XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 257
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge si applica ai grandi invalidi per
servizio di prima categoria di cui al presente articolo.
2. Gli invalidi per servizio affetti dalle invalidità
specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo
comma; A-bis); B), numero 1); C); D); E), numero 1),
della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia
di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni, possono ottenere, a richiesta nominativa, un
accompagnatore militare di leva obbligatoria.
3. Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli
invalidi di cui al comma 2 possono chiedere, in sostituzione
dell'accompagnatore militare di leva obbligatoria, un assegno
aggiuntivo stabilito nelle seguenti misure:
a) in lire 6.000.000 mensili per gli ascritti alla
lettera A), numero 1), della citata tabella E, che abbiano
riportato per causa di servizio anche la perdita dei due arti
superiori o inferiori o la sordità bilaterale;
b) in lire 6.000.000 mensili per gli ascritti alla
lettera A), numero 2), della citata tabella E, che abbiano
riportato per causa di servizio la perdita anatomica o
funzionale dei quattro arti;
c) in lire 5.000.000 mensili per gli ascritti alla
lettera A), numero 1), della citata tabella E, che abbiano
riportato per causa di servizio anche la perdita di un arto,
fino al limite di una mano o di un piede o la sua perdita
funzionale;
d) in lire 4.000.000 mensili per gli invalidi per
servizio ascritti alla lettera A), numeri 1), 3) e 4), secondo
comma, della citata tabella E;
e) in lire 3.000.000 mensili per gli invalidi per
servizio ascritti alla lettera A-bis), numero 1), della
citata tabella E;
f) in lire 2.000.000 mensili per gli invalidi per
servizio ascritti alla lettera A-bis), numero 2), della
citata tabella E;
g) in lire l.000.000 mensili per gli invalidi per
servizio ascritti alle lettere B), C), D) e E), numero 1),
della citata tabella E.
4. L'assegno aggiuntivo di cui al comma 3 del presente
articolo è adeguato automaticamente ai sensi dell'articolo 1
della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive
modificazioni.
5. I benefìci previsti dal presente articolo sono concessi
su domanda degli interessati.
Art. 2.
1. Per la particolare gravità delle patologie da cui
risultano affetti i grandi invalidi di cui all'articolo 1, è
istituito un assegno speciale annuo pari alla somma
complessiva degli assegni accessori previsti per ciascuna
delle invalidità ascritte alla tabella E annessa al testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
2. Alla corresponsione dell'assegno speciale annuo previsto
dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, i
competenti dipartimenti provinciali del tesoro entro il mese
di giugno di ciascun anno.
Art. 3.
1. Il coniuge ed i figli dei soggetti di cui all'articolo
1 della presente legge fruiscono del diritto al collocamento
obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con
le medesime precedenze, preferenze a parità di titoli, e
riserve di posti previste per i soggetti indicati all'articolo
1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 24 miliardi a decorrere dall'anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.