XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 257




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge si applica ai grandi invalidi per servizio di prima categoria di cui al presente articolo.
        2. Gli invalidi per servizio affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D); E), numero 1), della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, possono ottenere, a richiesta nominativa, un accompagnatore militare di leva obbligatoria.
        3. Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi di cui al comma 2 possono chiedere, in sostituzione dell'accompagnatore militare di leva obbligatoria, un assegno aggiuntivo stabilito nelle seguenti misure:

                a) in lire 6.000.000 mensili per gli ascritti alla lettera A), numero 1), della citata tabella E, che abbiano riportato per causa di servizio anche la perdita dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale;

                b) in lire 6.000.000 mensili per gli ascritti alla lettera A), numero 2), della citata tabella E, che abbiano riportato per causa di servizio la perdita anatomica o funzionale dei quattro arti;

                c) in lire 5.000.000 mensili per gli ascritti alla lettera A), numero 1), della citata tabella E, che abbiano riportato per causa di servizio anche la perdita di un arto, fino al limite di una mano o di un piede o la sua perdita funzionale;

                d) in lire 4.000.000 mensili per gli invalidi per servizio ascritti alla lettera A), numeri 1), 3) e 4), secondo comma, della citata tabella E;
                e) in lire 3.000.000 mensili per gli invalidi per servizio ascritti alla lettera A-bis), numero 1), della citata tabella E;

                f) in lire 2.000.000 mensili per gli invalidi per servizio ascritti alla lettera A-bis), numero 2), della citata tabella E;

                g) in lire l.000.000 mensili per gli invalidi per servizio ascritti alle lettere B), C), D) e E), numero 1), della citata tabella E.

        4. L'assegno aggiuntivo di cui al comma 3 del presente articolo è adeguato automaticamente ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.
        5. I benefìci previsti dal presente articolo sono concessi su domanda degli interessati.


Art. 2.

        1. Per la particolare gravità delle patologie da cui risultano affetti i grandi invalidi di cui all'articolo 1, è istituito un assegno speciale annuo pari alla somma complessiva degli assegni accessori previsti per ciascuna delle invalidità ascritte alla tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
      2. Alla corresponsione dell'assegno speciale annuo previsto dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, i competenti dipartimenti provinciali del tesoro entro il mese di giugno di ciascun anno.


Art. 3.

        1. Il coniuge ed i figli dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge fruiscono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con le medesime precedenze, preferenze a parità di titoli, e riserve di posti previste per i soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.

Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 24 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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