XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 227




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Sono equiparati alle associazioni segrete di cui alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, i movimenti sedicenti religiosi, esoterici o magici che, occultando la propria esistenza, ovvero tenendo segrete le proprie attività o rendendo sconosciuti, in tutto o in parte o anche reciprocamente, gli associati, perseguono le proprie finalità mediante atti o riti contrari alla legge ed al buon costume, nonché lesivi della dignità e dei diritti della persona.


Art. 2.

        1. L'articolo 643 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 643. - (Circonvenzione di persone incapaci o temporaneamente incapaci)- Chiunque per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o dell'inesperienza di un minore, ovvero abusando dello stato di soggezione o dello stato di infermità o deficienza psichica, anche temporanea o procurata, di una persona, ovvero abusando delle condizioni di un soggetto interdetto o inabilitato o che versi in condizioni fisiche o psichiche tali da comportarne inabilitazione o interdizione, lo induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni".


Art. 3.

        1. Dopo l'articolo 643 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 643-bis.- (Partecipazione al processo di associazioni).- Le associazioni costituite con atto pubblico da almeno due anni, che hanno tra i loro scopi la tutela della dignità e dei diritti della persona, possono intervenire nei procedimenti avviati ai sensi dell'articolo 643 per presentare memorie, indicare elementi di prova, chiedere al pubblico ministero, con istanza motivata, di proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento.
        Durante le indagini preliminari le associazioni di cui al primo comma possono assistere al compimento degli atti cui ha diritto di partecipare il difensore di parte civile; nel dibattimento hanno facoltà di partecipare all'interrogatorio dell'imputato, della persona offesa e dei testimoni, all'esame dei periti e dei consulenti tecnici e di concludere in ordine alle responsabilità.
        L'intervento e le attività di cui al primo comma sono esercitati a mezzo di un difensore cui sono dati gli stessi avvisi spettanti al difensore di parte civile. L'intervento è subordinato al consenso della persona offesa o di chi ne ha la legale rappresentanza; il consenso non può essere dato a più di una associazione e può essere revocato in ogni momento. L'intervento deve avvenire nei termini e con la forma previsti dal codice di procedura penale per la costituzione di parte civile. Il consenso e l'eventuale revoca da parte della persona offesa sono manifestati al magistrato competente per il procedimento".


Art. 4.

        1. Dopo l'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 20-ter.- (Obblighi di rendicontazione delle associazioni).- 1. Per le associazioni religiose, assistenziali, di promozione sociale e di formazione e di valorizzazione della persona, qualora il patrimonio o le entrate a qualsiasi titolo superino l'ammontare di 2 miliardi di lire, ammontare aggiornato annualmente sulla base della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato annualmente dall'Istituto centrale di statistica, il bilancio deve essere depositato presso il Ministero dell'interno, accompagnato da una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.
            2. Sono fatte salve le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
            3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205".


Art. 5.

        1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un Osservatorio permanente sulle sette religiose e sui nuovi movimenti esoterici o magici, di seguito denominato "Osservatorio".
        2. L'Osservatorio ha il compito di acquisire ed elaborare dati sull'ampiezza, le caratteristiche e l'evoluzione del fenomeno di cui alla presente legge. L'Osservatorio è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'interno ed è presieduto dal Ministro stesso o da un sottosegretario di Stato da lui delegato, ed è composto da funzionari o ufficiali designati dalla Direzione generale della pubblica sicurezza, da ufficiali designati dal Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché da funzionari designati dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per la solidarietà sociale. L'Osservatorio può utilizzare anche l'apporto di studiosi ed esperti del fenomeno.
        3. L'Osservatorio, avvalendosi anche degli uffici territoriali del Governo e delle amministrazioni locali, può richiedere informazioni alle amministrazioni statali e regionali, nonché all'autorità giudiziaria, che sono tenute a trasmetterle, salvo i divieti disposti per legge.
        4. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nel controllo e nella repressione delle attività illecite poste in essere dalle sette religiose, l'Osservatorio collabora con i corrispondenti uffici di amministrazioni statali estere, avvalendosi anche dell'organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol). L'Osservatorio cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali interessati allo studio ed al controllo del fenomeno delle sette religiose.
        5. Il Ministro dell'interno trasmette annualmente al Parlamento una relazione sul fenomeno delle sette religiose e sull'attività dell'Osservatorio.
        6. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, promuove campagne informative nazionali sui possibili pericoli derivanti dall'attività delle sette religiose e dei nuovi movimenti esoterici o magici. Le campagne sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica, nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telematici e telefonici di informazione, consulenza ed assistenza. Le campagne sono finanziate nella misura massima di lire 5 miliardi annue.
        7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in lire 5 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
        8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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