XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 228




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato, nonché delle Ferrovie dello Stato Spa, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1^ gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, con diritto al trattamento di quiescenza, i benefìci economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure e con le decorrenze previste dagli aumenti dilazionati nell'arco del triennio per il personale in servizio, ai sensi delle disposizioni citate nel presente articolo.


Art. 2.

        1. I benefìci contrattuali di cui all'articolo 1 sono validi sia per il trattamento di quiescenza sia per la liquidazione dell'indennità di buonuscita di cui all'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829.


Art. 3.

        1. I benefìci di cui all'articolo 1 si sommano agli incrementi perequativi delle pensioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nel frattempo concessi e che non siano riassorbiti.
        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai ferrovieri cessati dal servizio entro il 1^ novembre 1992, i quali avranno diritto al ricalcolo della pensione con le modalità di cui al medesimo comma con l'inclusione dei benefìci di cui all'articolo 37 punto 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1990-1992.


Art. 4.

        1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefìci previsti nell'arco di vigenza dei contratti di cui all'articolo 1, comunque denominati, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.


Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 6.

        1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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