XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 225




        Onorevoli Colleghi! - Le tensioni etniche sfociate agli inizi degli anni '90 nel conflitto jugoslavo hanno avuto come conseguenza gravissima, ma seminascosta dal clamore del conflitto, la fuga nel nostro Paese di migliaia di persone di origine "Rom" (letteralmente: "uomo libero"), nome con il quale le etnie di origine zingaresca identificano se stesse. Il totale di questi arrivi ha raggiunto le 35 mila unità, che si sono aggiunte agli oltre 60 mila zingari da tempo presenti nel nostro territorio, aggravandone la già precaria situazione.
        Senza considerare la situazione giuridica assolutamente incerta in cui sono stati tenuti per molto tempo i profughi provenienti dalla ex-Jugoslavia, ed in particolare gli zingari che, in virtù delle persecuzioni subite da tutti i partecipanti al conflitto, avrebbero avuto diritto allo status di rifugiato, le condizioni materiali in cui essi si sono venuti a trovare e si trovano tuttora sono terribili.
        Le associazioni di volontariato di settore hanno da tempo informato le autorità preposte che gli insediamenti sorti ad esempio lungo il fiume Reno in Emilia versano in condizioni paragonabili a quelle delle "favelas" brasiliane, tra cumuli di spazzatura, acque putride e assenza di servizi. Non fa meraviglia che la mortalità infantile sia elevatissima. I volontari segnalano anche il generale abbrutimento di questi gruppi, in contrasto con la dignitosa povertà della loro vita precedente, ma nonostante ciò sottolineano il loro terrorizzato rifiuto alla prospettiva di essere ricondotti nelle terre di origine.
        Gli zingari: un nome che a molti cittadini dà un senso di fastidio e di astio spesso malcelato, eppure un popolo che riesce a conservare un'identità ed una unità culturale da secoli, senza avere, anzi rifiutando, un proprio territorio. Un popolo da sempre ed ovunque perseguitato o alla meno peggio, tollerato a malincuore: espulsi dagli Stati, catturati per remare nelle galere, deportati nel Nuovo mondo; nel '600, a Milano come in Svezia, era possibile per legge ucciderli e privarli dei loro beni senza incorrere in alcun provvedimento. L'Olocausto hitleriano ne fece scomparire centinaia di migliaia: non sapremo mai la cifra esatta, poiché essi non esistevano per alcuna anagrafe.
        Al termine "zingaro", che pure è quello più corretto per definire la loro entità culturale e che pertanto usiamo nella presente proposta, è da sempre associato un significato spregiativo.
        Un'odio ed una intolleranza che hanno avuto probabilmente origine nella totale diversità della forma mentale e, di conseguenza, di visione del mondo, di impostazione della lingua e di comportamento, tra i popoli sedentari quali quelli europei ed i nomadi.
        Come sempre, intolleranza e isolamento nascono dalla diffidenza per la diversità e hanno come conseguenza i comportamenti devianti di coloro che sono oggetto di intolleranza; tali comportamenti ingenerano maggiore intolleranza ed isolamento, in un circolo perverso dal quale è difficile sfuggire con le proprie forze. Il singolo individuo, vivendo dalla nascita una simile emarginazione è al tempo stesso ottuso, astuto e sfuggente, restio ad accettare le regole generalmente condivise e nemico dell'autorità che le impone: in definitiva, socialmente pericoloso.
        A ben vedere, la reazione della nostra società di fronte ai modi di operare di una parte degli zingari è simile a quella delle società del '600, come simili ai provvedimenti della stessa epoca (ed altrettanto deprecabili) sono le severe leggi da più parte invocate.
        Con ciò non si vuol dire che sia ammissibile indurre o costringere minorenni all'accattonaggio: non è ammissibile una "tradizione" di questa natura. Né che siano del tutto false le accuse di illegalità diffusa rivolte agli zingari nostrani. Chi ha dei figli avvampa di rabbia nel vedere quei fagottini di stracci al collo di madri altrettanto miserande che chiedono l'elemosina esibendoli qualsiasi tempo faccia; e trema nel constatare come quei bimbi non siano mai svegli, ma sempre persi in un sonno innaturale.
