XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 228
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma
delle Ferrovie dello Stato, e successivamente dall'Ente
Ferrovie dello Stato, nonché delle Ferrovie dello Stato Spa,
che sia comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra
il 1^ gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, con diritto al
trattamento di quiescenza, i benefìci economici relativi alla
progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n.
804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive
modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n.
54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione
dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati per i trienni 1987-1989,
1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto sul trattamento ordinario
di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi
effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal
servizio e nelle misure e con le decorrenze previste dagli
aumenti dilazionati nell'arco del triennio per il personale in
servizio, ai sensi delle disposizioni citate nel presente
articolo.
Art. 2.
1. I benefìci contrattuali di cui all'articolo 1 sono
validi sia per il trattamento di quiescenza sia per la
liquidazione dell'indennità di buonuscita di cui all'articolo
14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829.
Art. 3.
1. I benefìci di cui all'articolo 1 si sommano agli
incrementi perequativi delle pensioni di cui all'articolo 21
della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nel frattempo concessi e
che non siano riassorbiti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai
ferrovieri cessati dal servizio entro il 1^ novembre 1992, i
quali avranno diritto al ricalcolo della pensione con le
modalità di cui al medesimo comma con l'inclusione dei
benefìci di cui all'articolo 37 punto 4, del contratto
collettivo nazionale di lavoro 1990-1992.
Art. 4.
1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefìci
previsti nell'arco di vigenza dei contratti di cui
all'articolo 1, comunque denominati, sono dichiarati estinti
d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I
provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato
restano privi di effetto.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e delle
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.