XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 242
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DEFINIZIONE DELLE COOPERATIVE
E DEI CONSORZI DI GARANZIA
COLLETTIVA DEI FIDI E CONDIZIONI
DI ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITA'
Art. 1.
(Norme generali).
1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili,
anche in forma cooperativa, che esercitano l'attività di
prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione
del credito e il finanziamento, anche nella forma di
partecipazione al capitale, alle piccole e medie imprese
consorziate o socie, da parte delle banche e degli altri
soggetti operanti nel settore finanziario sono soggetti alle
disposizioni della presente legge.
2. L'attività di cui al comma 1 ha carattere d'impresa. I
soggetti di cui al medesimo comma sono di seguito denominati
"confidi".
3. I confidi possono altresì effettuare a favore delle
piccole e medie imprese consorziate o socie, i servizi
connessi o complementari alla prestazione di garanzie
collettive o comunque rivolti al miglioramento della gestione
finanziaria delle imprese stesse. Possono inoltre prestare
garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato
al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate, gestire fondi speciali di garanzia e fondi di
incentivazione imprenditoriale, anche per conto dello Stato e
di enti pubblici e privati, e svolgere nei confronti di tali
enti, delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore
finanziario i servizi inerenti ai rapporti tra di essi e le
imprese consorziate, escluso in ogni caso l'esercizio del
credito. Le attività previste dal presente comma non possono
assumere carattere prevalente rispetto alla prestazione delle
garanzie di cui al comma 1, e sono fatte salve le riserve di
attività previste dalle disposizioni vigenti.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche
ai confidi di secondo grado che svolgono le attività indicate
nel presente articolo, a favore dei propri aderenti o di
quelli dei confidi ad essi associati.
Art. 2.
(Consorziati e sostenitori).
1. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese,
anche cooperative, industriali, commerciali, turistiche e di
servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite ai
sensi del comma 2.
2. Si considerano piccole e medie le imprese industriali,
commerciali, turistiche e di servizi che soddisfano i
requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
3. Gli enti pubblici e privati e le imprese che non
soddisfano i requisiti richiamati nel comma 2 possono
sostenere i confidi attraverso contributi e garanzie; essi non
divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività
sociali, ma possono essere rappresentati negli organi elettivi
dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la
nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo
resti riservata all'assemblea.
4. Ai confidi possono continuare a partecipare le imprese
consorziate che superino i limiti dimensionali indicati
dall'Unione europea per le piccole e medie imprese purché
complessivamente non rappresentino più del 5 per cento dei
consorziati. Per tale imprese i consorzi e le cooperative di
garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli
interventi agevolati previsti per le piccole e medie
imprese.
Art. 3.
(Patrimonio).
1. I confidi si costituiscono con un fondo consortile o un
capitale sociale non inferiore a 100 milioni di lire, fermi
restando per le società consortili gli ammontari minimi
previsti dal codice civile per le società per azioni e in
accomandita per azioni.
2. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può
essere superiore al 20 per cento dei fondo consortile o del
capitale sociale, ne inferiore a lire 100 mila.
3. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi
rischi indisponibili, non può essere inferiore a 500 milioni
di lire. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un
quinto deve essere costituito da apporti dei consorziati o dei
soci o da avanzi di gestione Al fine del raggiungimento di
tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi
costituiti mediante accantonamenti di conto economico per fare
fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.
4. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio
d'esercizio, risulta che il patrimonio netto e diminuito per
oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 3,
l'assemblea deve assumere gli opportuni provvedimenti. Se
entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio
netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo,
l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento
del fondo consortile o del capitale sociale, ovvero il
versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i
consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi
indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di
un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento dei
confidi.
5. Se, per perdita di oltre un terzo del fondo consortile
o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del
minimo stabilito dal comma 1, gli amministratori devono, senza
indugio, convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del
fondo o del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo
ad una cifra non inferiore al detto minimo, ovvero lo
scioglimento dei confidi. Per i confidi costituiti come
società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a
responsabilità limitata restano applicabili le disposizioni
del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale
per perdite.
6. Gli ammontari minimi previsti dai commi 1 e 3 sono
ridotti alla metà per i confidi che si costituiscono dopo la
data di entrata in vigore della presente legge con sede e tra
imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga di cui
all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato
istitutivo della Comunità europea, come modificato dal
trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
209, per gli aiuti a finalità regionale.
