XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 238
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 180 della legge 22
aprile 1941, n. 633, recante norme in materia di protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio, riserva alla Società italiana autori ed editori
(SIAE), l'attività e l'intermediazione nella gestione dei
diritti relativi alle opere dell'ingegno.
Rientra nei compiti della SIAE la tutela dei diritti degli
autori ed editori, anche se non in forma esclusiva.
Tra le numerose attività che l'ente SIAE è chiamato a
svolgere rientra pure la riscossione, per conto dello Stato,
di alcuni diritti erariali, tra i quali quelli relativi a
manifestazioni senza alcuna distinzione delle finalità che si
intendono con esse raggiungere. In tal modo, anche le
iniziative dirette a recuperare fondi per la solidarietà o per
la ricerca scientifica sono soggette a tassazione al pari di
quelle prettamente organizzate a scopo di lucro.
Altresì, sempre più spesso, vengono promosse iniziative
volte a scopi benefici che nella realtà nascondono quasi
esclusivamente speculazioni. E' indiscutibile che la cultura
recentemente "acquisita" dal popolo italiano di aderire
economicamente a manifestazioni, atte a reperire fondi per la
ricerca scientifica o per assolvere ad una funzione di
sostegno sociale individuale o collettiva, costituisce una
aberrazione delle disfunzioni dello Stato. Sopperire al
malgoverno della cosa pubblica (che si manifesta nella carenza
degli interventi statali), con la contribuzione estemporanea
dei cittadini, che già provvedono al pagamento di sostanziosi
oneri per servizi spesso inesistenti, se da un lato
rappresenta un alto senso di altruismo per il popolo stesso,
dall'altro costituisce un ostacolo alla rimozione di quelle
disfunzioni statali.
La presente proposta di legge interviene in merito alla
corresponsione dei canoni relativi a manifestazioni
finalizzate a raccogliere fondi per attività benefica e
ricerca scientifica oppure a manifestazioni agonistiche, tese
alla promozione dell'attività sportiva, abolendo il tributo
dovuto alla SIAE e ogni altra imposizione statale o regionale
in questo campo ponendo anche limitazioni affinché le
manifestazioni benefiche siano effettivamente finalizzate a
questo scopo.
L'attuazione delle finalità previste dalla presente legge
comporterà una minore entrata per l'erario inferiore ai 5
miliardi annue.
La presente proposta di legge riproduce integralmente una
proposta presentata nella XIII legislatura dall'onorevole Cicu
e da altri deputati del centro-destra (atto Camera n. 2125).
La sua ripresentazione tende da un lato a manifestare consenso
sul tema in oggetto, dall'altro a ricordare ai presentatori di
allora che, facendo attualmente parte dello schieramento di
maggioranza, sono in grado di approvarla.