XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 239
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale,
è inserito il seguente:
"TITOLO VI-bis
DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE
Art. 452-bis. - (Inquinamento ambientale). -
Chiunque introduce, in violazione di specifiche
disposizioni normative, nell'ambiente sostanze o radiazioni,
in modo da determinare il pericolo di un rilevante
deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo,
è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa
da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa
da lire trenta milioni a lire cento milioni se il
deterioramento si verifica o se dal fatto deriva un pericolo
per la vita o l'incolumità delle persone.
La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della
multa da lire cinquanta milioni a lire trecento milioni se dal
fatto deriva un disastro ambientale.
Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze
aggravanti previste nel secondo e nel terzo comma non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
Art. 452-ter. - (Distruzione del patrimonio naturale).
- Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni
normative, determina il pericolo di rilevante deterioramento
dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale
è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa
da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.
Art. 452-quater. - (Frode in materia ambientale). -
Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti
nel presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette
o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta
dalla normativa ambientale ovvero fa uso di documentazione
falsa, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la
multa fino a lire venti milioni.
Art. 452-quinquies. - (Circostanza aggravante per i
reati commessi da un associato per delinquere). - Per i
delitti previsti dal presente titolo le pene sono aumentate se
il fatto è commesso da un associato per delinquere ai sensi
degli articoli 416 e 416-bis quando la commissione del
reato rientra tra le finalità dell'associazione.
Art. 452-sexies. - (Ravvedimento operoso). - Per i
reati previsti dal presente titolo, le pene sono diminuite
dalla metà a due terzi per chi si adopera al fine di evitare
che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze
ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia
o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nella
scoperta degli autori di esso.
Art. 452-septies. - (Delitti colposi contro
l'ambiente). - Quando sia commesso, per colpa, alcuno dei
delitti previsti dagli articoli 452-bis e 452-ter,
si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte da
un terzo alla metà.
Art. 452-octies. - (Pene accessorie). - La condanna
per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis,
452-ter e 452-quater comporta:
1) la interdizione temporanea dai pubblici uffici;
2) la interdizione temporanea dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese;
3) la incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
4) la pubblicazione della sentenza penale di
condanna.
Per i delitti previsti dal presente titolo, con la
sentenza di condanna e con quella prevista dall'articolo 444
del codice di procedura penale, il giudice ordina il
ripristino dello stato dei luoghi ove possibile".