XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 234
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
è stata ispirata dalla esigenza di fissare certezze giuridiche
nei rapporti tra istituti di credito e consumatori dei servizi
bancari, in almeno due grandi questioni oggetto spesso di
interminabili contenziosi e, comunque, di forti contrasti e
cioè, da un lato, l'eliminazione della ingiustificata prassi
della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori
nei conti correnti e, dall'altro lato, il divieto di ricorrere
a garanzie supplementari, in titoli di credito o denaro,
cosiddette "collaterali" nell'ambito di contratti di mutuo già
coperti da garanzie reali.
In particolare, per quanto riguarda la prima questione,
relativa al divieto della capitalizzazione trimestrale degli
interessi, a smuovere le quiete acque di una prassi
ultraquarantennale che, in qualche modo, aveva convinto
l'ignara clientela dell'esistenza di un diritto acquisito da
parte degli istituti di credito di capitalizzare, in
difformità rispetto al dettato del codice civile, gli
interessi debitori trimestralmente e gli interessi creditori
annualmente, è intervenuta la sentenza n. 2374 del 16 marzo
1999 della I sezione civile della Corte di cassazione che ha
negato alle banche tale presunto diritto.
Una sentenza, quella citata della Cassazione, veramente
rivoluzionaria, che giustamente ricolloca le problematiche del
calcolo e della corresponsione degli interessi nel suo ambito
naturale, che è quello del codice civile, restituendo
all'istituto dell'anatocismo la sua corretta portata. Infatti,
la prassi invalsa da parte delle banche di procedere nei conti
correnti al calcolo degli interessi sugli interessi debitori
con cadenza trimestrale, mentre lo stesso trattamento veniva
negato a favore dei clienti, che si vedevano contabilizzati
gli interessi creditori con cadenza annuale, è sempre stata
una procedura priva di qualsiasi legittimazione, che veniva
imposta da un sistema creditizio che esercitava tutta la sua
forza contrattuale nei confronti di interlocutori del tutto
impossibilitati a fare valere i propri diritti.
La Corte di cassazione ha, quindi, ripristinato condizioni
minime di legalità che, per loro natura, non possono certo
avere limiti di decorrenza, come da più parti si vorrebbe
forzatamente imporre, ma presuppongono, inevitabilmente, il
recupero dei periodi precedenti, quantomeno nell'arco
temporale di prescrizione decennale per la ripetizione
dell'indebito pagamento. Per quanto attiene alla seconda
fondamentale questione, relativa ad una maggiore trasparenza e
correttezza della gestione della garanzia a fronte di prestiti
e mutui bancari, appare evidente come la mancata puntuale
disciplina giuridica della materia abbia dato luogo a palesi
distorsioni pratiche e a paradossali situazioni. E', infatti,
da lungo tempo invalsa una perniciosa prassi che ha visto
alcuni istituti di credito imporre, a fronte di mutui
regolarmente assistiti da garanzie reali, soprattutto ipoteche
immobiliari, il deposito di garanzie aggiuntive, in titoli o
perfino contanti, cosiddette "collaterali", pena la mancata
concessione del credito.
Un fatto scandaloso, specie quando il credito è concesso a
fronte di una agevolazione legislativa, nazionale o regionale,
con il concorso pubblico sul pagamento degli interessi che
comporta appunto la trasformazione di una provvidenza per
l'imprenditore agricolo e non, in un beneficio esclusivamente
per l'istituto di credito che, oltre al guadagno
sull'operazione in sé, riesce a piazzare coattivamente titoli
di propria emissione, a tassi di interesse inferiori a quelli
praticati normalmente da altri istituti e spesso neanche
quotati in borsa.
Una forma di speculazione ingiustificata e, francamente,
intollerabile esercitata sulla pelle di chi è costretto a
chiedere un prestito per la propria gestione aziendale e viene
obbligato ad accollarsi un onere finanziario aggiuntivo, quasi
pari all'entità del prestito stesso e che illegittimamente
viene mantenuto integro fino all'avvenuta totale estinzione
della somma mutuata.
Una risposta a tali problemi è stata fornita dal decreto
legislativo n. 342 del 1999, che ha integrato l'articolo 120
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, che
prevede che il Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio (CICR) debba deliberare le modalità ed i criteri per
la produzione degli interessi sugli interessi, relativi alle
operazioni bancarie, in modo tale da assicurare in ogni caso
alla clientela, specie nelle operazioni di conto corrente, la
stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori
che creditori. In attuazione di tale disposizione è poi
intervenuta la delibera del CICR del 9 febbraio 2000.
La presente proposta di legge intende completare la citata
normativa, prevedendo, in primo luogo, che il CICR stabilisca
altresì le modalità e i tempi di rimborso, anche
forfettizzato, dei maggiori interessi corrisposti dalla
clientela per i periodi precedenti, fino ad un massimo di
dieci anni, pari ai termini per la prescrizione della
ripetizione dell'indebito pagamento, previa intesa con le
associazioni rappresentative dei clienti e dei consumatori
(articolo 1).
Con l'articolo 2, gli istituti di credito sono obbligati
ad adeguare, entro due mesi dall'emissione della delibera del
CICR, i propri contratti alla nuova normativa.
Con l'articolo 3, è fatto divieto agli istituti di credito
di richiedere garanzie cosiddette "collaterali", specie se con
titoli emessi dagli stessi istituti, in aggiunta alle normali
garanzie reali, con l'obbligo di estinguere, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della legge, tutti i contratti
in essere che presentino tali condizioni, con relativa
immediata restituzione delle garanzie supplementari ai
clienti.
Con l'articolo 4, infine, sono stabilite le sanzioni
amministrative e pecuniarie derivanti dall'inosservanza delle
nuove disposizioni, che si spingono fino alla possibilità, in
caso di ripetute violazioni, che il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica disponga la
sospensione dell'attività anche di singole sedi di banche.
La presente proposta di legge riprende i contenuti di una
proposta presentata nella XIII legislatura dall'onorevole Bono
e da altri deputati del centro-destra (atto Camera n. 6331).
La sua ripresentazione tende da un lato a manifestare consenso
sul tema in oggetto, dall'altro a ricordare ai presentatori di
allora che, facendo attualmente parte dello schieramento di
maggioranza, sono in grado di approvarla.