XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 247
Onorevoli Colleghi! - E' ormai noto che uno dei
problemi più urgenti e ormai indilazionabili nel settore
ambientale è quello dei controlli.
Infatti, si è avuto modo di riscontrare in vari ambiti -
non ultimo, nella scorsa legislatura, quello della Commissione
parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle
attività illecite ad esso connesse nel corso delle visite
effettuate presso molti operatori - che a livello nazionale
nel settore ambientale i controlli vengono spesso effettuati
in maniera sommaria, superficiale e, comunque, mai risolutiva.
Ciò, fondamentalmente per i seguenti motivi:
la recente attivazione delle Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente (ARPA) sul territorio ha comportato
un passaggio di competenze non sempre di facile attuazione;
la preparazione dei tecnici che sono passati a lavorare
nelle ARPA raramente è specifica per le attività che devono
essere svolte;
le indagini eseguite dalla magistratura sul territorio
nazionale spesso si fermano di fronte alla constatazione del
reato che viene immediatamente conosciuto e raramente si
svolgono ulteriori attività - specificamente tecniche - per
determinare la provenienza, i trattamenti e la destinazione
dei rifiuti;
le Forze di polizia agiscono sul territorio spesso senza
coordinare le proprie attività e non sempre approfondendo le
problematiche tecniche;
il sempre maggiore traffico transfrontaliero dei rifiuti
non trova ancora riscontro in un adeguato scambio di
informazioni tra gli organi competenti al controllo degli
Stati interessati.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che debba essere
costituita una struttura nazionale, alle dirette dipendenze
del Ministro dell'ambiente, con compiti di controllo sul
territorio nazionale e di collaborazione con collaterali
organi stranieri.
Pertanto l'articolo 1 della proposta di legge istituisce
tale struttura, stabilendo la sua organizzazione interna e la
indennità che viene corrisposta al personale ivi distaccato da
altri uffici della pubblica amministrazione. L'articolo 2
elenca le attività della struttura, definisce quali sono gli
organi che possono chiedere l'impiego della stessa. L'articolo
3 tratta dei poteri della struttura, tra i quali significativo
è il potere di accesso e di ispezione presso i luoghi ove
vengono svolte le attività in questione ai sensi delle norme
tributarie vigenti. L'articolo 4 evidenzia le modalità di
reclutamento del personale della struttura e stabilisce la
dotazione organica. L'articolo 5 reca la copertura
finanziaria. L'articolo 6 reca la data di entrata in vigore
della legge e del relativo regolamento di attuazione.