XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 247




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Struttura nazionale per la vigilanza
nel settore dei rifiuti).

        1. E' istituita la struttura nazionale per la vigilanza nel settore dei rifiuti, di seguito denominata "struttura", che opera alle dirette dipendenze del Ministro dell'ambiente.
        2. La struttura è articolata in quattro sezioni:

                a) prima sezione: controlli sulla gestione dei rifiuti;

                b) seconda sezione: rapporti con le istituzioni;

                c) terza sezione: rapporti con organi di controllo stranieri;

                d) quarta sezione: sala operativa e centro elaborazione dati.

        3. Il responsabile della struttura, nominato dal Ministro dell'ambiente, è individuato tra dirigenti o funzionari della pubblica amministrazione, con significative esperienze nel settore dei rifiuti.
        4. Ai componenti della struttura sono corrisposte indennità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.


Art. 2.

(Attività della struttura).

        1. La struttura svolge le seguenti attività:

                a) attiva una collaborazione diretta con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e con le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente al fine di realizzare una comune metodologia di prelievo e di analisi di campioni dei rifiuti;

                b) effettua un monitoraggio a livello nazionale delle società che:

                1) producono rifiuti e ne determina la quantità e le qualità acquisendo notizie sul ciclo di produzione della società stessa;

                2) effettuano trattamenti dei rifiuti, verificando la adeguatezza delle autorizzazioni agli effettivi trattamenti impiegati e ai macchinari utilizzati;

                3) smaltiscono i rifiuti, evidenziando il rispetto delle autorizzazioni ad esse rilasciate;

                c) elabora un prospetto tipo che deve essere utilizzato dagli uffici preposti per la effettuazione dei controlli presso gli operatori produttori o detentori dei rifiuti;

                d) effettua con tempestività controlli richiesti dal Ministro dell'ambiente, dai vice ministri e dai sottosegretari di Stato quando si prefigurano situazioni di particolare gravità o di emergenza nel settore ambientale;

                e) suggerisce al Ministro dell'ambiente proposte di modifica normativa o metodologica;

                f) predispone una banca dati nazionale dei soggetti operanti nella gestione dei rifiuti;

                g) segnala al Ministro dell'ambiente l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore ambientale dei rifiuti.


Art. 3.

(Poteri della struttura).

        1. Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, la struttura può:

                a) avvalersi degli organi dei Ministeri dell'ambiente e della sanità, nonché del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato e di qualunque altro ente o istituzione, anche ambientalista, ritenuti utili ai fini dell'attività;

                b) collaborare anche mediante scambi di informazioni con le autorità e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine di agevolare le rispettive funzioni;

                c) richiedere informazioni, dati, notizie, anche di carattere riservato o per mezzo di questionari, a tutti i soggetti operanti nel settore ambientale. Per l'acquisizione di tali notizie il personale della struttura può effettuare accessi e ispezioni presso i luoghi ove vengono svolte le attività di cui alla presente legge, ai sensi delle norme tributarie vigente.

        2. I soggetti che nelle informazioni richieste dalla struttura espongono dati o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.
        3. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dalla struttura sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire 200 milioni, irrogata dalla stessa struttura.
        4. In caso di situazioni di particolare gravità per l'ambiente il personale della struttura può:

                a) richiedere sequestri ai sensi dell'articolo 354 del codice di procedura penale;

                b) dare comunicazione all'autorità giudiziaria di reati di cui è venuta a conoscenza;

                c) dare comunicazione agli uffici competenti di violazioni di carattere amministrativo delle quali è venuta a conoscenza;
                d) chiedere alle amministrazioni competenti l'effettuazione di controlli e accertamenti in merito a situazioni ritenute significative.


Art. 4.

(Personale della struttura).

        1. Il personale della struttura è stabilito in numero di sessanta unità. Tale personale può essere:

                a) assunto direttamente con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità;

                b) reclutato, per le restanti quaranta unità, tra i dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. A tale personale è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

        2. Il personale distaccato conserva le stesse qualifiche rivestite nelle amministrazioni di appartenenza.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 6.

(Entrata in vigore e regolamento
di attuazione).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
        2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente con proprio decreto, adotta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione.



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