XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 231




        Onorevoli Colleghi! - I provvedimenti adottati dal Governo dell'Ulivo nel corso della XIII legislatura in materia portuale, cantieristica ed armatoriale - l'istituzione da anni auspicata del Registro navale internazionale, il provvedimento attualmente in discussione in materia cantieristica, le modifiche al codice della navigazione - hanno avviato il rilancio dell'intera politica marittima nazionale dopo anni di immobilismo e di crescente declino delle nostre flotte e dei nostri porti.
        Una seconda fase può ritenersi avviata con il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, grazie al quale la regione Sardegna ha avuto la possibilità di rendere operante l'articolo 12 del proprio Statuto, relativo alla costituzione di porti franchi sul proprio territorio, in ben sei aree.
        Il Governo ha inoltre deciso di istituire una nuova zona franca nell'area portuale di Gioia Tauro.
        L'istituzione di zone franche nelle aree portuali, dopo i timori che ne hanno limitato l'uso per tutto il dopoguerra e la rigida regolamentazione imposta dalla Comunità europea, può finalmente ritenersi strumento idoneo allo sviluppo delle zone economicamente più depresse del nostro Paese.
        Ancora più valido deve ritenersi l'utilizzo della zona franca industriale, un'area dove, in regime di franchigia, possono essere eseguite trasformazioni dei prodotti e delle materie destinate ad un successivo trasferimento in altri Paesi: in questo caso, nel rispetto della normativa comunitaria relativa alla perfetta impermeabilità della zona franca, favoriscono il decollo economico della zona sia la massa dei redditi di lavoro che si vengono a formare, sia il crescere dell'industria dei servizi e delle infrastrutture.
        La migliore dottrina del settore ci informa che se al regime di zona franca si aggiungono una politica di rilancio accompagnata da un mix di vantaggi fiscali (minor imposizione diretta sul reddito prodotto, detassazione di investimenti effettuali), di finanziamenti agevolati di fonte regionale, di oculata gestione, è possibile avviare un circolo virtuoso "reddito - profitto - occupazione - consumi" in grado di superare l'economia del sottosviluppo e di spezzare qualsiasi vincolo, politico, criminale, ma anche intellettuale, ad essa legato.
        Come eletto nella regione siciliana è pertanto mio preciso dovere cogliere questa occasione e tentare di individuare tutti gli strumenti che consentano l'avvio dello sviluppo della nostra regione (un tempo la più sviluppata d'Europa, oggi afflitta da un tasso di disoccupazione del 23,5 per cento), gravando il meno possibile sulle casse dello Stato.
        Il porto di Augusta, uno dei primi in Italia per lo stoccaggio ed il trattamento delle rinfuse liquide, in gran parte idrocarburi, rappresenta certamente uno dei luoghi ideali per la costituzione di una zona franca industriale: una vasta ed attrezzata superficie portuale sviluppatasi con la costituzione del polo petrolchimico di Augusta-Priolo-Melilli e l'immensa area territoriale in cui detto polo si è sviluppato negli scorsi decenni costituiscono le condizioni di partenza con le quali può istaurarsi non solo una politica industriale ed occupazionale efficace, ma anche la speranza di un risanamento ambientale ed urbanistico ormai non più procrastinabile.
        Con l'articolo 1 si istituisce una zona franca industriale nel porto di Augusta. E' indicata per intero la normativa comunitaria di riferimento. La proposta di delimitazione spetta alla regione siciliana.
        Nell'articolo 2 sono dettate norme per la costituzione della società di gestione dell'area della zona franca. La normativa comunitaria sul punto lascia ampia libertà alle norme sussidiarie dei singoli Stati membri. Si è optato per la costituzione di una società inizialmente formata da azionisti pubblici (comune, regione, ente portuale e successivamente autorità portuale, Ministero delle finanze), ma si è prevista come possibile anche una successiva privatizzazione.
        Il comma 2 detta i compiti della società: particolare significato hanno le previsioni della lettera c), relativa all'ammissione di lavorazioni industriali, rispetto alle quali spetta alla società la verifica non solo della compatibilità con la normativa comunitaria, ma anche una funzione di selezione in base ai criteri dettati dal comma 3 (impatto occupazionale, modernità delle tecnologie, tutela ambientale); grande importanza ha inoltre quanto previsto dalla lettera g) sulla funzione di controllo e di uniformazione alle procedure di controllo comunitarie.
        L'articolo 3 raccoglie tutte le disposizioni agevolative per le imprese autorizzate ad operare nella zona franca. Oltre al richiamo alla legislazione già vigente, i cui benefici devono considerarsi aggiuntivi rispetto alle disposizioni dell'articolo, sono previsti: il differimento (sei mesi) del pagamento dei diritti doganali, un'imposta forfettaria sul reddito pari al 12 per cento, la completa detassazione degli utili reinvestiti nella zona franca per un periodo di venti anni. Nell'ultimo comma si opera una modifica all'articolo 129 del codice della navigazione allo scopo di ridurre i costi doganali per le navi in transito che sostino esclusivamente per imbarcare generi costituenti provviste o dotazioni di bordo destinate alle navi medesime. Con questa modifica si intende rendere i porti italiani maggiormente competitivi rispetto a quelli dei Paesi vicini ed in particolare i porti siciliani "più appetibili" rispetto al vicino scalo di Malta.
        L'articolo 4 infine quantifica in 20 miliardi per il 2001 l'onere a carico dello Stato. La regione Sicilia concorrerà con fondi propri, riattivando una propria vecchia, e mai operante, legge (la n. 13 del 1950) destinata al finanziamento delle infrastrutture nelle zone franche che sarebbero dovute sorgere nell'isola. Si rammenta infatti che con legge del 1951 fu istituita una zona franca nel porto di Messina, ma tale disposizione non fu mai attuata.




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