XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 253
Onorevoli Colleghi! - In questi ultimi anni abbiamo
spesso assistito a dolorosi episodi di gravissimi e spesso
mortali incidenti nelle piscine. In considerazione di ciò,
diventa necessità improcrastinabile prevenire tali incidenti,
che sono in proporzione maggiori degli incidenti che si
possono verificare addirittura in relazione alla circolazione
stradale (con un rapporto di 4 a 1), considerato il tempo che
ciascuno passa in acqua rispetto a quello che trascorre in
automobile, e si rende necessario anche in Italia, come
d'altronde è già avvenuto in altri Paesi, vedi il Canada e gli
USA, giungere ad un inquadramento legislativo della materia
della sicurezza nelle piscine che detti norme più idonee
rispetto alle attuali, rafforzando inoltre le capacità
sanzionatorie degli enti addetti alla vigilanza, e superando
qualsiasi dubbio e differenziazione speciosa tra piscine a
gestione privata o pubblica in qualunque modo aperte al
pubblico.
Riteniamo infatti che non aver mai legiferato in materia
di sicurezza nelle piscine, ma aver limitato gli interventi
normativi a circolari (n. 16 del 15 febbraio 1951 del
Ministero dell'interno; n. 128 del 16 luglio 1971 del
Ministero della sanità) lasciando alle autonomie locali i
compiti applicativi delle circolari in oggetto e la
"segnalazione di eventuali difficoltà incontrate" non abbia
determinato e non determini un quadro uniforme di
amplificazioni dei più limitati contenuti delle circolari
stesse, relativamente alle norme di sicurezza, né una
situazione schiva da rischi per gli interventi, derivando da
tutto ciò un giudizio di grave carenza di norme di sicurezza
in acqua nelle attuali disposizioni in quanto si parla solo di
chi è impegnato nel servizio di salvataggio, ignorando le
caratteristiche di sicurezza dell'ambiente-piscina nelle quali
l'assistente bagnante opera.
E' inoltre da rilevare che le disposizioni suddette non
derivano da norme cogenti di legge; né sono previste sanzioni
in caso di mancata applicazione (se non quelle derivanti dal
non rispetto delle norme del codice civile e del codice
penale) con la conseguenza di determinare poca chiarezza sul
piano interpretativo per cui spesso anche i servizi di
salvataggio sono espletati in modo e in numero insufficiente,
prevalendo sui problemi della sicurezza dell'utente le
difficoltà economiche del gestore pubblico o privato con le
gravi conseguenze che spesso, purtroppo, ne derivano.
Pertanto aprire anche in Italia come già è stato fatto in
altri civilissimi Paesi, un capitolo nella legislazione
italiana, per prevenire tante drammatiche ed assurde evenienze
che oggi pesano nel bilancio di vita di molte famiglie
italiane e che costituiscono un pericolo sempre presente per
tanti giovani che si avviano per diletto alle attività
natatorie, è un passo doveroso, è un atto necessario ed è un
atto di giustizia.