XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 253
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità della legge).
1. Con la presente legge vengono disciplinati i
requisiti che le piscine pubbliche, o comunque aperte al
pubblico, devono possedere allo scopo di garantire la
sicurezza dei bagnanti.
2. Si intende per piscina, ai fini della presente legge,
un impianto, costituito da una o più vasche contenenti acqua e
da servizi accessori, per lo svolgimento di attività
acquatiche con finalità didattiche, agonistiche o
ricreative.
3. L'acqua delle vasche deve essere trattata a norma delle
vigenti disposizioni igienico-sanitarie.
Art. 2.
(Postazioni di sorveglianza).
1. Ogni vasca di piscina deve essere munita di
postazioni fisse di sorveglianza, sopraelevate dal livello
dell'acqua di almeno metri 1,80, nel seguente numero:
a) vasca fino a mq. 100 di superficie, 1
postazione;
b) vasca fino a mq. 600 di superficie, 2
postazioni;
c) vasca fino a mq. 1250 di superficie, 3
postazioni;
d) vasca fino a mq. 1600 di superficie, 4
postazioni;
e) vasca oltre i mq. 1600 di superficie, 5
postazioni, più una postazione aggiuntiva ogni ulteriori mq.
500 di superficie d'acqua.
2. Le postazioni di sorveglianza devono essere ubicate
vicino al bordo della vasca, in posizione di equidistanza tra
loro lungo il perimetro del bordo stesso, e devono essere
comunque collocate in modo da assicurare la perfetta
visibilità dell'intero specchio d'acqua.
Art. 3.
(Servizio di sorveglianza e di salvataggio).
1. Ogni postazione di cui all'articolo 2 deve essere
presidiata durante l'orario di apertura della piscina da un
assistente ai bagnanti, con lo specifico ed unico incarico
della sorveglianza e del salvataggio dei bagnanti.
2. Per ogni vasca, al servizio di salvataggio devono
essere comunque addetti un numero minimo di assistenti ai
bagnanti pari al numero delle postazioni più uno, per turno di
lavoro mattutino, e altrettanti per turno di lavoro
pomeridiano.
3. Gli assistenti ai bagnanti di cui al presente articolo
devono essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata
dalla Federazione italiana nuoto.
Art. 4.
(Trasparenza dell'acqua e segnalazioni
di profondità della vasca).
1. L'acqua delle vasche deve essere chiara e
trasparente, tale da consentire la perfetta visibilità, sia
dalle postazioni sopraelevate, sia da tutti i lati della
vasca, di un disco di cm. 15 di diametro, di colore nero,
disegnato sul fondo della vasca nel punto di maggiore
profondità della stessa.
2. La colorazione del rivestimento interno delle vasche
deve essere di colore chiaro, per mettere in risalto la
trasparenza delle acque.
3. Le vasche devono essere costruite in modo che ogni
angolo sia ben visibile dalle postazioni sopraelevate e
nessuno spazio subacqueo sia fuori della visuale degli
assistenti ai bagnanti.
4. La profondità della vasca deve essere segnalata da
apposite cifre di colore nero, con caratteri alti cm. 10,
apposte sul bordo della vasca e lungo tutto il perimetro della
stessa, ogni 5 metri.
5. La profondità della vasca, a partire da metri 1,50,
deve essere inoltre segnalata da una striscia nera continua,
larga cm. 10, corrente lungo le pareti della vasca ed
eventualmente sul fondo della stessa.
Art. 5.
(Temperatura dell'acqua).
1. La temperatura dell'acqua delle vasche deve essere
continuamente mantenuta tra i 22^C e i 26^C per le piscine
scoperte e tra 26^C e i 30^C per quelle coperte.
2. Devono inoltre essere apposti, in modo da risultare ben
visibili da parte degli utenti, uno o più cartelli con
l'indicazione della temperatura dell'acqua.
3. La temperatura deve essere controllata ogni ora,
riportando i relativi valori su apposito registro, da tenere a
disposizione dei servizi di vigilanza e ispezione.
4. Per le attività natatorie agonistiche i limiti della
temperatura dell'acqua sono quelli previsti dai regolamenti
della Federazione italiana nuoto.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle piscine termali per uso terapeutico.
Art. 6.
(Numero massimo dei bagnanti e
recinzione delle vasche).
1. A ciascuna vasca può essere contemporaneamente ammesso
un numero di bagnanti non superiore ad un terzo dei metri
quadrati di superficie della vasca.
2. Ai fini di cui al comma 1, le vasche devono essere
munite, lungo tutto il loro perimetro, di una recinzione alta
metri 1,50 e distante dai tre ai cinque metri dal bordo della
vasca.
3. Si accede alla zona vasca da due o più passaggi
praticati lungo la recinzione e muniti di meccanismi di blocco
automatico quando sia raggiunto il numero di bagnanti
consentito. L'uscita dalla zona vasca avviene attraverso altri
due o più passaggi lungo la recinzione, muniti di meccanismi
sincronizzati con quelli di entrata ai fini della costante
verifica del numero delle presenze.
