XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 239
Onorevoli Colleghi! - A seguito della mancata
approvazione, nella precedente legislatura, dell'atto Senato
n. 3960, di iniziativa governativa, corre l'obbligo della sua
ripresentazione al fine di adeguare la tutela penale
dell'ambiente alla gravità degli illeciti commessi nel nostro
Paese. Questa esigenza è stata più volte ribadita da
Legambiente, associazione di protezione ambientale
riconosciuta dal Ministero dell'ambiente, nei diversi
dossier e rapporti annuali sull'ecomafia, al fine di
dotare le Forze dell'ordine e la magistratuta degli strumenti
giudiziari adeguati per combattere in maniera più incisiva i
gravi episodi di aggressione criminale dell'ambiente e per
adeguare il codice penale alle previsioni normative degli
altri partner europei. Nella presente proposta di legge
vengono introdotte delle modifiche rispetto al testo
precedente che mirava ad introdurre gli articoli da 452-bis
a 452-nonies del codice penale. In particolare si
prevede un innalzamento della tutela penale per i gravi fatti
di inquinamento ambientale previsti dall'articolo 452-bis;
una più puntuale definizione della fattispecie, distruzione
del patrimonio ambientale; e non si regolamenta più la
fattispecie del traffico illecito di rifiuti, essendo stata
inserita nell'articolo 53-bis del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'articolo 22 della legge
23 marzo 2001, n. 93.
E' ormai generalmente avvertita la necessità di introdurre
nel sistema penale un gruppo omogeneo di norme che tutelino
l'ambiente, e che quindi superino la pluralità di normative
disorganiche sparse in diversi testi di legge, che rendono
estremamente difficoltosa la percezione di esse sia da parte
del cittadino che da parte dell'interprete. Fra le due
possibili opzioni di politica criminale, e cioè quella di
creare un testo unico, oppure di inserire una serie di nuove
fattispecie nell'ambito del codice penale, si è preferito
seguire questa seconda soluzione, giacché essa è stata
adottata in alcune fra le più importanti codificazioni
europee, come il codice penale tedesco ed il recente codice
penale spagnolo, e vista la preferenza espressa in questo
senso anche nello schema di disegno di legge delega per un
nuovo codice penale italiano del 1992. La ragione principale
dell'inserimento di tali nuove fattispecie criminose
nell'ambito del codice penale risiede infatti indubbiamente in
una maggiore attitudine alla sintesi della normazione
codicistica e per una finalità che potremmo definire di
"orientamento culturale" dei cittadini, volta a definire a
livello normativo-codicistico i beni giuridici fondanti la
convivenza civile nella società.
Le fattispecie criminose di cui si tratta hanno trovato la
migliore collocazione nel libro secondo del codice penale,
dopo il titolo VI, riguardante i delitti contro l'incolumità
pubblica, in un apposito titolo VI-bis, denominato "Dei
delitti contro l'ambiente".
Da ciò emerge una seconda caratteristica delle fattispecie
criminose in questione, e cioè il passaggio dalla tradizionale
utilizzazione, in ipotesi del genere, di figure
contravvenzionali, allo strumento maggiormente repressivo del
delitto, e ciò per esprimere soprattutto il ben maggiore
disvalore di tali violazioni, ed inoltre per evitare che
entrino in funzione quei meccanismi prescrizionali tanto
frequenti nelle contravvenzioni.
Ciò ha comportato necessariamente la mutazione della
struttura della fattispecie da reato di pericolo astratto,
spesso utilizzato nelle fattispecie contravvenzionali, che
rimangono infatti non toccate dalla presente proposta di
legge, a quello di pericolo concreto, fino alla introduzione
di forme di reato di danno, previsto in specifiche circostanze
aggravanti, seguendo il paradigma del reato aggravato
dall'evento.
Nella formulazione di dette fattispecie criminose, a
livello delittuoso, si è cercato anche di uniformarsi al
progetto di "Convenzione del Consiglio d'Europa per il diritto
penale ambientale" del 1996, che infatti ha suggerito delle
fattispecie criminose ricostruite sulla base dei reati di
pericolo concreto.
Entrando ora più specificamente nell'esame delle nuove
ipotesi delittuose, è necessario preliminarmente effettuare
talune brevi considerazioni sul bene giuridico protetto, e
cioè l'ambiente.
A questo proposito si è ritenuto, sull'onda anche di
recenti codificazioni europee, di adottare una nozione ampia
del bene ambiente, non limitata soltanto ai tradizionali
elementi dell'aria, dell'acqua o del suolo, ma estesa anche al
patrimonio naturale.
Si sono infatti previste due fattispecie base, e cioè i
delitti di "inquinamento ambientale" (articolo 452-bis)
e quelli di "distruzione del patrimonio naturale" (articolo
452-ter).
Come in precedenza osservato, le due fattispecie in
questione sono costruite sul modello del reato di pericolo
concreto, con la previsione altresì di una serie di
aggravanti, se il pericolo si concretizza in un danno.
E' stato previsto il divieto di dichiarare l'equivalenza o
la prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto a quelle
aggravanti al fine di evitare che, in ipotesi di rilevante
danno all'ambiente, di concreto pericolo per la vita o
l'incolumità delle persone o addirittura di disastro
ambientale, possa essere applicata la pena prevista per i
semplici casi di pericolo di deterioramento dello stato
dell'aria, dell'acqua o del suolo.
Con l'articolo 452-quater si è poi inteso introdurre
un'ipotesi delittuosa relativa alla cosiddetta frode in
materia ambientale, che incrimina non solo la falsificazione,
ma anche l'omissione della documentazione prescritta dalla
normativa ambientale, nonché il fare uso di tale falsa
documentazione al fine di commettere uno dei reati
precedentemente descritti, ovvero di conseguirne
l'impunità.
Venendo poi incontro alla necessità sempre più avvertita
di combattere le cosiddette "ecomafie", si è ritenuto
opportuno introdurre una circostanza aggravante per i casi di
associazione a delinquere avente tra le finalità quella di
commettere reati ambientali.
E' poi prevista (articolo 452-sexies) una forma di
ravvedimento operoso (sulla falsariga dell'ultimo comma
dell'articolo 56 del codice penale), con la possibilità di
diminuire la pena fino a due terzi laddove l'autore rimuova il
pericolo o elimini la situazione da lui provocata prima che ne
derivi un deterioramento rilevante. Questa fattispecie è
modellata sul paradigma di una corrispondente ipotesi
esistente nel codice penale tedesco, ove ha dato buoni frutti,
e costituisce un ulteriore incentivo alla remissione in
pristino, "anticipato" rispetto al meccanismo della
sospensione condizionale della pena.
L'articolo 452-septies stabilisce riduzioni di pena
nell'ipotesi di delitti colposi contro l'ambiente.
Sono infine previste (articolo 452-octies)
specifiche pene accessorie e l'obbligo di ripristino in caso
di condanna.