XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 238




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante norme in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, riserva alla Società italiana autori ed editori (SIAE), l'attività e l'intermediazione nella gestione dei diritti relativi alle opere dell'ingegno.
        Rientra nei compiti della SIAE la tutela dei diritti degli autori ed editori, anche se non in forma esclusiva.
        Tra le numerose attività che l'ente SIAE è chiamato a svolgere rientra pure la riscossione, per conto dello Stato, di alcuni diritti erariali, tra i quali quelli relativi a manifestazioni senza alcuna distinzione delle finalità che si intendono con esse raggiungere. In tal modo, anche le iniziative dirette a recuperare fondi per la solidarietà o per la ricerca scientifica sono soggette a tassazione al pari di quelle prettamente organizzate a scopo di lucro.
        Altresì, sempre più spesso, vengono promosse iniziative volte a scopi benefici che nella realtà nascondono quasi esclusivamente speculazioni. E' indiscutibile che la cultura recentemente "acquisita" dal popolo italiano di aderire economicamente a manifestazioni, atte a reperire fondi per la ricerca scientifica o per assolvere ad una funzione di sostegno sociale individuale o collettiva, costituisce una aberrazione delle disfunzioni dello Stato. Sopperire al malgoverno della cosa pubblica (che si manifesta nella carenza degli interventi statali), con la contribuzione estemporanea dei cittadini, che già provvedono al pagamento di sostanziosi oneri per servizi spesso inesistenti, se da un lato rappresenta un alto senso di altruismo per il popolo stesso, dall'altro costituisce un ostacolo alla rimozione di quelle disfunzioni statali.
        La presente proposta di legge interviene in merito alla corresponsione dei canoni relativi a manifestazioni finalizzate a raccogliere fondi per attività benefica e ricerca scientifica oppure a manifestazioni agonistiche, tese alla promozione dell'attività sportiva, abolendo il tributo dovuto alla SIAE e ogni altra imposizione statale o regionale in questo campo ponendo anche limitazioni affinché le manifestazioni benefiche siano effettivamente finalizzate a questo scopo.
        L'attuazione delle finalità previste dalla presente legge comporterà una minore entrata per l'erario inferiore ai 5 miliardi annue.
        La presente proposta di legge riproduce integralmente una proposta presentata nella XIII legislatura dall'onorevole Cicu e da altri deputati del centro-destra (atto Camera n. 2125). La sua ripresentazione tende da un lato a manifestare consenso sul tema in oggetto, dall'altro a ricordare ai presentatori di allora che, facendo attualmente parte dello schieramento di maggioranza, sono in grado di approvarla.




Frontespizio Testo articoli