XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 232




        Onorevoli Colleghi! - La rivoluzione informatica che sta caratterizzando i nostri tempi rischia di provocare, come ogni grande trasformazione, le sue vittime immolate sull'altare del progresso. Tra queste risaltano i portatori di handicap e, in particolare, i soggetti non vedenti che, nonostante la corposa legislazione a loro tutela, si ritrovano a dover lottare contro ostacoli di vario tipo nel campo soprattutto della cosiddetta "nuova economia". In particolare i recenti sviluppi dell'informatica e soprattutto di INTERNET stanno rendendo impossibile la corretta fruizione dell'informazione da parte dei soggetti afflitti da alcune specifiche minorazioni fisiche, creando pertanto delle gravissime diseguaglianze, anche costituzionalmente rilevanti, in ordine proprio al diritto di accesso alle sorgenti di informazione che, invece, deve assolutamente essere garantito a tutti i cittadini. Appare in particolare scandaloso che perfino le pubbliche amministrazioni, nelle loro pagine Web, non rispettino i criteri più elementari di accessibilità, ignorando che esistono invece tecnologie che consentirebbero, se adottate, la normale fruizione delle stesse anche ai cittadini portatori di handicap. Appare essenziale inoltre diffondere la convinzione che creare documenti accessibili a tutti non solo è un fatto di grande civiltà, ma che soprattutto non significa assolutamente rinunciare a qualcosa, ma piuttosto arricchire ulteriormente la qualità dell'informazione.
        Per il raggiungimento di tali obiettivi si pone la presente proposta di legge che all'articolo 1 stabilisce il principio fondamentale del diritto di accesso a tutte le fonti di informazione, qualunque sia la loro natura, da parte di tutti i cittadini ed, in particolare, il diritto all'accesso ad INTERNET ai cittadini portatori di handicap. Con l'articolo 2 è attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle comunicazioni e per la funzione pubblica, il compito di stabilire con apposito decreto, le modalità con le quali rendere effettivo l'accesso ad INTERNET dei siti appartenenti alla pubblica amministrazione a qualunque livello istituzionale, da parte di tutti i portatori di handicap, finora impediti. Con l'articolo 3 si propone di concedere un credito di imposta, pari al 30 per cento dei costi per l'adeguamento tecnico necessario a consentire la fruizione di INTERNET ai portatori di handicap, ai fornitori di servizi INTERNET che, senza aggravio delle tariffe urgenti, procedano all'adozione di tali specifiche tecnologie. L'articolo 4, infine, contiene la norma di copertura finanziaria che è quantificata in lire 10 miliardi annue per il triennio 2001-2003.
        In considerazione della estrema importanza della proposta di legge e dell'indiscutibile ricaduta che comporterebbe la sua approvazione, non solo in favore dei soggetti interessati, ma anche in termini di ulteriore qualificazione civile e morale del sistema giuridico del nostro Paese, certamente avanzato in ordine alla tutela dei diritti dei cittadini afflitti da disabilità, se ne raccomandano il celere esame e la conseguente urgente approvazione.
        La presente proposta di legge riproduce intergralmente una proposta presentata nella XIII legislatura dall'onorevole Bono e da altri deputati del centro-destra (atto Camera n. 7541). La sua ripresentazione tende da un lato a manifestare consenso sul tema in oggetto, dall'altro a ricordare ai presentatori di allora che, facendo attualmente parte dello schieramento di maggioranza, sono in grado di approvarla.




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