Art. 4.
(Avanzi di gestione).
1. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di
ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o
socie, neppure in caso di scioglimento della cooperativa, del
consorzio o della società consortile, ovvero di recesso,
esclusione o morte del consorziato o del socio.
Art. 5.
(Modifiche legislative).
1. All'articolo 2612 del codice civile è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Le modificazioni riguardanti gli elementi indicati nel
numero 2) del secondo comma, intervenute prima
dell'approvazione del bilancio, devono essere iscritte, una
volta l'anno, entro la data prevista per il deposito del
medesimo, presso l'ufficio del registro delle imprese".
2. Il primo comma dell'articolo 2615-bis del codice
civile è sostituito dal seguente:
"Gli amministratori devono redigere il bilancio
d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al
bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il
bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed
entro un mese dall'approvazione una copia del bilancio,
corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del
collegio sindacale, se costituito e dal verbale di
approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli
amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle
imprese".
3. All'articolo 2615-bis del codice civile sono
aggiunti, in fine i seguenti commi:
"Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti
dall'articolo 2214, il consorzio deve tenere:
1) il libro dei consorziati, nel quale devono essere
indicati la ragione sociale e la sede ovvero il cognome e nome
dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi;
2) il libro delle adunanze delle deliberazioni
dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i
verbali eventualmente redatti per atto pubblico;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
consiglio direttivo;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
collegio sindacale, se questo esiste.
I libri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del quarto comma sono
tenuti a cura degli amministratori; il libro di cui al numero
4) del medesimo comma è tenuto a cura dei sindaci.
Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri
indicati al quinto comma e, per quelli indicati nei numeri l)
e 2) del quarto comma, di ottenerne estratti a proprie
spese.
Il libro indicato al numero 1) del quarto comma, può
essere esaminato dai creditori che intendano far valere la
responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi
dell'articolo 2615, secondo comma.
4. L'articolo 155, comma 4, del testo unico delle norme in
materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993,
n. 385, è sostituito dal seguente:
"4. Le cooperative, i consorzi e le società
consortili, anche in forma cooperativa, che esercitano
l'attività di prestazione di garanzie collettive sono iscritti
in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106
e non sono soggetti alle restanti disposizioni del presente
decreto legislativo stesso né possono effettuare altre
operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il presente
comma non si applica alle società di mutua garanzia".
5. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, è sostituito dal seguente:
"1. I contributi di cui all'articolo 31, comma 1,
sono concessi dai soggetti indicati dal medesimo articolo 31,
comma 5, sulla base di convenzione stipulata con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi
dell'articolo 47, comma 2, del testo unico del norme in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. I
criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato".
6. All'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: "a carico del medesimo
fondo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "a
valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1".
7. Le risorse di cui all'unita previsionale di base
3.2.1.19, capitolo 7309, dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sono attribuite al Fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e
utilizzate per gli oneri derivanti dall'applicazione
dell'articolo 31 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Sono
conseguentemente soppresse le autorizzazioni legislative di
spesa relative al citato capitolo 7309.
Art. 6.
(Garanzie).
1. Salvo patto contrario, per le garanzie prestate i
confidi non sono tenuti a pagare il debito prima
dell'escussione del debitore principale e degli altri
eventuali garanti.
Art. 7.
(Fondi di garanzia interconsortile).
1. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di
15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente
non inferiori a 500 miliardi di lire possono istituire, anche
tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza,
fondi interconsortili di garanzia volti ad assicurare
l'adempimento delle garanzie prestate e il rafforzamento
dell'attività consortili attraverso il concorso ai pagamenti
in garanzia effettuati da ciascun confidi per una quota non
superiore al 50 per cento.
2. I fondi di cui al comma 1 sono gestiti da società
consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui
oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di
tale attività; in deroga all'articolo 2602 del codice civile,
le società consortili possono essere costituite anche dalle
associazioni indicate al medesimo comma 1.
Art. 8.
(Disciplina fiscale).
1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto i confidi, comunque costituiti, si considerano
enti commerciali.