4. Gli assistenti ai bagnanti hanno in dotazione strumenti
di continuativa lettura del numero dei bagnanti presenti nella
zona vasca e curano il regolare funzionamento del meccanismo
di rilevazione di cui al presente articolo.
5. Nel caso di temporaneo guasto dei meccanismi di cui al
comma 4 e fino alla tempestiva riparazione, gli assistenti
bagnanti effettuano a vista i controlli necessari ad impedire
un flusso di bagnanti superiore al limite stabilito e vietano
gli accessi alla zona oltre tale limite.
Art. 7.
(Presenza di personale medico).
1. Quando le presenze nella piscina superano nel mese la
media giornaliera di 1.000 unità, è obbligatoria la presenza,
durante tutto l'orario di apertura della piscina e a spese del
gestore, di un medico aggiornato in attività di pronto
soccorso e di rianimazione.
Art. 8.
(Pronto soccorso).
1. Ogni piscina deve disporre di un locale facilmente
accessibile adiacente alle vasche, adeguatamente attrezzato
per le cure di pronto soccorso e in particolare per il
trattamento di eventi traumatici o asfittici.
2. L'attrezzatura di pronto soccorso è a spese del gestore
e deve comprendere un lettuccio da visita pieghevole, un
contenitore a bassa pressione per 02 (5atm), 30 cannule, un
apribocca, 10 lacci emostatici, una cassetta di materiale di
medicazione vario. La presenza di medicinali e le relative
qualità e quantità è decisa dal medico eventualmente addetto
o, in mancanza, dal competente servizio dell'azienda unità
sanitaria locale.
3. Nel locale attrezzato per il pronto soccorso deve
essere disponibile un telefono e l'elenco aggiornato con i
relativi recapiti telefonici, di tutti i centri di
rianimazione mobili attrezzati e degli ospedali con centro di
rianimazione, con gli uni e gli altri dei quali sia utile
comunicare.
4. L'attrezzatura di pronto soccorso è utilizzata dal
personale sanitario e dagli assistenti ai bagnanti, secondo le
rispettive competenze. L'azienda unità sanitaria locale
territorialmente competente organizza ogni anno appositi corsi
di aggiornamento.
5. Il direttore della piscina risponde della sostituzione
del materiale di pronto soccorso, nel caso di deterioramento o
consumo.
Art. 9.
(Attrezzatura di salvataggio).
1. Ogni piscina deve disporre di una o più attrezzature di
salvataggio pronte all'uso, ciascuna delle quali sistemata in
idoneo contenitore facilmente accessibile e collocato in
prossimità delle postazioni degli assistenti ai bagnanti, in
modo da consentire la immediata utilizzazione che si renda
necessaria.
2. Sulle pareti dei contenitori devono essere trascritte,
ben visibili e comprensibili, le istruzioni per l'uso e la
seguente dicitura: "Attrezzatura di salvataggio. Vietato
manomettere, spostare o usare se non ai fini del
salvataggio".
3. Ciascuna attrezzatura di salvataggio deve comprendere:
una boa galleggiante di forma circolare, con diametro di cm.
40, alla quale sia fissata una fune di manilla lunga metri 20
e con sezione di circa cm. 6; una pertica salvagente a uncino
con le estremità smussate, lunga almeno metri 4; una cima
libera in fune, con sezione di circa cm. 6, lunga una volta e
mezzo la massima lunghezza della vasca.
4. Le attrezzature di salvataggio devono essere nel numero
di una per ogni metri quadrati 200 di superficie di vasca o
frazione eccedente e comunque nel numero di una per ogni vasca
della piscina.
Art. 10.
(Direttore della piscina).
1. Alla gestione di ciascuna piscina deve essere preposto
un direttore, in possesso di adeguati requisiti e competenza
specifica.
2. Il direttore risponde del complesso dei servizi forniti
dalla piscina e del rispetto delle vigenti disposizioni.
Art. 11.
(Vigilanza).
1. Le prefetture e le aziende unità sanitarie locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano la
vigilanza sulle piscine ed hanno la facoltà di procedere alle
attività ispettive ai fini di garantire l'osservanza delle
norme di sicurezza ed igienico-sanitarie.
Art. 12.
(Sanzioni).
1. Il prefetto, anche su proposta della competente azienda
unità sanitaria locale, dispone la chiusura della piscina fino
a tre mesi, nel caso di inosservanza delle norme di sicurezza
di cui alla presente legge.
2. Qualora non diversamente disposto dalla legge
regionale, le stesse sanzioni di cui al comma 1 possono essere
applicate con decreto del presidente della giunta regionale,
su proposta della competente azienda unità sanitaria locale,
nel caso di violazione delle norme igienico-sanitarie.
3. Sono comunque fatte salve le responsabilità penali,
civili ed amministrative, ai sensi delle vigenti norme.
Art. 13.
(Regolamento di esecuzione).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo emana il relativo regolamento di
esecuzione.