XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 231
Onorevoli Colleghi! - I provvedimenti adottati dal
Governo dell'Ulivo nel corso della XIII legislatura in materia
portuale, cantieristica ed armatoriale - l'istituzione da anni
auspicata del Registro navale internazionale, il provvedimento
attualmente in discussione in materia cantieristica, le
modifiche al codice della navigazione - hanno avviato il
rilancio dell'intera politica marittima nazionale dopo anni di
immobilismo e di crescente declino delle nostre flotte e dei
nostri porti.
Una seconda fase può ritenersi avviata con il decreto
legislativo 10 marzo 1998, n. 75, grazie al quale la regione
Sardegna ha avuto la possibilità di rendere operante
l'articolo 12 del proprio Statuto, relativo alla costituzione
di porti franchi sul proprio territorio, in ben sei aree.
Il Governo ha inoltre deciso di istituire una nuova zona
franca nell'area portuale di Gioia Tauro.
L'istituzione di zone franche nelle aree portuali, dopo i
timori che ne hanno limitato l'uso per tutto il dopoguerra e
la rigida regolamentazione imposta dalla Comunità europea, può
finalmente ritenersi strumento idoneo allo sviluppo delle zone
economicamente più depresse del nostro Paese.
Ancora più valido deve ritenersi l'utilizzo della zona
franca industriale, un'area dove, in regime di franchigia,
possono essere eseguite trasformazioni dei prodotti e delle
materie destinate ad un successivo trasferimento in altri
Paesi: in questo caso, nel rispetto della normativa
comunitaria relativa alla perfetta impermeabilità della zona
franca, favoriscono il decollo economico della zona sia la
massa dei redditi di lavoro che si vengono a formare, sia il
crescere dell'industria dei servizi e delle infrastrutture.
La migliore dottrina del settore ci informa che se al
regime di zona franca si aggiungono una politica di rilancio
accompagnata da un mix di vantaggi fiscali (minor
imposizione diretta sul reddito prodotto, detassazione di
investimenti effettuali), di finanziamenti agevolati di fonte
regionale, di oculata gestione, è possibile avviare un circolo
virtuoso "reddito - profitto - occupazione - consumi" in grado
di superare l'economia del sottosviluppo e di spezzare
qualsiasi vincolo, politico, criminale, ma anche
intellettuale, ad essa legato.
Come eletto nella regione siciliana è pertanto mio preciso
dovere cogliere questa occasione e tentare di individuare
tutti gli strumenti che consentano l'avvio dello sviluppo
della nostra regione (un tempo la più sviluppata d'Europa,
oggi afflitta da un tasso di disoccupazione del 23,5 per
cento), gravando il meno possibile sulle casse dello Stato.
Il porto di Augusta, uno dei primi in Italia per lo
stoccaggio ed il trattamento delle rinfuse liquide, in gran
parte idrocarburi, rappresenta certamente uno dei luoghi
ideali per la costituzione di una zona franca industriale: una
vasta ed attrezzata superficie portuale sviluppatasi con la
costituzione del polo petrolchimico di Augusta-Priolo-Melilli
e l'immensa area territoriale in cui detto polo si è
sviluppato negli scorsi decenni costituiscono le condizioni di
partenza con le quali può istaurarsi non solo una politica
industriale ed occupazionale efficace, ma anche la speranza di
un risanamento ambientale ed urbanistico ormai non più
procrastinabile.
Con l'articolo 1 si istituisce una zona franca industriale
nel porto di Augusta. E' indicata per intero la normativa
comunitaria di riferimento. La proposta di delimitazione
spetta alla regione siciliana.
Nell'articolo 2 sono dettate norme per la costituzione
della società di gestione dell'area della zona franca. La
normativa comunitaria sul punto lascia ampia libertà alle
norme sussidiarie dei singoli Stati membri. Si è optato per la
costituzione di una società inizialmente formata da azionisti
pubblici (comune, regione, ente portuale e successivamente
autorità portuale, Ministero delle finanze), ma si è prevista
come possibile anche una successiva privatizzazione.
Il comma 2 detta i compiti della società: particolare
significato hanno le previsioni della lettera c),
relativa all'ammissione di lavorazioni industriali, rispetto
alle quali spetta alla società la verifica non solo della
compatibilità con la normativa comunitaria, ma anche una
funzione di selezione in base ai criteri dettati dal comma 3
(impatto occupazionale, modernità delle tecnologie, tutela
ambientale); grande importanza ha inoltre quanto previsto
dalla lettera g) sulla funzione di controllo e di
uniformazione alle procedure di controllo comunitarie.
L'articolo 3 raccoglie tutte le disposizioni agevolative
per le imprese autorizzate ad operare nella zona franca. Oltre
al richiamo alla legislazione già vigente, i cui benefici
devono considerarsi aggiuntivi rispetto alle disposizioni
dell'articolo, sono previsti: il differimento (sei mesi) del
pagamento dei diritti doganali, un'imposta forfettaria sul
reddito pari al 12 per cento, la completa detassazione degli
utili reinvestiti nella zona franca per un periodo di venti
anni. Nell'ultimo comma si opera una modifica all'articolo 129
del codice della navigazione allo scopo di ridurre i costi
doganali per le navi in transito che sostino esclusivamente
per imbarcare generi costituenti provviste o dotazioni di
bordo destinate alle navi medesime. Con questa modifica si
intende rendere i porti italiani maggiormente competitivi
rispetto a quelli dei Paesi vicini ed in particolare i porti
siciliani "più appetibili" rispetto al vicino scalo di
Malta.
L'articolo 4 infine quantifica in 20 miliardi per il 2001
l'onere a carico dello Stato. La regione Sicilia concorrerà
con fondi propri, riattivando una propria vecchia, e mai
operante, legge (la n. 13 del 1950) destinata al finanziamento
delle infrastrutture nelle zone franche che sarebbero dovute
sorgere nell'isola. Si rammenta infatti che con legge del 1951
fu istituita una zona franca nel porto di Messina, ma tale
disposizione non fu mai attuata.