XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 228
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
riprende un analogo testo presentato nella precedente
legislatura, mirante a sanare una grave sperequazione
verificatasi in danno del personale già dipendente
dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, poi
trasformata in Ente Ferrovie dello Stato, cessato dal servizio
nel periodo compreso tra il 1981 ed il 1995 ed escluso dai
benefici derivanti dai rinnovi contrattuali del medesimo
periodo, in virtù di una legislazione sul pubblico impiego che
ha optato per comparti separati, riconoscendo a fatica quanto
dovuto in base alle leggi quadro di settore ed alle sentenze
dei massimi organi giurisprudenziali.
Per risolvere tali contrasti è dovuta intervenire
ripetutamente la magistratura ordinaria e quella
amministrativa, mentre la Corte di cassazione, con sentenza 2
giugno 1977, n. 2249, stabiliva che: "(...) Le parti
contraenti degli accordi triennali per il personale del
pubblico impiego non hanno la disponibilità di escludere dai
miglioramenti i soggetti in servizio alla data iniziale di
vigenza dell'accordo e collocati in quiescenza nel triennio di
validità".
In armonia con quanto dettato dalla Corte di cassazione,
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, III sezione,
con ordinanza 27 maggio 1985, n. 622, disponeva che: "(...)
Destinatari degli accordi sono poi tutti quelli in servizio
alla data di inizio della validità dei contratti sia che
rimangono in servizio nell'intero triennio, sia che vengano
collocati in quiescenza; l'eventuale scaglionamento nel tempo
del pagamento dei benefici riguarda solo gli effetti e la
decorrenza degli stessi".
Dopo lungo contendere e su proposta e richieste degli
interessati, la contrattazione recepiva tali principi: si
vedano il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987, n. 209 (articolo 32), per il comparto scuola, il decreto
del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266
(articolo 52), per il personale dipendente dai Ministeri, ed
il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n.
269 (articolo 51), per il personale dipendente dalle aziende e
dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
Successivamente, con l'articolo 5, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 (relativo
al contratto 1988-1990) talune disposizioni del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 209 del 1987 erano
modificate, poiché si prescriveva che: "In ottemperanza al
disposto dell'articolo 13 della legge quadro 29 marzo 1983, n.
93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del
presente decreto sono corrisposti integralmente alle scadenze
previste dall'articolo 2 e nelle percentuali di cui
all'articolo 4 al personale comunque cessato dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale". Tale
clausola è stata successivamente recepita nei rinnovi
contrattuali di tutti i comparti e per i ferrovieri nel
contratto collettivo nazionale di lavoro 1990-1992.
Ma l'esultanza dei lavoratori per i risultati positivi
conseguiti dopo lunghi anni di lotte, sia giudiziarie che
politiche, comincia a smorzarsi subito quando il Ministero del
tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con suoi
provvedimenti autonomi, diramati con circolari, di fatto
annulla tali conquiste o per lo meno le rende inefficaci.
Infatti, con la circolare n. 72 del 15 febbraio 1987, diramata
a tutte le amministrazioni dello Stato ed alle direzioni
provinciali del tesoro per dettare le norme sulla perequazione
automatica per le pensioni pubbliche, ai sensi dell'articolo
21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si stabilisce che:
"Ai fini della corretta applicazione provvedimenti riguardanti
personale statale collocato a riposo periodo vigenza
contrattuale triennio 1985-1987 ed avente titolo a trattamento
di quiescenza, importi pensione decorrenti dal 1^ gennaio 1987
e dal 1^ gennaio 1988, in quanto commisurati a nuove e più
elevate basi pensionabili, dovranno essere attribuiti in
sostituzione importi pensione in godimento rispettivamente al
31 dicembre 1986 e 31 dicembre 1987, comprensivi aumenti
perequativi nel frattempo concessi che resteranno pertanto
assorbiti".
Tale disposizione è subito applicata a tutti i pubblici
comparti, compreso quello dei ferrovieri per i quali
l'articolo 21 della legge n. 210 del 1985 stabilisce che il
trattamento di previdenza continua ad essere regolamentato
dalle norme in vigore fino a che non si addiverrà alla riforma
pensionistica.
E' manifesto, quindi, che gli effetti di una norma, fatta
allo scopo di riconoscere un diritto patrimoniale al
lavoratore che è posto in quiescenza nell'arco del contratto
triennale, sono inspiegabilmente modificati da una circolare
che, di fatto, annulla le finalità della norma stessa.
