XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 234




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Rimborso dei maggiori interessi).

        1. Dopo il comma 2 dell'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

        "2-bis. La delibera del CICR di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le modalità e i tempi di rimborso, anche forfettizzato, dei maggiori interessi corrisposti dalla clientela in ragione della capitalizzazione trimestrale per i periodi precedenti, fino ad un massimo di dieci anni, previa intesa con le associazioni rappresentative dei clienti e dei consumatori".


Art. 2.

(Termini per l'adeguamento).

        1. Gli istituti di credito sono tenuti ad adeguare automaticamente tutti i contratti esistenti alle disposizioni stabilite dal comma 2-bis dell'articolo 120 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, entro il termine massimo di due mesi dalla delibera del CICR di cui al comma 2 del medesimo articolo 120.


Art. 3.

(Divieto di garanzie collaterali).

        1. Agli istituti di credito è fatto divieto di richiedere garanzie, cosiddette collaterali, in denaro o in titoli di credito, specie se emessi dallo stesso istituto, in aggiunta alle normali modalità di garanzia di mutui e prestiti, in particolare se contratti nell'ambito di attività agricole e imprenditoriali.
        2. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, assistiti da garanzie cosiddette collaterali, entro due mesi devono essere normalizzati e le garanzie supplementari restituite ai clienti.


Art. 4.

(Sanzioni amministrative e pecuniarie).

        1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei dipendenti degli istituti di credito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 50 milioni per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 120, commi 2 e 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385 e alla presente legge.
        2. Gli istituti di credito ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono in solido del pagamento delle sanzioni di cui al comma 1.
        3. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni della presente legge, si applica, altresì, la sanzione di cui al comma 5 dell'articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385.



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