XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 247
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Struttura nazionale per la vigilanza
nel settore dei rifiuti).
1. E' istituita la struttura nazionale per la vigilanza
nel settore dei rifiuti, di seguito denominata "struttura",
che opera alle dirette dipendenze del Ministro
dell'ambiente.
2. La struttura è articolata in quattro sezioni:
a) prima sezione: controlli sulla gestione dei
rifiuti;
b) seconda sezione: rapporti con le
istituzioni;
c) terza sezione: rapporti con organi di controllo
stranieri;
d) quarta sezione: sala operativa e centro
elaborazione dati.
3. Il responsabile della struttura, nominato dal Ministro
dell'ambiente, è individuato tra dirigenti o funzionari della
pubblica amministrazione, con significative esperienze nel
settore dei rifiuti.
4. Ai componenti della struttura sono corrisposte
indennità determinate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.
Art. 2.
(Attività della struttura).
1. La struttura svolge le seguenti attività:
a) attiva una collaborazione diretta con l'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente e con le agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente al fine di
realizzare una comune metodologia di prelievo e di analisi di
campioni dei rifiuti;
b) effettua un monitoraggio a livello nazionale
delle società che:
1) producono rifiuti e ne determina la quantità e le
qualità acquisendo notizie sul ciclo di produzione della
società stessa;
2) effettuano trattamenti dei rifiuti, verificando la
adeguatezza delle autorizzazioni agli effettivi trattamenti
impiegati e ai macchinari utilizzati;
3) smaltiscono i rifiuti, evidenziando il rispetto
delle autorizzazioni ad esse rilasciate;
c) elabora un prospetto tipo che deve essere
utilizzato dagli uffici preposti per la effettuazione dei
controlli presso gli operatori produttori o detentori dei
rifiuti;
d) effettua con tempestività controlli richiesti
dal Ministro dell'ambiente, dai vice ministri e dai
sottosegretari di Stato quando si prefigurano situazioni di
particolare gravità o di emergenza nel settore ambientale;
e) suggerisce al Ministro dell'ambiente proposte
di modifica normativa o metodologica;
f) predispone una banca dati nazionale dei
soggetti operanti nella gestione dei rifiuti;
g) segnala al Ministro dell'ambiente l'opportunità
di interventi, anche legislativi, in relazione alle
innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno
ed internazionale, del settore ambientale dei rifiuti.
Art. 3.
(Poteri della struttura).
1. Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 2,
la struttura può:
a) avvalersi degli organi dei Ministeri
dell'ambiente e della sanità, nonché del Corpo della guardia
di finanza, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei
carabinieri e della Polizia di Stato e di qualunque altro ente
o istituzione, anche ambientalista, ritenuti utili ai fini
dell'attività;
b) collaborare anche mediante scambi di
informazioni con le autorità e le amministrazioni competenti
degli Stati esteri al fine di agevolare le rispettive
funzioni;
c) richiedere informazioni, dati, notizie, anche
di carattere riservato o per mezzo di questionari, a tutti i
soggetti operanti nel settore ambientale. Per l'acquisizione
di tali notizie il personale della struttura può effettuare
accessi e ispezioni presso i luoghi ove vengono svolte le
attività di cui alla presente legge, ai sensi delle norme
tributarie vigente.
2. I soggetti che nelle informazioni richieste dalla
struttura espongono dati o fatti concernenti l'esercizio della
propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le
pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.
3. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le
modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei
dati e delle notizie richiesti dalla struttura sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a
lire 200 milioni, irrogata dalla stessa struttura.
4. In caso di situazioni di particolare gravità per
l'ambiente il personale della struttura può:
a) richiedere sequestri ai sensi dell'articolo 354
del codice di procedura penale;
b) dare comunicazione all'autorità giudiziaria di
reati di cui è venuta a conoscenza;
c) dare comunicazione agli uffici competenti di
violazioni di carattere amministrativo delle quali è venuta a
conoscenza;
d) chiedere alle amministrazioni competenti
l'effettuazione di controlli e accertamenti in merito a
situazioni ritenute significative.
Art. 4.
(Personale della struttura).
1. Il personale della struttura è stabilito in numero di
sessanta unità. Tale personale può essere:
a) assunto direttamente con contratto a tempo
determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in
numero non superiore a venti unità;
b) reclutato, per le restanti quaranta unità, tra
i dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche
o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo,
ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni. A tale personale è corrisposta
l'indennità prevista dall'articolo 41 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n.
231.
2. Il personale distaccato conserva le stesse qualifiche
rivestite nelle amministrazioni di appartenenza.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 5 miliardi annue, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
(Entrata in vigore e regolamento
di attuazione).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro dell'ambiente con proprio
decreto, adotta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di
attuazione.