XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 257
Onorevoli Colleghi! - I grandi invalidi per servizio
istituzionale provenienti dalle Forze armate, dai Corpi
armati, dai Corpi militarmente ordinati e dal Corpo dei vigili
del fuoco, colpiti dalle più rilevanti menomazioni, dovrebbero
poter vivere serenamente le conseguenze del loro servizio
senza doversi porre assilli né economici, né assistenziali,
fruendo di assegni congrui in grado di garantire una completa
autonomia personale.
Questo oggi non avviene: il rapporto tra menomazioni ed
assegni risulta alterato, soprattutto a discapito delle
invalidità più rilevanti, quali la perdita anatomica o
funzionale dei quattro arti, la perdita anatomica o funzionale
di due arti in presenza di cecità bilaterale assoluta, la
perdita anatomica o funzionale dei due arti, la perdita
funzionale dei due arti inferiori con la compromissione degli
sfinteri ed, infine, i disturbi mentali gravi, tali da
richiedere una sorveglianza continua nonché tutte quelle
affezioni che impediscono al grande invalido di provvedere
senza aiuto agli atti quotidiani della vita. Nei confronti
delle più rilevanti menomazioni permane una sperequazione non
ancora risolta, dipendente in parte da motivi di bilancio ed
in parte dalla tendenza a volere soddisfare più la quantità
che la qualità delle richieste.
Assegni per assistenza ed accompagnamento inadeguati alle
effettive necessità, restrizioni d'orario imposte al servizio
dell'accompagnatore militare e, infine, la crescente
difficoltà a reperire militari di leva volontari ed idonei,
costituiscono elementi di grave disagio per i grandi invalidi
con le più rilevanti menomazioni. Oggi, infatti,
l'attribuzione di due o tre accompagnatori militari, garantita
per le invalidità più rilevanti, viene intesa dal Ministero
della difesa limitatamente a giorni ed orari predefiniti (dal
lunedì al giovedì, ore 08.00-17.30, il venerdì, ore
08.00-14.00 ed il sabato e la domenica, ore 08.30-09.30), per
un totale di quarantasei ore settimanali, prescindendo dalle
peculiarità del tipo di servizio, non secondaria quella di
carattere temporale, legata alla continuità. E', ad esempio,
indubitabile che menomazioni, quali la perdita anatomica o
funzionale dei quattro arti od anche la cecità assoluta con
mancanza di uno o più arti, richiedano una costanza di aiuto
per l'intero arco delle ventiquattro ore, in determinate
operazioni portata anche da due persone; è altrettanto
evidente che la normativa vigente lascia vuoti considerevoli,
soprattutto durante la notte, le giornate festive e
prefestive.
Il Parlamento già si è dato carico di questo problema,
istituendo, oltre all'indennità di assistenza e di
accompagnamento (articolo 21 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978), anche
un'indennità di accompagnamento aggiuntiva per i grandi
invalidi privi dei quattro arti (articolo 8 della legge n. 656
del 1986), fornendo, però, una risposta talmente
insufficiente, da considerarsi più un'indicazione di massima
che una soluzione definitiva.
Con la trasformazione del servizio militare di leva da
obbligatorio in volontario, pare si debbano affrontare più che
le carenze del servizio rispetto alle necessità, le modalità
d'intervento con cui provvedere alla sua definitiva
sostituzione, nella prospettiva della scomparsa dell'incarico
di accompagnatore militare di grande invalido, attribuzione
esclusiva dei militari in servizio obbligatorio di leva.
Non è semplice, senza l'alternativa di un militare fornito
direttamente dal Ministero della difesa, garantire la continua
assistenza di cui necessitano soprattutto i grandi invalidi
privi di un minimo d'autonomia personale.
E' necessario quindi adeguarsi alla trasformazione del
servizio militare di leva da obbligatorio in volontario,
provvedendo per tempo a risolvere le problematiche relative
all'assistenza e all'accompagnamento dei più gravi invalidi
per causa di servizio militare ed equiparato. L'unica
alternativa praticabile, per mantenere a questi soggetti una
interrotta capacità d'autonomia personale, è quella di
fornirgli la concreta possibilità di provvedere direttamente
all'aiuto continuo di cui necessitano, prendendo atto
dell'opportunità di intervenire mediante la corresponsione di
un assegno aggiuntivo mensile.
La presente proposta di legge, che intende sopperire alla
necessità dei più gravi invalidi, pur nella consapevolezza che
mai sarebbe possibile ottenere la perfezione assoluta in un
ambito così particolare e difficile, tende comunque ad offrire
una soluzione alternativa efficace, evitando a questo
personale così duramente provato altre implicazioni negative,
che potrebbero ripercuotersi sulle necessità di cura e sui
rapporti di relazione. La figura dell'accompagnatore militare
costituisce, infatti, non soltanto un aiuto ed una assistenza
indispensabili ai più gravi, ma indirettamente anche una
facilitazione economica non secondaria, consentendo di fruire
di accompagnatori sia negli spostamenti sia durante i
soggiorni fuori sede del grande invalido, con tutte le
facilitazioni previste per i militari (viaggi, soggiorni in
caserme, vitto presso mense ed organizzazioni militari,
eccetera); venendo meno tale apporto si appesantisce l'onere
che grava sul grande invalido. Sul piano economico, infatti,
al dipendente civile, durante i viaggi che il grande invalido
deve spesso sostenere per sottoporsi a cure ed esami
diagnostici, deve essere corrisposta, oltre alle spese di
viaggio e di soggiorno, anche una diaria aggiuntiva, fino ad
oggi a carico dell'Amministrazione della difesa.
Viene proposta, pertanto, anche la concessione di una
indennità supplementare annua comprensiva di tutti gli assegni
accessori fruiti mensilmente, da corrispondere nel mese di
giugno, per consentire al grande invalido di sostenere durante
i propri spostamenti le spese necessarie per l'accompagnatore
o gli accompagnatori al seguito; oltre tutto il collegamento
dell'indennità agli assegni accessori rende l'intervento
proporzionale alle effettive necessità derivanti dalla
menomazione.