XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 238




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli spettacoli, le attività sportive e altre iniziative, comunque tese a raccogliere fondi al fine di promuovere o incrementare la ricerca scientifica, l'assistenza a persone in stato di bisogno e sopperire a spese sanitarie gravose a carico di singoli individui, non sono soggetti ad alcun onere fiscale per licenze o autorizzazioni, in base alle leggi vigenti, o a contributi relativi ai diritti d'autore e ad ogni altro diritto erariale previsto per effetto di leggi statali o regionali.
        2. Rientra nell'ambito di applicazione del comma 1 anche l'attività svolta a latere di manifestazioni sportive, finalizzate alla promozione dello sport, che prevedano l'ingresso gratuito degli spettatori.
        3. Le commissioni provinciali, preposte al controllo dei requisiti di sicurezza delle predette manifestazioni, operano senza che per i propri componenti sia previsto alcun tipo di compenso, fatte salve le spese effettivamente sostenute relativamente ad eventuali trasferte.
        4. Non può essere previsto alcun compenso per gli organizzatori delle manifestazioni di cui ai commi 1 e 2, né per i partecipanti alla stessa.
        5. Tutte le manifestazioni di cui ai commi 1 e 2 devono pubblicizzare il patrocinio della SIAE, a titolo di compensazione per la mancata acquisizione dei diritti d'autore.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 5 miliardi di lire annue per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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