2. Ai fini delle imposte sui redditi, gli avanzi di
gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il
patrimonio netto, concorrono alla formazione del reddito
nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sono utilizzati
per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o
dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il
reddito di impresa è determinato senza apportare al risultato
netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento
conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo
I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
3. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al
capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, ed i
contributi a questi versati costituiscono per le piccole e
medie imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi
dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
4. Ai fini delle imposte sui redditi, i contributi,
versati dai confidi aderenti, ai fondi di cui all'articolo 7,
nonché gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente
destinati agli stessi fondi di garanzia interconsortile, non
concorrono alla formazione del reddito delle società che
gestiscono tali fondi; detti contributi sono ammessi in
deduzione dal reddito di chi li ha erogati, nell'esercizio di
competenza.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi
3 e 4, valutati in lire 5 miliardi annue a decorrere dal 2001,
si provvede, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001 allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e, per ciascuno degli anni 2002 e 2003,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle finanze.
6. Ai fini delle imposte sui redditi, e le fusioni e le
trasformazioni effettuate tra i confidi ai sensi dell'articolo
14 non danno in nessun caso luogo a recupero a tassazione dei
fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno
effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione. Le
fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura
fissa.
7. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri
enti pubblici che corrispondono contributi ai confidi non
devono operare la ritenuta prevista dall'articolo 28, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
8. Ai fondi pubblici di agevolazione, istituiti con leggi
dello Stato o delle regioni, affidati in gestione ai soggetti
di cui alla presente legge, si applica la disciplina di cui
all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Capo II
SOCIETA' DI MUTUA GARANZIA
Art. 9.
(Valore delle garanzie).
1. Le società di mutua garanzia disciplinate dal presente
capo sono a tutti gli effetti intermediari finanziari. Le
garanzie di firma da esse prestate nell'ambito delle attività
di cui all'articolo 1, comma 1, equivalgono a quelle bancarie
ai fini della ponderazione dei rischi delle banche eroganti il
credito assistito da tali garanzie.
2. Le società di mutua garanzia possono rilasciare
garanzie e impegni di firma anche per finalità e obbligandosi
verso soggetti diversi da quelli indicati dell'articolo 1,
comma 1, purché tale attività non assuma carattere prevalente.
La disposizione di cui al medesimo articolo 1, comma 3, si
applica anche con riguardo ai servizi finanziari connessi o
complementari alle garanzie ed agli impegni di cui al presente
comma.
Art. 10.
(Norme generali).
1. Le società di mutua garanzia sono costituite sotto
forma di società consortile per azioni o di società
cooperative per azioni a responsabilità limitata.
2. La denominazione sociale deve contenere l'espressione:
"società di mutua garanzia"; l'uso nella denominazione o in
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico di tale espressione è vietata a soggetti diversi
dalle società di mutua garanzia disciplinate dalla presente
legge.
3. Al capitale delle società di mutua garanzia possono
partecipare, oltre alle imprese previste dall'articolo 2,
comma 1, ai confidi ed ai fondi di garanzia interconsortile di
cui all'articolo 7, anche banche, società e altri enti
pubblici e privati, purché la maggioranza del capitale sociale
sia detenuta dalle piccole e medie imprese, dai confidi e dai
fondi di garanzia interconsortile.
Art. 11.
(Operatività).
1. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi
determinati, le singole società di mutua garanzia ad una
operatività anche a favore di soggetti diversi dalle imprese
socie unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
Art. 12.
(Vigilanza della Banca d'Italia).
1. Le società di mutua garanzia sono soggette
all'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, e ad esse si applicano le
disposizioni del titolo V del medesimo testo unico, in quanto
compatibili con la presente legge.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, di cui al
comma 1, l'ammontare minimo del capitale sociale è quello
eventualmente stabilito dal codice civile per il tipo di
società adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della
presente legge.
3. La Banca d'Italia detta le disposizioni previste
dall'articolo 107, comma 2, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, anche
in modo da assicurare l'equivalenza con le garanzie bancarie
stabilite dall'articolo 9, comma 1, della presente legge.
L'ammontare minimo dei mezzi patrimoniali rilevanti per
l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 1 e
l'adeguatezza patrimoniale delle società di mutua garanzia è
determinato dalla Banca d'Italia tenendo conto dell'ammontare
minimo del capitale iniziale delle banche di credito
cooperativo e comprendendo tra gli elementi con segno positivo
anche i fondi rischi indisponibili, che si considerano parte
del patrimonio netto.
Art. 13.
(Norme applicabili).
1. Le società di mutua garanzia sono soggette alle
disposizioni dei capi I e III in quanto compatibili con quelle
del presente capo; si applicano in ogni caso le disposizioni
dell'articolo 3, comma 5, assumendo tuttavia come ammontare
minimo del patrimonio netto quello indicato nell'articolo 1,
comma 3, e degli articoli 4, 7, 8, 14 e 16, commi 3 e 4; è
esclusa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
6.
