XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 257




        Onorevoli Colleghi! - I grandi invalidi per servizio istituzionale provenienti dalle Forze armate, dai Corpi armati, dai Corpi militarmente ordinati e dal Corpo dei vigili del fuoco, colpiti dalle più rilevanti menomazioni, dovrebbero poter vivere serenamente le conseguenze del loro servizio senza doversi porre assilli né economici, né assistenziali, fruendo di assegni congrui in grado di garantire una completa autonomia personale.
        Questo oggi non avviene: il rapporto tra menomazioni ed assegni risulta alterato, soprattutto a discapito delle invalidità più rilevanti, quali la perdita anatomica o funzionale dei quattro arti, la perdita anatomica o funzionale di due arti in presenza di cecità bilaterale assoluta, la perdita anatomica o funzionale dei due arti, la perdita funzionale dei due arti inferiori con la compromissione degli sfinteri ed, infine, i disturbi mentali gravi, tali da richiedere una sorveglianza continua nonché tutte quelle affezioni che impediscono al grande invalido di provvedere senza aiuto agli atti quotidiani della vita. Nei confronti delle più rilevanti menomazioni permane una sperequazione non ancora risolta, dipendente in parte da motivi di bilancio ed in parte dalla tendenza a volere soddisfare più la quantità che la qualità delle richieste.
        Assegni per assistenza ed accompagnamento inadeguati alle effettive necessità, restrizioni d'orario imposte al servizio dell'accompagnatore militare e, infine, la crescente difficoltà a reperire militari di leva volontari ed idonei, costituiscono elementi di grave disagio per i grandi invalidi con le più rilevanti menomazioni. Oggi, infatti, l'attribuzione di due o tre accompagnatori militari, garantita per le invalidità più rilevanti, viene intesa dal Ministero della difesa limitatamente a giorni ed orari predefiniti (dal lunedì al giovedì, ore 08.00-17.30, il venerdì, ore 08.00-14.00 ed il sabato e la domenica, ore 08.30-09.30), per un totale di quarantasei ore settimanali, prescindendo dalle peculiarità del tipo di servizio, non secondaria quella di carattere temporale, legata alla continuità. E', ad esempio, indubitabile che menomazioni, quali la perdita anatomica o funzionale dei quattro arti od anche la cecità assoluta con mancanza di uno o più arti, richiedano una costanza di aiuto per l'intero arco delle ventiquattro ore, in determinate operazioni portata anche da due persone; è altrettanto evidente che la normativa vigente lascia vuoti considerevoli, soprattutto durante la notte, le giornate festive e prefestive.
        Il Parlamento già si è dato carico di questo problema, istituendo, oltre all'indennità di assistenza e di accompagnamento (articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978), anche un'indennità di accompagnamento aggiuntiva per i grandi invalidi privi dei quattro arti (articolo 8 della legge n. 656 del 1986), fornendo, però, una risposta talmente insufficiente, da considerarsi più un'indicazione di massima che una soluzione definitiva.
        Con la trasformazione del servizio militare di leva da obbligatorio in volontario, pare si debbano affrontare più che le carenze del servizio rispetto alle necessità, le modalità d'intervento con cui provvedere alla sua definitiva sostituzione, nella prospettiva della scomparsa dell'incarico di accompagnatore militare di grande invalido, attribuzione esclusiva dei militari in servizio obbligatorio di leva.
        Non è semplice, senza l'alternativa di un militare fornito direttamente dal Ministero della difesa, garantire la continua assistenza di cui necessitano soprattutto i grandi invalidi privi di un minimo d'autonomia personale.
        E' necessario quindi adeguarsi alla trasformazione del servizio militare di leva da obbligatorio in volontario, provvedendo per tempo a risolvere le problematiche relative all'assistenza e all'accompagnamento dei più gravi invalidi per causa di servizio militare ed equiparato. L'unica alternativa praticabile, per mantenere a questi soggetti una interrotta capacità d'autonomia personale, è quella di fornirgli la concreta possibilità di provvedere direttamente all'aiuto continuo di cui necessitano, prendendo atto dell'opportunità di intervenire mediante la corresponsione di un assegno aggiuntivo mensile.
        La presente proposta di legge, che intende sopperire alla necessità dei più gravi invalidi, pur nella consapevolezza che mai sarebbe possibile ottenere la perfezione assoluta in un ambito così particolare e difficile, tende comunque ad offrire una soluzione alternativa efficace, evitando a questo personale così duramente provato altre implicazioni negative, che potrebbero ripercuotersi sulle necessità di cura e sui rapporti di relazione. La figura dell'accompagnatore militare costituisce, infatti, non soltanto un aiuto ed una assistenza indispensabili ai più gravi, ma indirettamente anche una facilitazione economica non secondaria, consentendo di fruire di accompagnatori sia negli spostamenti sia durante i soggiorni fuori sede del grande invalido, con tutte le facilitazioni previste per i militari (viaggi, soggiorni in caserme, vitto presso mense ed organizzazioni militari, eccetera); venendo meno tale apporto si appesantisce l'onere che grava sul grande invalido. Sul piano economico, infatti, al dipendente civile, durante i viaggi che il grande invalido deve spesso sostenere per sottoporsi a cure ed esami diagnostici, deve essere corrisposta, oltre alle spese di viaggio e di soggiorno, anche una diaria aggiuntiva, fino ad oggi a carico dell'Amministrazione della difesa.
        Viene proposta, pertanto, anche la concessione di una indennità supplementare annua comprensiva di tutti gli assegni accessori fruiti mensilmente, da corrispondere nel mese di giugno, per consentire al grande invalido di sostenere durante i propri spostamenti le spese necessarie per l'accompagnatore o gli accompagnatori al seguito; oltre tutto il collegamento dell'indennità agli assegni accessori rende l'intervento proporzionale alle effettive necessità derivanti dalla menomazione.




Frontespizio Testo articoli