XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 231
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione).
1. Nel rispetto dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio del 12 ottobre 1992, istitutivo del codice doganale
comunitario, e n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993,
in materia di applicazione del codice doganale, e delle
successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la
costituzione di una zona franca industriale nell'area portuale
ed in talune zone ad essa limitrofe del comune di Augusta.
2. Alla delimitazione della zona franca di cui al comma 1
si provvede su proposta della regione Sicilia, sentito il
comune di Augusta, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e
della navigazione, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio estero, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La
delimitazione costituisce il titolo per la modifica al Piano
regolatore generale del comune di Augusta. La medesima
procedura è adottata per le eventuali modifiche alla
delimitazione.
Art. 2.
(Società di gestione).
1. La regione Sicilia, il comune di Augusta, l'ente di
gestione del porto ed il Ministero delle finanze costituiscono
in quote paritarie una società per azioni cui sono demandati i
compiti di indirizzo, di governo e di controllo della zona
franca. Trascorsi cinque anni dalla costituzione della società
è consentita la modifica della composizione delle quote e
l'ingresso dei privati nel capitale sociale.
2. Spetta alla società:
a) la decisione autorizzatoria sulle richieste di
insediamento e di realizzazioni di immobili nella zona franca
da parte di imprese e società;
b) l'assistenza tecnica, amministrativa,
organizzativa e finanziaria alle imprese o società
autorizzate;
c) la verifica della compatibilità delle
lavorazioni industriali ammesse, con le disposizioni
comunitarie e nazionali;
d) la costituzione di società miste o la
partecipazione a consorzi di imprese aventi il fine di
incrementare lo sviluppo della zona franca;
e) la stipula di convenzioni con imprese o enti
pubblici per prestazioni di servizi finalizzati;
f) l'elaborazione dei dati sulla funzionalità e
l'individuazione dei problemi ostativi allo sviluppo della
zona franca;
g) la funzione di controllo, congiuntamente con il
personale dell'amministrazione finanziaria, ivi compresa
l'applicazione dei programmi europei di informatizzazione ed
uniformazione delle dogane, nonché la verifica
dell'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali
in materia.
3. Costituiscono criteri preferenziali per gli
insediamenti industriali di cui alla lettera c) del
comma 2 l'impatto occupazionale, il valore economico e la
modernità delle tecnologie, la tutela ambientale.
Art. 3.
(Disposizioni agevolative per le imprese).
1. Le imprese comunitarie operanti nella zona franca
accedono ai benefici ed alle agevolazioni previste dalla
legislazione nazionale per le aziende esportatrici, nonché ai
benefici, alle agevolazioni fiscali e previdenziali previste
dalla legislazione nazionale e comunitaria in materia di
sviluppo del Mezzogiorno, e di incentivazione
all'imprenditoria giovanile e femminile.
2. Per le merci immesse definitivamente nell'ambito
doganale comunitario è consentito il differimento fino a sei
mesi del pagamento dei diritti doganali, dell'imposta sul
valore aggiunto e delle imposte dirette.
3. Per le imprese e le società operanti esclusivamente
nella zona franca è applicata un'imposta forfetaria sul
reddito pari al 12 per cento complessivo.
4. Gli utili di esercizio reinvestiti dalle imprese nella
zona franca godono dell'esenzione totale dalle imposte sui
redditi, nazionali o locali, per un periodo di venti anni.
5. Nel primo comma dell'articolo 129 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nei
confronti delle navi in transito che sostino esclusivamente
per imbarcare generi costituenti provviste o dotazioni di
bordo destinate alle navi medesime".
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge si fa fronte mediante fondi propri della regione Sicilia
di cui alla legge regionale 27 febbraio 1950, n. 13, e
successive modificazioni, nonché mediante trasferimenti da
parte dello Stato valutati in lire 20 miliardi per l'anno
2001.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.