XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 236
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito il servizio fiscale gratuito in favore dei
contribuenti a basso reddito.
2. Il contribuente ammesso al servizio fiscale gratuito ha
diritto:
a) alla consulenza gratuita in materia
tributaria;
b) al gratuito patrocinio dinanzi alle commissioni
tributarie.
Art. 2.
1. Possono fruire della consulenza tributaria gratuita i
contribuenti con reddito imponibile dichiarato per l'anno
precedente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), non superiore a lire 15 milioni.
2. Sono ammessi al gratuito patrocinio tributario i
contribuenti con reddito imponibile dichiarato per l'anno
precedente, ai fini IRPEF, non superiore a lire 25 milioni.
Art. 3.
1. Presso ogni ufficio delle entrate dei capoluoghi di
provincia è istituita una commissione provinciale per
l'ammissione al servizio fiscale gratuito.
2. La commissione è composta da:
a) un funzionario dell'ufficio delle entrate di
cui al comma 1, presidente, designato dal dirigente del
medesimo ufficio;
b) un componente della commissione tributaria
provinciale designato dal presidente della stessa
commissione;
c) un professionista designato dal presidente
della commissione tributaria provinciale.
3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo
di uno dei componenti della commissione, la sostituzione deve
aver luogo entro un mese.
4. Ai componenti della commissione per l'ammissione al
servizio fiscale gratuito spettano i compensi previsti per i
membri delle commissioni tributarie provinciali; i compensi
sono corrisposti dall'ufficio delle entrate.
5. In relazione al carico delle domande di ammissione, il
dirigente dell'ufficio delle entrate può istituire altre
commissioni in ambito provinciale.
Art. 4.
1. La commissione per l'ammissione al servizio fiscale
gratuito predispone l'elenco dei professionisti che abbiano
fatto esplicita richiesta di prestare la loro opera in favore
dei contribuenti ammessi al servizio stesso.
2. La cancellazione dall'elenco può avvenire su istanza
degli interessati o su decisione inappellabile della
commissione.
Art. 5.
1. Gli onorari spettanti ai professionisti che prestano la
loro opera a favore dei contribuenti ammessi al servizio
fiscale gratuito sono liquidati, previa presentazione di
proposta di parcella, dalla commissione per il servizio
fiscale gratuito entro un mese dalla presentazione stessa.
2. Ai fini della liquidazione degli onorari si applica la
tariffa professionale dei dottori commercialisti.
3. Al professionista incaricato spettano altresì le
indennità nonché i rimborsi spese previsti dalla tariffa
professionale di cui al comma 2.
Art. 6.
1. I professionisti incaricati della consulenza o del
patrocinio in favore delle persone ammesse al servizio fiscale
gratuito non possono rifiutare l'incarico senza grave e
giustificato motivo riconosciuto dalla competente commissione
per il servizio fiscale gratuito.
Art. 7.
1. L'ammissione al servizio fiscale gratuito comporta:
a) la difesa gratuita per le vertenze e le
controversie devolute alle commissioni tributarie;
b) la consulenza avente per oggetto gli
adempimenti connessi alla presentazione delle dichiarazioni
dei redditi ai fini dell'IRPEF e dell'imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP), l'assolvimento degli obblighi di
autotassazione e la redazione delle dichiarazioni previste
dalle norme relative all'imposta sulle successioni e
donazioni, nonché i conseguenti adempimenti ai fini della
pubblicità immobiliare, limitatamente agli eredi o legatari di
una sola unità immobiliare.
Art. 8.
1. L'ammissione al gratuito patrocinio tributario vale per
tutti i gradi di giurisdizione.
Art. 9.
1. Le condizioni per essere ammessi a fruire del gratuito
patrocinio tributario previste all'articolo 2 devono essere
accompagnate da un sufficiente grado di probabilità di esito
favorevole della vertenza da intraprendere davanti alle
commissioni tributarie e da un congruo periodo di tempo ancora
disponibile in relazione alla scadenza dei termini
processuali.
2. Qualora, nonostante la domanda di ammissione sia stata
presentata prima del trentesimo giorno precedente la scadenza
dei termini, si sia incorsi nella decadenza per qualsiasi
motivo, anche addebitabile all'attività del professionista
incaricato del patrocinio, l'ufficio delle entrate risponde
sempre dei danni derivati al contribuente e, nel caso di
responsabilità del professionista, ha diritto di esercitare
nei suoi confronti azione di rivalsa.
Art. 10.
1. Il contribuente che intenda ottenere l'ammissione al
servizio fiscale gratuito deve presentare domanda, in carta
libera, alla competente commissione producendo altresì
un'autocertificazione in carta libera, attestante il possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 2 della presente
legge.
Art. 11.
1. Le commissioni per l'ammissione al servizio fiscale
gratuito si riuniscono periodicamente nei giorni stabiliti dal
presidente, il quale designa per ogni domanda di ammissione un
relatore.
Art. 12.
1. Il relatore, istruite le domande, riferisce anche
verbalmente alla commissione che delibera a maggioranza su
tutte le questioni di propria competenza con decisioni non
impugnabili.
2. Contestualmente all'ammissione del richiedente al
servizio fiscale gratuito è nominato il professionista cui
viene affidato l'incarico della consulenza o del
patrocinio.
Art. 13.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
dell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.