Capo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 14.
(Fusioni e trasformazioni).
1. I confidi possono effettuare trasformazioni e fusioni
con altri confidi comunque costituiti, anche per divenire
società di mutua garanzia ai sensi delle disposizioni di cui
al capo II.
2. Alla fusione si applicano in ogni caso gli articoli
2501 e seguenti del codice civile, ma, qualora gli statuti dei
confidi partecipanti alla fusione ed il progetto di fusione
prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma
rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non
è necessario redigere la relazione degli esperti prevista
dall'articolo 2501-quinquies del citato codice civile.
Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla
base del valore nominale delle quote di partecipazione,
secondo un criterio di attribuzione proporzionale.
3. E' ammessa la trasformazione delle società aventi lo
scopo di cui all'articolo 2247 del codice civile e delle
società cooperative in un consorzio, in una società consortile
o in una società cooperativa che abbiano per oggetto la
prestazione delle garanzie collettive secondo le disposizioni
di cui ai capi I e II della presente legge. Alle fusioni
previste dal comma 1 possono partecipare anche tali società,
quando il consorzio o la società incorporante o che risulta
dalle fusioni è un confidi o una società di mutua garanzia.
4. Per favorire le fusioni tra confidi realizzate anche al
fine di rispettare i requisiti minimi patrimoniali previsti
dalla presente legge può essere concesso dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato un contributo
in conto capitale pari al 10 per cento del fondo consortile o
del capitale sociale del confidi o della società di mutua
garanzia incorporante o risultante dalla fusione. Una riserva
indispensabile pari all'importo del contributo deve essere
costituita e mantenuta nel passivo dello stato patrimoniale
del confidi o della società di mutua garanzia. Per la
concessione dei contributi sono stanziati 5 miliardi di lire
per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, attribuiti al Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e
successive modificazioni, con corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. I contributi ai confidi
e alle società di mutua garanzia richiedenti sono assegnati
nell'ordine di priorità stabilito dalla data dell'atto
pubblico di fusione.
Art. 15.
(Agevolazioni).
1. I confidi e le società di mutua garanzia fruiscono di
tutti i benefìci disposti dalla legislazione vigente a favore
dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei
fidi; i requisiti soggettivi ivi previsti si considerano
soddisfatti con il rispetto di quelli stabiliti dalla presente
legge.
Art. 16.
(Adeguamento alle disposizioni
della presente legge).
1. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore
della presente legge, devono, entro tre anni da tale data,
adeguarsi ai requisiti di cui all'articolo 3, fatta salva fino
a tale termine l'applicazione delle restanti disposizioni
della legge stessa; tuttavia, anche decorso tale termine, i
confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di
entrata in vigore della presente legge non sono tenuti ad
adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione
previsto dal citato articolo 3, comma 2.
2. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 3, che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, partecipano al
fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, possono
mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di
fruizione dell'attività sociale.
3. Le riserve e i fondi rischi indisponibili di origine
pubblica non si intendono sottratti al vincolo di destinazione
se trasferiti ad altri confidi in seguito a fusione. Gli enti
pubblici erogatori a carattere territoriale o locale possono
richiedere il rispetto dell'utilizzazione della quota dei
fondi da essi attribuita al confidi partecipante alla fusione
a favore delle imprese ubicate nel proprio ambito
territoriale.
4. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei
criteri di bilancio conseguenti all'applicazione della
presente legge o del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87, non comportano violazione delle disposizioni del codice
civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo
a rettifiche fiscali.
Art. 17.
(Quote ed azioni dei confidi).
1. Ai confidi costituiti sotto forma di società
cooperativa non si applica il primo comma dell'articolo 2521
del codice civile.
2. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo
1983, n. 72, è abrogato.
Art. l8.
(Decreti del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
e provvedimenti della Banca d'Italia).
1. Ai fini dell'individuazione dei requisiti previsti
dall'articolo 2, comma 2, in sede di prima attuazione della
presente legge, si applica il decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1^
ottobre 1997.
2. I provvedimenti della Banca d'Italia previsti o resi
necessari dall'attuazione dell'articolo 12 sono adottati entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare
entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo, i
criteri e le modalità per la concessione del contributo
previsto dall'articolo 14, comma 4.