XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 227
Onorevoli Colleghi! - Da tempo è noto il nesso che lega
la crisi della coscienza religiosa comune, derivante dal
materialismo agnostico che pervade sempre più le società
occidentali, al proliferare di sette e movimenti sedicenti
religiosi. L'esigenza di spiritualità dell'uomo può trovare
sbocco in forme anomale e in gruppi o persone che sembrano
assicurare un contatto con la realtà trascendente più diretto.
Il fenomeno si va estendendo anche in Italia, nazione
tradizionalmente e solidamente cattolica, con il proliferare
di forme associative dedite a culti di vario tipo o sedicenti
depositarie di conoscenze e verità pseudo universali.
E' pur vero che nel nostro Paese si è ben lontani dalle
mostruosità compiute da sedicenti movimenti religiosi
d'oltremare; basti ricordare l'autoavvelenamento di 911 membri
del "Tempio del popolo" del "reverendo" Jim Jones (Guyana,
1978), o il suicidio di 39 appartenenti della setta
"Heaven's gate" intenzionati a liberare i propri "corpi
astrali" per essere ospitati a bordo di una astronave celata
nella coda della cometa Hale Bopp (California, 1977), o
il rogo della fattoria nella quale morirono, dopo 51 giorni di
resistenza alla polizia, 84 fedeli del profeta Davis Koresh
(Texas, 1993), o - ancora più preoccupante per le conseguenze
immediate sulla società civile - l'attentato con gas nervino
nella metropolitana di Tokyo ad opera dei seguaci di Shoho
Asahara (11 morti, maggio 1995).
Inoltre, giova ricordare come taluni segnali di allarme
sono posti periodicamente all'attenzione della pubblica
opinione, in particolare per quel che riguarda il proliferare
di gruppi dediti al culto di Satana tramite le cosiddette
"messe nere". I gruppi satanisti si concentrano a Roma e a
Torino, città dalle quali di tanto in tanto si ha notizia di
ritrovamenti di tracce di riti con sacrifici animali o di
abusi sessuali a danno di minori o di donne ridotte in stato
di trance. Preoccupa la pubblica opinione il
proselitismo aggressivo con cui alcuni gruppi religiosi
affascinano gli elementi più deboli ed indifesi della società,
i patrimoni dei quali spesso sono prosciugati in favore di non
meglio definiti "santoni". Al riguardo, basti citare il caso
di "mamma Ebe", fondatrice dell'ordine "Pia unione di Gesù
misericordioso", mai riconosciuto dalla Chiesa, che gestiva
una quindicina di istituti in tutta Italia, frutto delle
spoliazioni a danno dei malcapitati caduti nella sua rete:
arrestata nell'aprile 1984, fu condannata per associazione a
delinquere, truffa, sequestro di persona, abbandono di malati
ed abusivo esercizio della professione medica.
Preoccupa ancora di più il vuoto morale e culturale che
coinvolge non limitati strati sociali, ma in primis
numerosi giovani, rendendoli facile preda di credenze
dissennate ed autori più o meno consapevoli di gesti anche
omicidi apparentemente inspiegabili.
La relazione consegnata nel febbraio 1998 al Ministro
dell'interno dalla Direzione centrale della polizia di
prevenzione sul tema "Sette sataniche e nuovi movimenti
religiosi in Italia", pur discutibile per tanti aspetti e
per le numerose generalizzazioni, forniva un ampio elenco ed
individuava una serie di pericoli insiti nella attività di
alcuni gruppi minori e chiaramente fuorilegge:
a) l'utilizzo di meccanismi subliminali di
fascinazione, di sostanze stupefacenti e di altri metodi
scientificamente studiati per limitare la libertà di
autodeterminazione dei seguaci e per irretirne di nuovi; lo
scopo è quello di aggirare le difese psichiche della persona
inducendola ad un atteggiamento acritico, all'obbedienza
cieca, alla vergogna di sé ove intenda liberarsi da un vincolo
opprimente;
b) l'interesse all'arricchimento personale dei
capi carismatici, spesso soggetti truffaldini mossi da intenti
speculativi, che si realizza con l'esazione, anche forzata, di
contributi, la vendita di merci e di servizi fittizzi;
c) il celare, dietro un'apparenza rispettabile ed
al di là dei fini dichiarati, una condotta illecita o
immorale, perseguendo obiettivi diversi da quelli dichiarati,
compresi piani eversivi o destabilizzanti;
d) la propugnazione di dottrine connotate da
elementi fortemente mistici o irrazionali, con la conseguenza
di spingere gli adepti a comportamenti devianti o pericolosi
per la sicurezza pubblica.
La relazione pecca nel quantificare in circa 80 mila il
numero di fedeli o di adepti dei nuovi movimenti religiosi e
dei movimenti magico-esoterici, poiché vi inserisce culti o
movimenti di matrice cristiana, quali gli avventisti o i
testimoni di Geova, con i quali si è giunti alla stipula di
un'intesa con lo Stato o si potrà addivenire a forme di tutela
legislativa (si ricordi il testo in materia di libertà
religiosa, licenziato dalla Commissione Affari costituzionali
della Camera nella precedente legislatura - A.C. 3947).
