XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 232
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni
cittadino di accedere a tutte le fonti di informazione ed in
particolare a quelle che si articolano attraverso i moderni
strumenti telematici e multimediali.
2. La Repubblica, in particolare, tutela e garantisce
l'accesso ad INTERNET a tutti i cittadini portatori di
handicap.
Art. 2.
1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Presidente del
Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentiti il Ministro delle
comunicazioni ed il Ministro per la funzione pubblica,
stabilisce con proprio decreto le modalità di fruizione dei
siti INTERNET delle pubbliche amministrazioni statali,
regionali, provinciali e comunali, compresi gli enti non
territoriali, allo scopo di consentirne la fruizione anche ai
cittadini portatori di handicap.
Art. 3.
1. I fornitori di servizi INTERNET, autorizzati ai sensi
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
4 settembre 1995, n. 420, nonché ai sensi delle successive
delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
che forniscono, senza ulteriore aggravio delle tariffe
vigenti, l'accesso ad INTERNET con gli accorgimenti tecnici
necessari a consentirne la fruizione ai soggetti portatori di
handicap visivi, uditivi o di qualunque altra natura
limitativa o impeditiva delle possibilità di normale
fruizione, hanno diritto ad un credito di imposta pari al 30
per cento dei costi aggiuntivi sostenuti per l'adeguamento dei
propri servizi.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro delle
finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, emana un apposito decreto recante le modalità
e i criteri di concessione dell'agevolazione disposta ai sensi
del medesimo comma 1.
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutati in lire 10 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.