XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 236
Onorevoli Colleghi! - Si intende ripresentare questa
proposta di legge già sottoposta, nella XI, XII e XIII
legislatura, all'attenzione della Camera dei deputati.
L'argomento che tratta e le soluzioni che propone sono
ancora oggi pienamente attuali e, pertanto, la ripresentiamo
nella integralità dell'articolato e della relazione.
La complessità della nostra legislazione in materia
finanziaria, il susseguirsi di sempre nuove e diverse
disposizioni, molte volte disorganicamente comprese nei più
impensati provvedimenti, costringe il contribuente a ricorrere
alla consulenza di specialisti con esborso di danaro (che per
il soggetto costituisce una seconda tassa), oppure a tentare
l'avventura di compilare in proprio moduli e dichiarazioni
quasi sempre sbagliando.
Ciò determina un pesante lavoro di revisione da parte
degli uffici, contestazioni, ritardi nelle riscossioni o nei
rimborsi, aumentando gli ingorghi degli uffici stessi.
Di fronte a questa situazione abbiamo ritenuto opportuno e
socialmente doveroso presentare questa proposta di legge che
persegue tre obiettivi:
a) aiutare i contribuenti a basso reddito ad
adempiere ai propri obblighi senza errori;
b) evitare di gravarli con una seconda tassa
ricorrendo alla consulenza di privati professionisti;
c) rendere più fluido il lavoro degli uffici
riducendo anche il contenzioso.
Per raggiungere questi fini abbiamo previsto l'istituzione
di un servizio fiscale gratuito per i contribuenti a più basso
reddito. Questo servizio si articola nelle commissioni
provinciali per l'ammissione al servizio fiscale gratuito (una
o più per ciascuna provincia), alla quale il singolo presenta
domanda in carta libera.
Il contribuente può chiedere:
a) una consulenza tributaria;
b) il patrocinio dinanzi alle commissioni
tributarie.
Alla "consulenza" sono ammessi i cittadini con un reddito
annuo, ai fini IRPEF, non superiore ai 15 milioni di lire. Per
l'ammissione al "patrocinio" sono previste le seguenti
condizioni:
a) un reddito annuo, sempre ai fini dell'IRPEF,
non superiore ai 25 milioni di lire;
b) che vi sia un margine di tempo sufficiente per
intervenire;
c) la probabilità dell'esito favorevole delle
vertenze, e ciò per scoraggiare liti temerarie o
defatigatorie.
La commissione per l'ammissione è composta da un
funzionario dell'ufficio delle entrate, che la presiede; da un
componente di commissione tributaria provinciale; da un
professionista tributarista. La commissione, ammesso il
richiedente al servizio fiscale gratuito, lo affida ad un
professionista, appositamente scelto.
La scelta del "consulente" o del "patrocinatore" viene
effettuata sulla base dei nominativi contenuti in appositi
elenchi predisposti dalla stessa commissione. In questi
elenchi sono iscritti i professionisti che ne abbiano fatto
apposita domanda; gli onorari loro spettanti sono liquidati
dalla commissione.
Con questa proposta si ritiene di dare un notevole
contributo, sul piano sociale, in favore dei cittadini a più
basso reddito, e nello stesso tempo di agevolare il miglior
funzionamento dei servizi fiscali dello Stato.
Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge
riproduce integralmente una proposta presentata nella XIII
legislatura dall'onorevole Martinat e da altri deputati del
centrodestra (atto Camera 727). La sua ripresentazione tende
da un lato a manifestare consenso sul tema in oggetto,
dall'altro a ricordare ai presentatori di allora che, facendo
attualmente parte dello schieramento di maggioranza, sono in
grado di approvarla.