XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 234
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Rimborso dei maggiori interessi).
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 120 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, è aggiunto il seguente:
"2-bis. La delibera del CICR di cui al comma 2
stabilisce, altresì, le modalità e i tempi di rimborso, anche
forfettizzato, dei maggiori interessi corrisposti dalla
clientela in ragione della capitalizzazione trimestrale per i
periodi precedenti, fino ad un massimo di dieci anni, previa
intesa con le associazioni rappresentative dei clienti e dei
consumatori".
Art. 2.
(Termini per l'adeguamento).
1. Gli istituti di credito sono tenuti ad adeguare
automaticamente tutti i contratti esistenti alle disposizioni
stabilite dal comma 2-bis dell'articolo 120 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993,
n. 385, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, entro
il termine massimo di due mesi dalla delibera del CICR di cui
al comma 2 del medesimo articolo 120.
Art. 3.
(Divieto di garanzie collaterali).
1. Agli istituti di credito è fatto divieto di richiedere
garanzie, cosiddette collaterali, in denaro o in titoli di
credito, specie se emessi dallo stesso istituto, in aggiunta
alle normali modalità di garanzia di mutui e prestiti, in
particolare se contratti nell'ambito di attività agricole e
imprenditoriali.
2. I contratti in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge, assistiti da garanzie cosiddette
collaterali, entro due mesi devono essere normalizzati e le
garanzie supplementari restituite ai clienti.
Art. 4.
(Sanzioni amministrative e pecuniarie).
1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e dei dipendenti degli istituti
di credito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
consistente nel pagamento di una somma da lire 20 milioni a
lire 50 milioni per l'inosservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 120, commi 2 e 2-bis, del testo unico di
cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385 e alla
presente legge.
2. Gli istituti di credito ai quali appartengono i
responsabili delle violazioni rispondono in solido del
pagamento delle sanzioni di cui al comma 1.
3. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni della
presente legge, si applica, altresì, la sanzione di cui al
comma 5 dell'articolo 128 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385.