candidature devono essere presentate con la
sottoscrizione di almeno cinquantamila elettori ovvero di
almeno cinquanta membri del Parlamento.
E' eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza
assoluta dei voti validamente espressi. Se nessun candidato ha
ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una seconda
votazione entro quindici giorni dalla prima fra i due
candidati che hanno riportato il maggior numero di voti".
Art. 2.
1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per
sette anni e non può essere rieletto.
L'elezione è indetta dal Presidente della Camera dei
deputati e si svolge nei trenta giorni anteriori alla scadenza
del termine. Qualora il procedimento elettorale non possa
concludersi entro la data di scadenza del mandato in corso,
sono prorogati i poteri del Presidente in carica fino
all'insediamento del nuovo Presidente.
In caso di morte, di dimissioni o di impedimento
permanente, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica
si svolge entro sessanta giorni che decorrono dall'evento, o
dalla data in cui le dimissioni sono comunicate al Presidente
della Camera dei deputati o dalla data in cui l'impedimento
permanente è dichiarato concordemente dai Presidenti delle
Camere".
2. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è
abrogato.
Art. 3.
1. Il quinto comma dell'articolo 87 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti. Può rinviare al Consiglio dei ministri
i decreti legislativi ed i regolamenti governativi con
richiesta motivata di nuova deliberazione".
2. Dopo il sesto comma dell'articolo 87 della Costituzione
è inserito il seguente:
"Provvede o partecipa, con le modalità stabilite dalla
legge, alla nomina delle autorità di garanzia di rilievo
nazionale e delle agenzie pubbliche nazionali non dipendenti
dal Governo".
Art. 4.
1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può, sentiti i
loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di
esse.
Non si può procedere ad un nuovo scioglimento durante
l'anno successivo alle elezioni".
Art. 5.
1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e
revoca i singoli ministri".
Art. 6.
1. Il Presidente della Repubblica in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale esercita
il suo mandato fino al suo termine. Un mese prima della
scadenza di tale mandato il Presidente della Camera dei
deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della
Repubblica.