XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 236




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito il servizio fiscale gratuito in favore dei contribuenti a basso reddito.
        2. Il contribuente ammesso al servizio fiscale gratuito ha diritto:

                a) alla consulenza gratuita in materia tributaria;

                b) al gratuito patrocinio dinanzi alle commissioni tributarie.


Art. 2.

        1. Possono fruire della consulenza tributaria gratuita i contribuenti con reddito imponibile dichiarato per l'anno precedente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non superiore a lire 15 milioni.
        2. Sono ammessi al gratuito patrocinio tributario i contribuenti con reddito imponibile dichiarato per l'anno precedente, ai fini IRPEF, non superiore a lire 25 milioni.


Art. 3.

        1. Presso ogni ufficio delle entrate dei capoluoghi di provincia è istituita una commissione provinciale per l'ammissione al servizio fiscale gratuito.
        2. La commissione è composta da:

                a) un funzionario dell'ufficio delle entrate di cui al comma 1, presidente, designato dal dirigente del medesimo ufficio;

                b) un componente della commissione tributaria provinciale designato dal presidente della stessa commissione;
                c) un professionista designato dal presidente della commissione tributaria provinciale.

        3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei componenti della commissione, la sostituzione deve aver luogo entro un mese.
        4. Ai componenti della commissione per l'ammissione al servizio fiscale gratuito spettano i compensi previsti per i membri delle commissioni tributarie provinciali; i compensi sono corrisposti dall'ufficio delle entrate.
        5. In relazione al carico delle domande di ammissione, il dirigente dell'ufficio delle entrate può istituire altre commissioni in ambito provinciale.


Art. 4.

        1. La commissione per l'ammissione al servizio fiscale gratuito predispone l'elenco dei professionisti che abbiano fatto esplicita richiesta di prestare la loro opera in favore dei contribuenti ammessi al servizio stesso.
        2. La cancellazione dall'elenco può avvenire su istanza degli interessati o su decisione inappellabile della commissione.


Art. 5.

        1. Gli onorari spettanti ai professionisti che prestano la loro opera a favore dei contribuenti ammessi al servizio fiscale gratuito sono liquidati, previa presentazione di proposta di parcella, dalla commissione per il servizio fiscale gratuito entro un mese dalla presentazione stessa.
        2. Ai fini della liquidazione degli onorari si applica la tariffa professionale dei dottori commercialisti.
        3. Al professionista incaricato spettano altresì le indennità nonché i rimborsi spese previsti dalla tariffa professionale di cui al comma 2.

Art. 6.

        1. I professionisti incaricati della consulenza o del patrocinio in favore delle persone ammesse al servizio fiscale gratuito non possono rifiutare l'incarico senza grave e giustificato motivo riconosciuto dalla competente commissione per il servizio fiscale gratuito.


Art. 7.

        1. L'ammissione al servizio fiscale gratuito comporta:

                a) la difesa gratuita per le vertenze e le controversie devolute alle commissioni tributarie;

                b) la consulenza avente per oggetto gli adempimenti connessi alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi ai fini dell'IRPEF e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'assolvimento degli obblighi di autotassazione e la redazione delle dichiarazioni previste dalle norme relative all'imposta sulle successioni e donazioni, nonché i conseguenti adempimenti ai fini della pubblicità immobiliare, limitatamente agli eredi o legatari di una sola unità immobiliare.


Art. 8.

        1. L'ammissione al gratuito patrocinio tributario vale per tutti i gradi di giurisdizione.


Art. 9.

        1. Le condizioni per essere ammessi a fruire del gratuito patrocinio tributario previste all'articolo 2 devono essere accompagnate da un sufficiente grado di probabilità di esito favorevole della vertenza da intraprendere davanti alle commissioni tributarie e da un congruo periodo di tempo ancora disponibile in relazione alla scadenza dei termini processuali.
        2. Qualora, nonostante la domanda di ammissione sia stata presentata prima del trentesimo giorno precedente la scadenza dei termini, si sia incorsi nella decadenza per qualsiasi motivo, anche addebitabile all'attività del professionista incaricato del patrocinio, l'ufficio delle entrate risponde sempre dei danni derivati al contribuente e, nel caso di responsabilità del professionista, ha diritto di esercitare nei suoi confronti azione di rivalsa.


Art. 10.

        1. Il contribuente che intenda ottenere l'ammissione al servizio fiscale gratuito deve presentare domanda, in carta libera, alla competente commissione producendo altresì un'autocertificazione in carta libera, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della presente legge.


Art. 11.

        1. Le commissioni per l'ammissione al servizio fiscale gratuito si riuniscono periodicamente nei giorni stabiliti dal presidente, il quale designa per ogni domanda di ammissione un relatore.


Art. 12.

        1. Il relatore, istruite le domande, riferisce anche verbalmente alla commissione che delibera a maggioranza su tutte le questioni di propria competenza con decisioni non impugnabili.
        2. Contestualmente all'ammissione del richiedente al servizio fiscale gratuito è nominato il professionista cui viene affidato l'incarico della consulenza o del patrocinio.


Art. 13.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, dell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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