XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 227
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Sono equiparati alle associazioni segrete di cui alla
legge 25 gennaio 1982, n. 17, i movimenti sedicenti religiosi,
esoterici o magici che, occultando la propria esistenza,
ovvero tenendo segrete le proprie attività o rendendo
sconosciuti, in tutto o in parte o anche reciprocamente, gli
associati, perseguono le proprie finalità mediante atti o riti
contrari alla legge ed al buon costume, nonché lesivi della
dignità e dei diritti della persona.
Art. 2.
1. L'articolo 643 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 643. - (Circonvenzione di persone incapaci o
temporaneamente incapaci)- Chiunque per procurare a sé o
ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o
dell'inesperienza di un minore, ovvero abusando dello stato di
soggezione o dello stato di infermità o deficienza psichica,
anche temporanea o procurata, di una persona, ovvero abusando
delle condizioni di un soggetto interdetto o inabilitato o che
versi in condizioni fisiche o psichiche tali da comportarne
inabilitazione o interdizione, lo induce a compiere un atto,
che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri
dannoso, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la
multa da lire un milione a lire dieci milioni".
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 643 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 643-bis.- (Partecipazione al processo di
associazioni).- Le associazioni costituite con atto
pubblico da almeno due anni, che hanno tra i loro scopi la
tutela della dignità e dei diritti della persona, possono
intervenire nei procedimenti avviati ai sensi dell'articolo
643 per presentare memorie, indicare elementi di prova,
chiedere al pubblico ministero, con istanza motivata, di
proporre impugnazione contro la sentenza di
proscioglimento.
Durante le indagini preliminari le associazioni di cui al
primo comma possono assistere al compimento degli atti cui ha
diritto di partecipare il difensore di parte civile; nel
dibattimento hanno facoltà di partecipare all'interrogatorio
dell'imputato, della persona offesa e dei testimoni, all'esame
dei periti e dei consulenti tecnici e di concludere in ordine
alle responsabilità.
L'intervento e le attività di cui al primo comma sono
esercitati a mezzo di un difensore cui sono dati gli stessi
avvisi spettanti al difensore di parte civile. L'intervento è
subordinato al consenso della persona offesa o di chi ne ha la
legale rappresentanza; il consenso non può essere dato a più
di una associazione e può essere revocato in ogni momento.
L'intervento deve avvenire nei termini e con la forma previsti
dal codice di procedura penale per la costituzione di parte
civile. Il consenso e l'eventuale revoca da parte della
persona offesa sono manifestati al magistrato competente per
il procedimento".
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 20-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 20-ter.- (Obblighi di rendicontazione
delle associazioni).- 1. Per le associazioni
religiose, assistenziali, di promozione sociale e di
formazione e di valorizzazione della persona, qualora il
patrimonio o le entrate a qualsiasi titolo superino
l'ammontare di 2 miliardi di lire, ammontare aggiornato
annualmente sulla base della variazione percentuale del valore
medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati rilevato annualmente dall'Istituto
centrale di statistica, il bilancio deve essere depositato
presso il Ministero dell'interno, accompagnato da una
relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori
iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. Sono fatte salve le disposizioni che danno
attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo
comma, della Costituzione.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205".
Art. 5.
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un
Osservatorio permanente sulle sette religiose e sui nuovi
movimenti esoterici o magici, di seguito denominato
"Osservatorio".
2. L'Osservatorio ha il compito di acquisire ed elaborare
dati sull'ampiezza, le caratteristiche e l'evoluzione del
fenomeno di cui alla presente legge. L'Osservatorio è posto
alle dirette dipendenze del Ministro dell'interno ed è
presieduto dal Ministro stesso o da un sottosegretario di
Stato da lui delegato, ed è composto da funzionari o ufficiali
designati dalla Direzione generale della pubblica sicurezza,
da ufficiali designati dal Comando generale del Corpo della
Guardia di finanza, dal Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, nonché da funzionari designati dal Ministro della
giustizia, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per
la solidarietà sociale. L'Osservatorio può utilizzare anche
l'apporto di studiosi ed esperti del fenomeno.
3. L'Osservatorio, avvalendosi anche degli uffici
territoriali del Governo e delle amministrazioni locali, può
richiedere informazioni alle amministrazioni statali e
regionali, nonché all'autorità giudiziaria, che sono tenute a
trasmetterle, salvo i divieti disposti per legge.
4. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale
nel controllo e nella repressione delle attività illecite
poste in essere dalle sette religiose, l'Osservatorio
collabora con i corrispondenti uffici di amministrazioni
statali estere, avvalendosi anche dell'organizzazione
internazionale della polizia criminale (Interpol).
L'Osservatorio cura, altresì, i rapporti con gli organismi
internazionali interessati allo studio ed al controllo del
fenomeno delle sette religiose.
5. Il Ministro dell'interno trasmette annualmente al
Parlamento una relazione sul fenomeno delle sette religiose e
sull'attività dell'Osservatorio.
6. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per la solidarietà sociale, promuove campagne informative
nazionali sui possibili pericoli derivanti dall'attività delle
sette religiose e dei nuovi movimenti esoterici o magici. Le
campagne sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione
radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa
quotidiana e periodica, nonché attraverso pubbliche affissioni
e servizi telematici e telefonici di informazione, consulenza
ed assistenza. Le campagne sono finanziate nella misura
massima di lire 5 miliardi annue.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6,
valutato in lire 5 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.