XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 243




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito l'Ente nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi (EGRIR) con il compito di organizzare e gestire tutte le attività riguardanti lo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi, di qualsiasi origine e provenienza, compresi quelli derivanti dallo smantellamento degli impianti nucleari.


Art. 2.

        1. L'EGRIR ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Esso è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.


Art. 3.

        1. Sono di competenza dell'EGRIR le seguenti attività:

                a) la scelta del sito di smaltimento tra quelli individuati e qualificati dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

                b) gli studi di fattibilità, i progetti di massima, i progetti esecutivi e la realizzazione delle opere, dei servizi e degli impianti necessari allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, compresi quelli ad alta attività e a lunga vita media;

                c) la gestione e l'esercizio delle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi nel sito, compresa la sorveglianza ambientale anche nelle zone limitrofe, nonché la gestione e l'esercizio del deposito temporaneo di custodia dei rifiuti ad alta attività e a lunga vita media derivanti dal trattamento e condizionamento del combustibile irraggiato degli impianti nucleari dismessi;
                d) la qualifica di ogni tipologia di trattamento o di confinamento ai fini dello smaltimento;

                e) l'elaborazione dei criteri e l'individuazione delle modalità di accettazione e conferimento dei rifiuti radioattivi nel sito di smaltimento, compresi quelli derivanti dallo smantellamento degli impianti nucleari, da operazioni di manutenzione o di modifica degli stessi;

                f) la partecipazione a studi e ricerche anche in campo internazionale, nel settore dello smaltimento dei rifiuti radioattivi e la cooperazione con gli analoghi organismi esteri;

                g) il ripristino e la bonifica dei siti di smaltimento al termine della vita operativa;

                h) la formazione delle risorse umane necessarie per le attività di sua competenza.


Art. 4.

        1. Ai fini della presente legge, anche in conformità alle definizioni stabilite nella legislazione vigente in materia, ed in particolare nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, e nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni, si intende per:

                a) sito di smaltimento: il luogo attrezzato ed autorizzato al deposito definitivo dei rifiuti radioattivi;

                b) deposito di smaltimento: l'insieme delle strutture, anche naturali, destinate allo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi;

                c) smaltimento dei rifiuti radioattivi: l'insieme delle operazioni finalizzate al confinamento dei rifiuti radioattivi;

                d) confinamento: la segregazione dei radionuclidi dalla biosfera;

                e) condizionamento: la limitazione della mobilità potenziale dei rifiuti radioattivi;
                f) deposito temporaneo: la struttura naturale o artificiale attrezzata ed autorizzata ad accogliere per un tempo limitato i rifiuti radioattivi in attesa dello smaltimento definitivo;

                g) inglobamento: il condizionamento dei rifiuti radioattivi solidi con produzione di una matrice solida eterogenea;

                h) solidificazione: il condizionamento dei rifiuti radioattivi liquidi con produzione di una matrice solida omogenea;

                i) raccolta e trasporto: l'attività di prelievo e trasporto dei rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento;

                l) trattamento: l'insieme delle operazioni con processi fisici e chimici finalizzate alla riduzione dei volumi e alla preparazione della fase di condizionamento.


Art. 5.

        1. Sono organi dell'EGRIR:

                a) il presidente, che ha la legale rappresentanza dell'ente;

                b) il consiglio di amministrazione, composto da nove membri, di cui due designati dal Ministro dell'ambiente, due dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, due dal Ministro della sanità e tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il consiglio di amministrazione è nominato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica quattro anni ed elegge tra i propri componenti il presidente;

                c) il direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione tra persone di adeguata qualificazione tecnico-scientifica e il cui mandato scade al termine di quello del consiglio di amministrazione;

                d) il collegio dei revisori dei conti, composto da due membri effettivi e due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

        2. Gli emolumenti spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, al direttore generale e ai membri del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


Art. 6.

        1. Lo statuto e il regolamento dell'EGRIR sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del consiglio di amministrazione.


Art. 7.

        1. Entro due mesi dalla nomina del consiglio di amministrazione è istituita la Consulta nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, con il compito di esprimere pareri e suggerimenti in merito a tutte le attività di competenza dell'EGRIR e di fissare la tariffa di conferimento dei rifiuti radioattivi all'Ente. La Consulta è composta da dodici membri nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, scelti secondo i seguenti criteri:

                a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

                b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

                c) un rappresentante del Ministero della sanità;

                d) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste;

                e) due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei rifiuti radioattivi;
                f) quattro esperti in discipline tecnico-economiche.


Art. 8.

        1. Entro un mese dal suo insediamento il consiglio di amministrazione stabilisce la dotazione organica dell'EGRIR.
        2. In sede di prima applicazione della presente legge, alla dotazione organica si fa fronte con personale reperito mediante le procedure e le modalità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con il ricorso a comandi e distacchi temporanei di personale dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente con precedenti esperienze professionali nel settore nucleare.
        3. Al completamento dell'organico l'EGRIR provvede con le normali procedure di assunzione negli enti pubblici, anche in deroga ad eventuali blocchi o limitazioni in vigore.
        4. L'EGRIR ha sede a Pescara.


Art. 9.

        1. Tutti i produttori ed i detentori di rifiuti radioattivi sono obbligati al conferimento degli stessi all'EGRIR.
        2. Il conferimento dei rifiuti radioattivi ai sensi del comma 1 avviene secondo le modalità operative fissate dall'EGRIR.
        3. Il costo dello smaltimento dei rifiuti radioattivi è interamente a carico dei produttori e dei detentori dei rifiuti stessi.


Art. 10.

        1. Su proposta dell'EGRIR, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto, il sito di smaltimento dei rifiuti radioattivi.

Art. 11.

        1. Per le spese di gestione e di funzionamento, nonché per quelle relative agli studi preliminari e ai progetti di massima del sito di smaltimento, è assegnato all'EGRIR un contributo dello Stato di lire 15.000 milioni per il 2001, di lire 30.000 milioni per il 2002 e di lire 50.000 milioni per il 2003.
        2. Le somme necessarie per le opere e gli impianti del sito di smaltimento sono rese disponibili con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


Art. 12.

        1. Chiunque viola le disposizioni previste dall'articolo 9 è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire 50 milioni a lire 100 milioni.



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