XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 243
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito l'Ente nazionale per la gestione dei
rifiuti radioattivi (EGRIR) con il compito di organizzare e
gestire tutte le attività riguardanti lo smaltimento
definitivo dei rifiuti radioattivi, di qualsiasi origine e
provenienza, compresi quelli derivanti dallo smantellamento
degli impianti nucleari.
Art. 2.
1. L'EGRIR ha personalità giuridica di diritto pubblico, è
sottoposto al controllo della Corte dei conti e si avvale del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Esso è posto sotto la
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 3.
1. Sono di competenza dell'EGRIR le seguenti attività:
a) la scelta del sito di smaltimento tra quelli
individuati e qualificati dall'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente;
b) gli studi di fattibilità, i progetti di
massima, i progetti esecutivi e la realizzazione delle opere,
dei servizi e degli impianti necessari allo smaltimento dei
rifiuti radioattivi, compresi quelli ad alta attività e a
lunga vita media;
c) la gestione e l'esercizio delle attività di
smaltimento dei rifiuti radioattivi nel sito, compresa la
sorveglianza ambientale anche nelle zone limitrofe, nonché la
gestione e l'esercizio del deposito temporaneo di custodia dei
rifiuti ad alta attività e a lunga vita media derivanti dal
trattamento e condizionamento del combustibile irraggiato
degli impianti nucleari dismessi;
d) la qualifica di ogni tipologia di trattamento o
di confinamento ai fini dello smaltimento;
e) l'elaborazione dei criteri e l'individuazione
delle modalità di accettazione e conferimento dei rifiuti
radioattivi nel sito di smaltimento, compresi quelli derivanti
dallo smantellamento degli impianti nucleari, da operazioni di
manutenzione o di modifica degli stessi;
f) la partecipazione a studi e ricerche anche in
campo internazionale, nel settore dello smaltimento dei
rifiuti radioattivi e la cooperazione con gli analoghi
organismi esteri;
g) il ripristino e la bonifica dei siti di
smaltimento al termine della vita operativa;
h) la formazione delle risorse umane necessarie
per le attività di sua competenza.
Art. 4.
1. Ai fini della presente legge, anche in conformità alle
definizioni stabilite nella legislazione vigente in materia,
ed in particolare nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e successive modificazioni, e nella legge 31 dicembre
1962, n. 1860, e successive modificazioni, si intende per:
a) sito di smaltimento: il luogo attrezzato ed
autorizzato al deposito definitivo dei rifiuti radioattivi;
b) deposito di smaltimento: l'insieme delle
strutture, anche naturali, destinate allo smaltimento
definitivo dei rifiuti radioattivi;
c) smaltimento dei rifiuti radioattivi: l'insieme
delle operazioni finalizzate al confinamento dei rifiuti
radioattivi;
d) confinamento: la segregazione dei radionuclidi
dalla biosfera;
e) condizionamento: la limitazione della mobilità
potenziale dei rifiuti radioattivi;
f) deposito temporaneo: la struttura naturale o
artificiale attrezzata ed autorizzata ad accogliere per un
tempo limitato i rifiuti radioattivi in attesa dello
smaltimento definitivo;
g) inglobamento: il condizionamento dei rifiuti
radioattivi solidi con produzione di una matrice solida
eterogenea;
h) solidificazione: il condizionamento dei rifiuti
radioattivi liquidi con produzione di una matrice solida
omogenea;
i) raccolta e trasporto: l'attività di prelievo e
trasporto dei rifiuti radioattivi ai fini dello
smaltimento;
l) trattamento: l'insieme delle operazioni con
processi fisici e chimici finalizzate alla riduzione dei
volumi e alla preparazione della fase di condizionamento.
Art. 5.
1. Sono organi dell'EGRIR:
a) il presidente, che ha la legale rappresentanza
dell'ente;
b) il consiglio di amministrazione, composto da
nove membri, di cui due designati dal Ministro dell'ambiente,
due dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, due dal Ministro della sanità e tre dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il consiglio di
amministrazione è nominato entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica quattro
anni ed elegge tra i propri componenti il presidente;
c) il direttore generale, nominato dal consiglio
di amministrazione tra persone di adeguata qualificazione
tecnico-scientifica e il cui mandato scade al termine di
quello del consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei revisori dei conti, composto da
due membri effettivi e due membri supplenti, nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2. Gli emolumenti spettanti ai membri del consiglio di
amministrazione, al direttore generale e ai membri del
collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Art. 6.
1. Lo statuto e il regolamento dell'EGRIR sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del consiglio di amministrazione.
Art. 7.
1. Entro due mesi dalla nomina del consiglio di
amministrazione è istituita la Consulta nazionale per lo
smaltimento dei rifiuti radioattivi, con il compito di
esprimere pareri e suggerimenti in merito a tutte le attività
di competenza dell'EGRIR e di fissare la tariffa di
conferimento dei rifiuti radioattivi all'Ente. La Consulta è
composta da dodici membri nominati dai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, scelti secondo i
seguenti criteri:
a) un rappresentante del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
b) un rappresentante del Ministero
dell'ambiente;
c) un rappresentante del Ministero della
sanità;
d) tre rappresentanti delle associazioni
ambientaliste;
e) due rappresentanti delle associazioni dei
produttori dei rifiuti radioattivi;
f) quattro esperti in discipline
tecnico-economiche.
Art. 8.
1. Entro un mese dal suo insediamento il consiglio di
amministrazione stabilisce la dotazione organica
dell'EGRIR.
2. In sede di prima applicazione della presente legge,
alla dotazione organica si fa fronte con personale reperito
mediante le procedure e le modalità di cui al capo III del
titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con
il ricorso a comandi e distacchi temporanei di personale
dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e dell'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente con precedenti
esperienze professionali nel settore nucleare.
3. Al completamento dell'organico l'EGRIR provvede con le
normali procedure di assunzione negli enti pubblici, anche in
deroga ad eventuali blocchi o limitazioni in vigore.
4. L'EGRIR ha sede a Pescara.
Art. 9.
1. Tutti i produttori ed i detentori di rifiuti
radioattivi sono obbligati al conferimento degli stessi
all'EGRIR.
2. Il conferimento dei rifiuti radioattivi ai sensi del
comma 1 avviene secondo le modalità operative fissate
dall'EGRIR.
3. Il costo dello smaltimento dei rifiuti radioattivi è
interamente a carico dei produttori e dei detentori dei
rifiuti stessi.
Art. 10.
1. Su proposta dell'EGRIR, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri
dell'ambiente, della sanità e dell'interno, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con
proprio decreto, il sito di smaltimento dei rifiuti
radioattivi.
Art. 11.
1. Per le spese di gestione e di funzionamento, nonché per
quelle relative agli studi preliminari e ai progetti di
massima del sito di smaltimento, è assegnato all'EGRIR un
contributo dello Stato di lire 15.000 milioni per il 2001, di
lire 30.000 milioni per il 2002 e di lire 50.000 milioni per
il 2003.
2. Le somme necessarie per le opere e gli impianti del
sito di smaltimento sono rese disponibili con apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 12.
1. Chiunque viola le disposizioni previste dall'articolo 9
è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda
da lire 50 milioni a lire 100 milioni.