XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 243




        Onorevoli Colleghi! - Com'è noto, con il referendum del 1987 il nostro Paese ha deciso di porre fine alla produzione di energia da fonti nucleari. Un problema che si è posto, però, sin dalla interruzione dell'attività degli impianti, è stato quello, la cui soluzione è ormai improrogabile, di iniziare la pianificazione della dismissione, dello smantellamento di tutti gli impianti esistenti sul territorio nazionale e di organizzare adeguatamente lo smaltimento di tutti i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività nucleari precedenti.
        I rifiuti radioattivi che si sono prodotti in Italia nel corso delle attività nucleari precedenti si trovano attualmente distribuiti presso gli stessi impianti che li hanno prodotti e cioè le centrali nucleari, gli impianti sperimentali e quelli di ricerca. Una valutazione fatta nel 1997 dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente fa ammontare a 24.210 i metri cubi di rifiuti nei vari siti per un totale di radioattività di 11.314 Tbq (Terabequerel) distribuiti percentualmente in Terabequerel da produzione di elettricità (19,83 per cento), da ricerca (80,14 per cento), da altre fonti (0,03 per cento).
        Dagli ultimi anni novanta sono state avviate o programmate nel nostro Paese alcune attività di condizionamento dei rifiuti radioattivi esistenti che permettono la trasformazione in manufatti in grado di assicurare l'isolamento dalla biosfera per periodi di 300-350 anni dei radionuclidi. Si stima che tali operazioni di condizionamento possano completarsi entro dieci anni. C'è tuttavia da considerare la produzione di rifiuti radioattivi che originerà dalla disattivazione, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 230 del 1995, e dallo smantellamento degli impianti nucleari e che dovranno essere anch'essi condizionati. Si stima che i rifiuti già prodotti e condizionati e quelli che deriveranno dallo smantellamento delle centrali, assommeranno ad un totale di 200.000 metri cubi.
        Tali rifiuti, condizionati, sono costituiti per la maggior parte (96-98 per cento) da rifiuti a media e bassa attività, ossia a emittività breve, e vengono detti di seconda categoria. I rifiuti radioattivi prodotti invece annualmente da attività di ricerca, da attività medico-sanitaria, da attività diagnostiche e terapeutiche assommano a circa 300-400 metri cubi annui e devono essere raccolti e custoditi perché ad attività medio-lunga. Sorge quindi la necessità che i rifiuti di seconda categoria siano collocati, come si fa in tutto il mondo, in almeno trentasette siti operativi e come si farà in altri otto siti programmati, in un deposito nazionale definitivo.
        I rifiuti ad alta radioattività e a lunga vita media, detti anche di terza categoria, dopo condizionamento, rappresentano circa il 2-4 per cento dell'intera produzione nazionale e possono essere immagazzinati in depositi temporanei da ospitare per circa 50-100 anni nel sito dei rifiuti di seconda categoria, in attesa che per essi si realizzino depositi in formazioni geologiche profonde attualmente allo studio.
        Sulla base di quanto esposto, si ritiene urgente che si istituzionalizzi un Ente nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi (EGRIR). Lo Stato dovrà scegliere un sito di smaltimento in cui accogliere i rifiuti radioattivi nazionali gestiti dall'EGRIR.
        La proposta di legge per l'istituzione dell'EGRIR, che si compone di dodici articoli, prevede, all'articolo 1, che l'EGRIR organizzi e gestisca tutte le attività che riguardano lo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi nazionali, qualsiasi sia la loro origine e provenienza, comprendendovi anche quelli derivanti dallo smantellamento degli impianti nucleari.
        L'articolo 2 prevede che l'EGRIR, ente con personalità giuridica pubblica e quindi sottoposto al controllo della Corte dei conti, si avvalga del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Su di esso vigilerà la Presidenza del Consiglio dei ministri.
        L'articolo 3 elenca le attività di competenza dell'EGRIR, nell'ambito delle quali si segnala la scelta del sito di smaltimento, tra quelli individuati e qualificati dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.
        L'articolo 4, confermando le definizioni dettate dal decreto legislativo n. 230 del 1995, ne introduce altre specifiche della materia dello smaltimento (confinamento, deposito temporaneo, inglobamento, solidificazione, eccetera).
        Sono organi dell'EGRIR, secondo l'articolo 5, il consiglio di amministrazione composto da nove membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e designati dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'ambiente e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; il direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione, e il collegio dei revisori dei conti.
        L'EGRIR è dotato di uno statuto e di un regolamento adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 6).
        L'articolo 7 prevede la istituzione di una Consulta nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi composta da dodici membri nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, di associazioni ambientaliste, di associazioni di produttori di rifiuti radioattivi, nonchè di componenti del mondo scientifico ed economico.
        L'articolo 8 riguarda la dotazione organica dell'EGRIR, che avrà sede a Pescara.
        L'articolo 9 riguarda l'obbligo dei produttori e dei detentori dei rifiuti radioattivi di conferire i rifiuti stessi all'EGRIR e prevede anche che il costo di smaltimento sia a totale carico dei produttori o detentori.
        La scelta del sito è proposta, secondo l'articolo 10, dall'EGRIR e formalizzata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        La copertura finanziaria (articolo 11) per la gestione e il finanziamento dell'EGRIR, comprendente i costi per gli studi preliminari di massima per la scelta del sito di smaltimento, è effettuata con il contributo dello Stato ammontante a 15 miliardi di lire per il 2001, 30 miliardi di lire per il 2002 e a 50 miliardi di lire per il 2003.
        All'articolo 12 sono previste sanzioni penali per chi viola gli obblighi sanciti all'articolo 9.




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