O tutto il contratto o la perequazione, è detto, senza
alcuna motivazione. Noi crediamo che il lavoratore abbia
diritto all'uno ed all'altro beneficio in quanto, come
affermato da numerose sentenze, la dilazione degli aumenti
nell'arco dei tre anni nasce da una pura esigenza di cassa.
Quindi, giuridicamente, gli aumenti sono da considerare come
se fossero stati corrisposti tutti nel primo giorno di inizio
del contratto e, pertanto, suscettibili degli aumenti per
perequazione ai sensi della legge n. 730 del 1983 verificatisi
nel corso del triennio. Non solo, ma i suddetti provvedimenti
legislativi hanno subìto una nuova interpretazione limitativa
da parte del Ministero del tesoro, con pesanti riflessi sia
sulla funzione che sull'efficacia nei rapporti dell'indennità
di buonuscita. Infatti, sempre con circolare del medesimo
Ministero, la n. 12954 del 7 luglio 1989, si è autonomamente
stabilito che la unicità dei contratti, nell'arco del
triennio, doveva intendersi limitata ai soli fini
pensionistici e non anche a quelli della buonuscita. Si tratta
di una affermazione subito contestata giudiziariamente ed
infatti a tutt'oggi già ammontano a diverse decine le sentenze
favorevoli ai lavoratori che hanno visto riconosciuto il loro
diritto al ricalcolo della buonuscita comprensiva degli
aumenti contrattuali triennali. Si vedano, ad esempio, la
sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, III
sezione, n. 302 del 1992, nonché le sentenze del Pretore di
Roma n. 104403/1991 del 10 gennaio 1992, n. 108192/1991 del 15
maggio 1992, e numerose altre che si sono nel frattempo
succedute.
Pertanto, lo scopo della presente proposta di legge è
quello di dirimere dubbi ed interpretazioni difformi dallo
spirito delle disposizioni enunciate. Essa, infine, persegue
anche una finalità economica, perché annullerebbe tutta la
massa di pendenze giudiziarie, sempre più numerose, che hanno
un costo di rilevanza non trascurabile, oltre a rendere un
dovuto atto di giustizia ai pensionati ferrovieri che sono in
attesa di vedere riconosciuto un loro diritto.
All'articolo 1 della proposta di legge si stabilisce che
il personale già dipendente della Azienda autonoma delle
Ferrovie dello Stato, poi Ente Ferrovie dello Stato, cessato
dal servizio nella vigenza di uno dei contratti triennali
succedutisi dal 1981 al 1995, ha diritto al trattamento di
pensione calcolato sull'importo effettivamente corrisposto
alla data di cessazione dal servizio e nelle misure e con le
decorrenze stabilite dalle disposizioni emanate nell'arco del
triennio.
All'articolo 2 si dispone che gli aumenti stipendiali
concessi dopo il collocamento in quiescenza, ma durante la
vigenza contrattuale triennale, sono validi sia per il
ricalcolo della pensione sia per il trattamento di fine
rapporto (buonuscita).
All'articolo 3 si prevede che gli aumenti stipendiali
concessi dopo il collocamento in quiescenza e durante la
vigenza contrattuale sono cumulabili con gli aumenti
perequativi delle pensioni, di cui all'articolo 21 della legge
27 dicembre 1983, n. 730, che non sono riassorbiti,
contrariamente a quanto stabilito dalla circolare della
Ragioneria generale dello Stato n. 72 del 15 febbraio 1987.
L'articolo 4 dispone che i giudizi pendenti aventi ad
oggetto l'applicabilità dei benefici nell'arco di vigenza dei
contratti di cui all'articolo 1 sono dichiarati estinti
d'ufficio.
L'Associazione nazionale ferrovieri da anni si batte per
il riconoscimento di quanto dovuto al personale andato in
quiescenza tra il 1981 ed il 1995: credo sia giunto il momento
di sanare incongruità ed ingiustizie prodottesi nel passato
quando non sempre si è riusciti ad armonizzare crescita ed
equilibrio di bilancio, modernizzazione e tutela di diritti
acquisiti. Questa proposta di legge vuole assicurare quella
ricomposizione tra equità e sviluppo che contraddistingue la
rotta dell'agire politico del centrosinistra.