XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 236




        Onorevoli Colleghi! - Si intende ripresentare questa proposta di legge già sottoposta, nella XI, XII e XIII legislatura, all'attenzione della Camera dei deputati.
        L'argomento che tratta e le soluzioni che propone sono ancora oggi pienamente attuali e, pertanto, la ripresentiamo nella integralità dell'articolato e della relazione.
        La complessità della nostra legislazione in materia finanziaria, il susseguirsi di sempre nuove e diverse disposizioni, molte volte disorganicamente comprese nei più impensati provvedimenti, costringe il contribuente a ricorrere alla consulenza di specialisti con esborso di danaro (che per il soggetto costituisce una seconda tassa), oppure a tentare l'avventura di compilare in proprio moduli e dichiarazioni quasi sempre sbagliando.
        Ciò determina un pesante lavoro di revisione da parte degli uffici, contestazioni, ritardi nelle riscossioni o nei rimborsi, aumentando gli ingorghi degli uffici stessi.
        Di fronte a questa situazione abbiamo ritenuto opportuno e socialmente doveroso presentare questa proposta di legge che persegue tre obiettivi:

                a) aiutare i contribuenti a basso reddito ad adempiere ai propri obblighi senza errori;

                b) evitare di gravarli con una seconda tassa ricorrendo alla consulenza di privati professionisti;

                c) rendere più fluido il lavoro degli uffici riducendo anche il contenzioso.

        Per raggiungere questi fini abbiamo previsto l'istituzione di un servizio fiscale gratuito per i contribuenti a più basso reddito. Questo servizio si articola nelle commissioni provinciali per l'ammissione al servizio fiscale gratuito (una o più per ciascuna provincia), alla quale il singolo presenta domanda in carta libera.
        Il contribuente può chiedere:

                a) una consulenza tributaria;

                b) il patrocinio dinanzi alle commissioni tributarie.

        Alla "consulenza" sono ammessi i cittadini con un reddito annuo, ai fini IRPEF, non superiore ai 15 milioni di lire. Per l'ammissione al "patrocinio" sono previste le seguenti condizioni:

                a) un reddito annuo, sempre ai fini dell'IRPEF, non superiore ai 25 milioni di lire;

                b) che vi sia un margine di tempo sufficiente per intervenire;

                c) la probabilità dell'esito favorevole delle vertenze, e ciò per scoraggiare liti temerarie o defatigatorie.

        La commissione per l'ammissione è composta da un funzionario dell'ufficio delle entrate, che la presiede; da un componente di commissione tributaria provinciale; da un professionista tributarista. La commissione, ammesso il richiedente al servizio fiscale gratuito, lo affida ad un professionista, appositamente scelto.
        La scelta del "consulente" o del "patrocinatore" viene effettuata sulla base dei nominativi contenuti in appositi elenchi predisposti dalla stessa commissione. In questi elenchi sono iscritti i professionisti che ne abbiano fatto apposita domanda; gli onorari loro spettanti sono liquidati dalla commissione.
        Con questa proposta si ritiene di dare un notevole contributo, sul piano sociale, in favore dei cittadini a più basso reddito, e nello stesso tempo di agevolare il miglior funzionamento dei servizi fiscali dello Stato.
        Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge riproduce integralmente una proposta presentata nella XIII legislatura dall'onorevole Martinat e da altri deputati del centrodestra (atto Camera 727). La sua ripresentazione tende da un lato a manifestare consenso sul tema in oggetto, dall'altro a ricordare ai presentatori di allora che, facendo attualmente parte dello schieramento di maggioranza, sono in grado di approvarla.




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