XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 231




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione).

        1. Nel rispetto dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, istitutivo del codice doganale comunitario, e n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, in materia di applicazione del codice doganale, e delle successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la costituzione di una zona franca industriale nell'area portuale ed in talune zone ad essa limitrofe del comune di Augusta.
        2. Alla delimitazione della zona franca di cui al comma 1 si provvede su proposta della regione Sicilia, sentito il comune di Augusta, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio estero, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La delimitazione costituisce il titolo per la modifica al Piano regolatore generale del comune di Augusta. La medesima procedura è adottata per le eventuali modifiche alla delimitazione.


Art. 2.

(Società di gestione).

        1. La regione Sicilia, il comune di Augusta, l'ente di gestione del porto ed il Ministero delle finanze costituiscono in quote paritarie una società per azioni cui sono demandati i compiti di indirizzo, di governo e di controllo della zona franca. Trascorsi cinque anni dalla costituzione della società è consentita la modifica della composizione delle quote e l'ingresso dei privati nel capitale sociale.
        2. Spetta alla società:

                a) la decisione autorizzatoria sulle richieste di insediamento e di realizzazioni di immobili nella zona franca da parte di imprese e società;

                b) l'assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria alle imprese o società autorizzate;

                c) la verifica della compatibilità delle lavorazioni industriali ammesse, con le disposizioni comunitarie e nazionali;

                d) la costituzione di società miste o la partecipazione a consorzi di imprese aventi il fine di incrementare lo sviluppo della zona franca;

                e) la stipula di convenzioni con imprese o enti pubblici per prestazioni di servizi finalizzati;

                f) l'elaborazione dei dati sulla funzionalità e l'individuazione dei problemi ostativi allo sviluppo della zona franca;

                g) la funzione di controllo, congiuntamente con il personale dell'amministrazione finanziaria, ivi compresa l'applicazione dei programmi europei di informatizzazione ed uniformazione delle dogane, nonché la verifica dell'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

        3. Costituiscono criteri preferenziali per gli insediamenti industriali di cui alla lettera c) del comma 2 l'impatto occupazionale, il valore economico e la modernità delle tecnologie, la tutela ambientale.


Art. 3.

(Disposizioni agevolative per le imprese).

        1. Le imprese comunitarie operanti nella zona franca accedono ai benefici ed alle agevolazioni previste dalla legislazione nazionale per le aziende esportatrici, nonché ai benefici, alle agevolazioni fiscali e previdenziali previste dalla legislazione nazionale e comunitaria in materia di sviluppo del Mezzogiorno, e di incentivazione all'imprenditoria giovanile e femminile.
        2. Per le merci immesse definitivamente nell'ambito doganale comunitario è consentito il differimento fino a sei mesi del pagamento dei diritti doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.
        3. Per le imprese e le società operanti esclusivamente nella zona franca è applicata un'imposta forfetaria sul reddito pari al 12 per cento complessivo.
        4. Gli utili di esercizio reinvestiti dalle imprese nella zona franca godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi, nazionali o locali, per un periodo di venti anni.
        5. Nel primo comma dell'articolo 129 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nei confronti delle navi in transito che sostino esclusivamente per imbarcare generi costituenti provviste o dotazioni di bordo destinate alle navi medesime".


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante fondi propri della regione Sicilia di cui alla legge regionale 27 febbraio 1950, n. 13, e successive modificazioni, nonché mediante trasferimenti da parte dello Stato valutati in lire 20 miliardi per l'anno 2001.
        2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
        3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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