XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 247




        Onorevoli Colleghi! - E' ormai noto che uno dei problemi più urgenti e ormai indilazionabili nel settore ambientale è quello dei controlli.
        Infatti, si è avuto modo di riscontrare in vari ambiti - non ultimo, nella scorsa legislatura, quello della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse nel corso delle visite effettuate presso molti operatori - che a livello nazionale nel settore ambientale i controlli vengono spesso effettuati in maniera sommaria, superficiale e, comunque, mai risolutiva. Ciò, fondamentalmente per i seguenti motivi:

            la recente attivazione delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) sul territorio ha comportato un passaggio di competenze non sempre di facile attuazione;

            la preparazione dei tecnici che sono passati a lavorare nelle ARPA raramente è specifica per le attività che devono essere svolte;

            le indagini eseguite dalla magistratura sul territorio nazionale spesso si fermano di fronte alla constatazione del reato che viene immediatamente conosciuto e raramente si svolgono ulteriori attività - specificamente tecniche - per determinare la provenienza, i trattamenti e la destinazione dei rifiuti;

            le Forze di polizia agiscono sul territorio spesso senza coordinare le proprie attività e non sempre approfondendo le problematiche tecniche;
            il sempre maggiore traffico transfrontaliero dei rifiuti non trova ancora riscontro in un adeguato scambio di informazioni tra gli organi competenti al controllo degli Stati interessati.

        Alla luce di quanto esposto, si ritiene che debba essere costituita una struttura nazionale, alle dirette dipendenze del Ministro dell'ambiente, con compiti di controllo sul territorio nazionale e di collaborazione con collaterali organi stranieri.
        Pertanto l'articolo 1 della proposta di legge istituisce tale struttura, stabilendo la sua organizzazione interna e la indennità che viene corrisposta al personale ivi distaccato da altri uffici della pubblica amministrazione. L'articolo 2 elenca le attività della struttura, definisce quali sono gli organi che possono chiedere l'impiego della stessa. L'articolo 3 tratta dei poteri della struttura, tra i quali significativo è il potere di accesso e di ispezione presso i luoghi ove vengono svolte le attività in questione ai sensi delle norme tributarie vigenti. L'articolo 4 evidenzia le modalità di reclutamento del personale della struttura e stabilisce la dotazione organica. L'articolo 5 reca la copertura finanziaria. L'articolo 6 reca la data di entrata in vigore della legge e del relativo regolamento di attuazione.




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