Escludendo dal computo anche alcune migliaia di fedeli delle
grandi religioni orientali, può quantificarsi il numero di
seguaci di sette, movimenti esoterici o magici in un numero
tra i 20 ed i 25 mila.
Questa confusione tra chi ha deciso di appartenere in
piena libertà ad una religione minore o semplicemente diversa
e l'adepto succube di una setta rappresenta in pieno la
difficoltà di costruire un sistema di tutela del cittadino che
sia rispettoso delle libertà garantite dagli articoli 18
(libertà di associazione, salvo le associazioni segrete) e 19
(libertà religiosa) della Costituzione. La stessa definizione
di "setta" costituisce una difficoltà non facilmente
sormontabile.
Premeva altresì offrire agli inquirenti ad ai cittadini
degli strumenti non forcaioli, ma di efficacia immediata, che
non fossero le mere dichiarazioni di intenti della solita
commissione di inchiesta.
La presente proposta di legge è composta da cinque
articoli.
Con l'articolo 1 si equiparano alle associazioni segrete
definite dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17, i movimenti
sedicenti religiosi, esoterici o magici. Si tratta di un
tentativo di definizione amplissimo, adattabile al variegato
mondo oggetto del nostro esame: ove ricorrano criteri di
segretezza, interna od esterna, connessi a finalità o atti o
ritualità contrari alla legge ed al buon costume, nonché
lesivi della dignità e dei diritti della persona, sono
adottate le misure previste dalla citata legge n. 17 del 1982:
punibilità, salvo altri reati, fino a cinque anni di
reclusione per i promotori, scioglimento e confisca dei beni,
interdizione dai pubblici uffici, sospensione dei pubblici
dipendenti in attesa della definizione del procedimento.
L'articolo 2 sostituisce l'articolo 643 del codice penale,
riconoscendo come reato autonomo non solo la circonvenzione di
persone incapaci, ma anche quella di persone temporaneamente
incapaci, a cagione di particolari condizioni psichiche anche
temporanee o procurate. Si tenta, in sostanza, di contrastare
il sempre più sofisticato uso di tecniche idonee ad
affievolire la coscienza e di conseguenza la capacità
giuridica dei cittadini più esposti alle suggestioni magiche,
sataniche o esoteriche. Si tenta peraltro di dare una
soluzione al (presunto) vuoto lasciato dalla dichiarazione di
incostituzionalità del reato di plagio (articolo 603 del
codice penale, sentenza della Corte costituzionale n. 96 del
1981), la cui dizione era affetta da un'estrema
indeterminatezza e del quale si conosce un'unica applicazione
nel corso della sua storia (il famoso caso Braibanti, negli
anni sessanta).
L'articolo 3 è mutuato dal testo originario della riforma
relativa ai reati di violenza sessuale concernente la
possibilità di costituzione di parte civile delle
associazioni. Anche se tale possibilità non fu poi trasferita
nel testo di legge, spesso si assiste alla costituzione di
parte civile di associazioni nei processi per violenza
sessuale. Ci sembra opportuno riproporlo in quest'ambito in
considerazione delle difficoltà che i malcapitati adepti di
talune sette incontrano per uscire dal giro. Il sostegno viene
loro assicurato dalle associazioni che abbiano per loro scopo
la tutela della dignità e dei diritti della persona.
L'articolo 4 prevede l'adozione di uno strumento di
controllo contabile per tutte le associazioni religiose,
culturali, assistenziali, di promozione sociale e di
formazione e di valorizzazione della persona, consistente nel
deposito, presso il Ministero dell'interno, del bilancio
certificato ove il patrimonio o le entrate superino i 2
miliardi di lire. Questo obbligo si aggiunge a quello di
certificazione tramite revisori contabili già previsto per le
medesime associazioni dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973. I commi 2 e 3 dell'articolo
20-ter del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, introdotto dall'articolo 4 della
proposta di legge, fanno comunque salvi accordi diversi già
raggiunti con la Chiesa cattolica e con altre confessioni
religiose.
All'articolo 5, infine, si dispone che presso il Ministero
dell'interno sia istituito un Osservatorio permanente sulle
sette religiose e sui nuovi movimenti esoterici o magici.
L'Osservatorio, che è posto alle dirette dipendenze del
Ministro dell'interno ed è presieduto dal Ministro stesso o da
un sottosegretario di Stato da lui delegato, può utilizzare
anche l'apporto di studiosi ed esperti del fenomeno.
L'Osservatorio collabora con i corrispondenti uffici di
amministrazioni statali estere ai fini della necessaria
cooperazione internazionale per operazioni di controllo e di
repressione di attività illecite poste in essere dalle
sette.
Il Ministro dell'interno promuove campagne informative
nazionali su eventuali pericoli derivanti dalle attività delle
sette religiose o da nuovi movimenti esoterici.
Onorevoli colleghi, le misure previste nella presente
proposta di legge non pretendono di essere perfette o
esaustive. Esse però possono rappresentare una prima risposta,
ulteriormente raffinabile, al dilagare di un fenomeno che
mette in pericolo la salute mentale e talvolta anche quella
fisica, nonché il patrimonio di una fascia crescente di
cittadini. Pertanto, si auspicano il sollecito esame e la
rapida approvazione.