XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 232
Onorevoli Colleghi! - La rivoluzione informatica che
sta caratterizzando i nostri tempi rischia di provocare, come
ogni grande trasformazione, le sue vittime immolate
sull'altare del progresso. Tra queste risaltano i portatori di
handicap e, in particolare, i soggetti non vedenti che,
nonostante la corposa legislazione a loro tutela, si ritrovano
a dover lottare contro ostacoli di vario tipo nel campo
soprattutto della cosiddetta "nuova economia". In particolare
i recenti sviluppi dell'informatica e soprattutto di INTERNET
stanno rendendo impossibile la corretta fruizione
dell'informazione da parte dei soggetti afflitti da alcune
specifiche minorazioni fisiche, creando pertanto delle
gravissime diseguaglianze, anche costituzionalmente rilevanti,
in ordine proprio al diritto di accesso alle sorgenti di
informazione che, invece, deve assolutamente essere garantito
a tutti i cittadini. Appare in particolare scandaloso che
perfino le pubbliche amministrazioni, nelle loro pagine
Web, non rispettino i criteri più elementari di
accessibilità, ignorando che esistono invece tecnologie che
consentirebbero, se adottate, la normale fruizione delle
stesse anche ai cittadini portatori di handicap. Appare
essenziale inoltre diffondere la convinzione che creare
documenti accessibili a tutti non solo è un fatto di grande
civiltà, ma che soprattutto non significa assolutamente
rinunciare a qualcosa, ma piuttosto arricchire ulteriormente
la qualità dell'informazione.
Per il raggiungimento di tali obiettivi si pone la
presente proposta di legge che all'articolo 1 stabilisce il
principio fondamentale del diritto di accesso a tutte le fonti
di informazione, qualunque sia la loro natura, da parte di
tutti i cittadini ed, in particolare, il diritto all'accesso
ad INTERNET ai cittadini portatori di handicap.
Con l'articolo 2 è attribuito al Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti i Ministri delle comunicazioni e per la
funzione pubblica, il compito di stabilire con apposito
decreto, le modalità con le quali rendere effettivo l'accesso
ad INTERNET dei siti appartenenti alla pubblica
amministrazione a qualunque livello istituzionale, da parte di
tutti i portatori di handicap, finora impediti. Con
l'articolo 3 si propone di concedere un credito di imposta,
pari al 30 per cento dei costi per l'adeguamento tecnico
necessario a consentire la fruizione di INTERNET ai
portatori di handicap, ai fornitori di servizi
INTERNET che, senza aggravio delle tariffe urgenti,
procedano all'adozione di tali specifiche tecnologie.
L'articolo 4, infine, contiene la norma di copertura
finanziaria che è quantificata in lire 10 miliardi annue per
il triennio 2001-2003.
In considerazione della estrema importanza della proposta
di legge e dell'indiscutibile ricaduta che comporterebbe la
sua approvazione, non solo in favore dei soggetti interessati,
ma anche in termini di ulteriore qualificazione civile e
morale del sistema giuridico del nostro Paese, certamente
avanzato in ordine alla tutela dei diritti dei cittadini
afflitti da disabilità, se ne raccomandano il celere esame e
la conseguente urgente approvazione.
La presente proposta di legge riproduce intergralmente una
proposta presentata nella XIII legislatura dall'onorevole Bono
e da altri deputati del centro-destra (atto Camera n. 7541).
La sua ripresentazione tende da un lato a manifestare consenso
sul tema in oggetto, dall'altro a ricordare ai presentatori di
allora che, facendo attualmente parte dello schieramento di
maggioranza, sono in grado di approvarla.