XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 238
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli spettacoli, le attività sportive e altre
iniziative, comunque tese a raccogliere fondi al fine di
promuovere o incrementare la ricerca scientifica, l'assistenza
a persone in stato di bisogno e sopperire a spese sanitarie
gravose a carico di singoli individui, non sono soggetti ad
alcun onere fiscale per licenze o autorizzazioni, in base alle
leggi vigenti, o a contributi relativi ai diritti d'autore e
ad ogni altro diritto erariale previsto per effetto di leggi
statali o regionali.
2. Rientra nell'ambito di applicazione del comma 1 anche
l'attività svolta a latere di manifestazioni sportive,
finalizzate alla promozione dello sport, che prevedano
l'ingresso gratuito degli spettatori.
3. Le commissioni provinciali, preposte al controllo dei
requisiti di sicurezza delle predette manifestazioni, operano
senza che per i propri componenti sia previsto alcun tipo di
compenso, fatte salve le spese effettivamente sostenute
relativamente ad eventuali trasferte.
4. Non può essere previsto alcun compenso per gli
organizzatori delle manifestazioni di cui ai commi 1 e 2, né
per i partecipanti alla stessa.
5. Tutte le manifestazioni di cui ai commi 1 e 2 devono
pubblicizzare il patrocinio della SIAE, a titolo di
compensazione per la mancata acquisizione dei diritti
d'autore.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, quantificato in 5 miliardi di lire annue per l'anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.