XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 243
Onorevoli Colleghi! - Com'è noto, con il referendum
del 1987 il nostro Paese ha deciso di porre fine alla
produzione di energia da fonti nucleari. Un problema che si è
posto, però, sin dalla interruzione dell'attività degli
impianti, è stato quello, la cui soluzione è ormai
improrogabile, di iniziare la pianificazione della
dismissione, dello smantellamento di tutti gli impianti
esistenti sul territorio nazionale e di organizzare
adeguatamente lo smaltimento di tutti i rifiuti radioattivi
derivanti dalle attività nucleari precedenti.
I rifiuti radioattivi che si sono prodotti in Italia nel
corso delle attività nucleari precedenti si trovano
attualmente distribuiti presso gli stessi impianti che li
hanno prodotti e cioè le centrali nucleari, gli impianti
sperimentali e quelli di ricerca. Una valutazione fatta nel
1997 dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente fa
ammontare a 24.210 i metri cubi di rifiuti nei vari siti per
un totale di radioattività di 11.314 Tbq (Terabequerel)
distribuiti percentualmente in Terabequerel da produzione di
elettricità (19,83 per cento), da ricerca (80,14 per cento),
da altre fonti (0,03 per cento).
Dagli ultimi anni novanta sono state avviate o programmate
nel nostro Paese alcune attività di condizionamento dei
rifiuti radioattivi esistenti che permettono la trasformazione
in manufatti in grado di assicurare l'isolamento dalla
biosfera per periodi di 300-350 anni dei radionuclidi. Si
stima che tali operazioni di condizionamento possano
completarsi entro dieci anni. C'è tuttavia da considerare la
produzione di rifiuti radioattivi che originerà dalla
disattivazione, ai sensi dell'articolo 55 del decreto
legislativo n. 230 del 1995, e dallo smantellamento degli
impianti nucleari e che dovranno essere anch'essi
condizionati. Si stima che i rifiuti già prodotti e
condizionati e quelli che deriveranno dallo smantellamento
delle centrali, assommeranno ad un totale di 200.000 metri
cubi.
Tali rifiuti, condizionati, sono costituiti per la maggior
parte (96-98 per cento) da rifiuti a media e bassa attività,
ossia a emittività breve, e vengono detti di seconda
categoria. I rifiuti radioattivi prodotti invece annualmente
da attività di ricerca, da attività medico-sanitaria, da
attività diagnostiche e terapeutiche assommano a circa 300-400
metri cubi annui e devono essere raccolti e custoditi perché
ad attività medio-lunga. Sorge quindi la necessità che i
rifiuti di seconda categoria siano collocati, come si fa in
tutto il mondo, in almeno trentasette siti operativi e come si
farà in altri otto siti programmati, in un deposito nazionale
definitivo.
I rifiuti ad alta radioattività e a lunga vita media,
detti anche di terza categoria, dopo condizionamento,
rappresentano circa il 2-4 per cento dell'intera produzione
nazionale e possono essere immagazzinati in depositi
temporanei da ospitare per circa 50-100 anni nel sito dei
rifiuti di seconda categoria, in attesa che per essi si
realizzino depositi in formazioni geologiche profonde
attualmente allo studio.
Sulla base di quanto esposto, si ritiene urgente che si
istituzionalizzi un Ente nazionale per la gestione dei rifiuti
radioattivi (EGRIR). Lo Stato dovrà scegliere un sito di
smaltimento in cui accogliere i rifiuti radioattivi nazionali
gestiti dall'EGRIR.
La proposta di legge per l'istituzione dell'EGRIR, che si
compone di dodici articoli, prevede, all'articolo 1, che
l'EGRIR organizzi e gestisca tutte le attività che riguardano
lo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi nazionali,
qualsiasi sia la loro origine e provenienza, comprendendovi
anche quelli derivanti dallo smantellamento degli impianti
nucleari.
L'articolo 2 prevede che l'EGRIR, ente con personalità
giuridica pubblica e quindi sottoposto al controllo della
Corte dei conti, si avvalga del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato. Su di esso vigilerà la Presidenza del Consiglio
dei ministri.
L'articolo 3 elenca le attività di competenza dell'EGRIR,
nell'ambito delle quali si segnala la scelta del sito di
smaltimento, tra quelli individuati e qualificati dall'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente.
L'articolo 4, confermando le definizioni dettate dal
decreto legislativo n. 230 del 1995, ne introduce altre
specifiche della materia dello smaltimento (confinamento,
deposito temporaneo, inglobamento, solidificazione,
eccetera).
Sono organi dell'EGRIR, secondo l'articolo 5, il consiglio
di amministrazione composto da nove membri nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e designati
dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
della sanità, dell'ambiente e dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano; il direttore generale, nominato dal
consiglio di amministrazione, e il collegio dei revisori dei
conti.
L'EGRIR è dotato di uno statuto e di un regolamento
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
(articolo 6).
L'articolo 7 prevede la istituzione di una Consulta
nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi composta
da dodici membri nominati dai Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica in rappresentanza dei
Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanità, di associazioni ambientaliste,
di associazioni di produttori di rifiuti radioattivi, nonchè
di componenti del mondo scientifico ed economico.
L'articolo 8 riguarda la dotazione organica dell'EGRIR,
che avrà sede a Pescara.
L'articolo 9 riguarda l'obbligo dei produttori e dei
detentori dei rifiuti radioattivi di conferire i rifiuti
stessi all'EGRIR e prevede anche che il costo di smaltimento
sia a totale carico dei produttori o detentori.
La scelta del sito è proposta, secondo l'articolo 10,
dall'EGRIR e formalizzata con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'ambiente e
con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
La copertura finanziaria (articolo 11) per la gestione e
il finanziamento dell'EGRIR, comprendente i costi per gli
studi preliminari di massima per la scelta del sito di
smaltimento, è effettuata con il contributo dello Stato
ammontante a 15 miliardi di lire per il 2001, 30 miliardi di
lire per il 2002 e a 50 miliardi di lire per il 2003.
All'articolo 12 sono previste sanzioni penali per chi
viola gli obblighi sanciti all'articolo 9.