XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 242
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
costituisce la conclusione di un importante lavoro svolto
dalla VI Commissione finanze della Camera dei deputati nella
scorsa legislatura e mirante a redigere una nuova disciplina
per le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva.
Proprio la fine della legislatura ha impedito che il
lavoro svolto - che ha visto convergere su molte questioni
dell'articolato le forze di maggioranza e di opposizione -
potesse portare all'adozione di una disciplina il cui
contenuto di riferimento era sostanzialmente tracciato.
Data la rilevanza che tali consorzi rivestono a favore
delle piccole e medie imprese, si è ritenuto opportuno
riproporre proprio il frutto del lavoro svolto nella VI
Commissione affinché possa costituire una valida base di
partenza per l'adozione di una nuova disciplina dell'attività
di garanzia collettiva dei fidi di cui si continua ad
avvertire la necessità.
Scopo della presente proposta di legge, è, quindi, quello
di essere semplice strumento del lavoro comune fin qui svolto
nella materia - al quale ha fattivamente contribuito il gruppo
di Alleanza Nazionale - affinché il confronto tra le forze
politiche sia ripreso in vista di una rapida conclusione
dell'iter parlamentare.
E' evidente, dunque, che il merito dell'iniziativa non va
ascritto al proponente ma all'intera Commissione finanze.
Così, l'articolo 1 detta le norme generali applicabili ai
confidi, di cui viene
fornita la definizione e all'articolo 2 si definiscono i
requisiti attraverso cui vengono identificati
i consorziati ed i sostenitori.
L'articolo 3, poi regola la delicata questione
patrimoniale di base dei confidi.
La proposta di legge si cura di elencare anche tutte le
modifiche legislative che si rendono necessarie in conseguenza
all'introduzione della nuova regolamentazione dell'attività di
garanzia collettiva dei fidi, così come di stabilire
attentamente la disciplina fiscale applicabile.
Il capo II della proposta di legge, invece, si occupa di
regolare le società di mutua garanzia.
Infine, il capo III elenca le norme finali e transitorie
necessarie per l'introduzione della nuova disciplina.