        Se da un lato è assolutamente necessario che la nostra società impari a conoscere e a tollerare la diversità, dall'altro sono assolutamente inammissibili pratiche che rechino offesa a persone innocenti o che violino i diritti fondamentali della persona umana. Questa verità che sembra elementare scompare nel dialogo tra sordi attualmente in corso tra le parti in causa: gli uni rimarcano la tendenza all'illegalità e invocano repressione o deportazione; gli altri negano importanza e spessore alla devianza, reclamando un improbabile "tutto subito".
        La presente proposta di legge parte da presupposti diversi, in un difficile tentativo di mediazione che potrebbe esemplificarsi in questo modo: la società civile riconosce i suoi errori ed intende correggerli; ciò fatto si richiede alla controparte debole di correggere i propri. I riconoscimenti sono ampi e l'aiuto concreto, nella speranza che ben presto queste comunità così diverse da noi sappiano cavarsela da sole.
        L'articolo 1 detta i princìpi generali sui quali poggia l'intera proposta: riconoscimento del diritto al nomadismo ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. Si è inteso riconoscere tale diritto come valido per tutti, separandolo dalla tutela delle minoranze zingare. E' noto d'altro canto che esistono taluni piccoli gruppi di diversa etnia, ad esempio i "camminanti" siciliani, dediti al nomadismo.
        La proposta è impostata sotto forma di legge-quadro indirizzata alle regioni, senza peraltro alterare impianti già stabiliti in taluni casi già da quindici anni. Le regioni Piemonte, Veneto, Friuli, Toscana, Liguria, Lazio e Sardegna dispongono infatti da tempo di proprie norme in materia.
        Il comma 2 dell'articolo 1, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, prevede il riconoscimento quale minoranza linguistica di varie etnie zingare, in una definizione che si spera comprensiva di tutti i gruppi e sotto-gruppi. Si tratta di un riconoscimento importante ed innovativo se si considera che tutte le altre minoranze hanno un proprio territorio di riferimento.
        Il comma 3 consente agli zingari di origine extra-comunitaria di optare per lo status di apolide nelle forme riconosciute dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954, resa esecutiva con la legge 1^ febbraio 1962, n. 306. Tale possibilità, regolamentata dal successivo articolo 10 della proposta di legge, è estesa anche agli appartenenti alle etnie zingare di origine italiana.
        Le norme contenute negli articoli da 2 a 7 dettano disposizioni sull'esercizio del diritto al nomadismo.
        In particolare, l'articolo 2 prevede, ricalcando ampiamente le già vigenti disposizioni regionali, la creazione di aree di sosta, nelle quali è possibile permanere per sei mesi, e di transito, nelle quali il periodo di sosta non può essere superiore a dieci giorni. L'articolo detta disposizioni generali sulle attrezzature che devono essere disponibili, sulla collocazione delle stesse in luoghi che consentano l'accesso ai servizi pubblici e non emarginino socialmente coloro che vi risiedono.
        Nell'articolo 3 si prevedono i criteri di gestione delle aree e della partecipazione degli utenti alle spese ed alla gestione delle stesse. Il comma 2 demanda ai comuni, anche tramite le associazioni di volontariato riconosciute, il compito di assicurare il funzionamento delle aree. Il comma 3 affida alle associazioni l'importantissimo compito di porsi come tramite tra i nomadi e le istituzioni, evitando un confronto che potrebbe divenire stridente. Ad esse, infatti, è affidato il compito di informare sul complesso dei diritti riconosciuti e degli obblighi.
        Con l'articolo 4 si tenta di dare soluzione allo scottante problema della scolarizzazione dei minori, prevedendo l'istituzione di appositi corsi di formazione scolastica, che potranno anche essere tenuti nei campi medesimi. A tale scopo già nel precedente articolo 2 era previsto che la sosta poteva superare i sei mesi in caso di minore scolarizzato. Al termine dei corsi saranno rilasciati attestati validi per il lavoro e per il prosieguo degli studi. I commi 4 e 5 dell'articolo prevedono facilitazioni e sostegni per l'ingresso nel normale circuito scolastico. L'ultimo comma si preoccupa di predisporre strumenti di controllo per l'esercizio del diritto allo studio da parte dei minori.
        L'articolo 5 prevede una riserva di fondi e di posti nei corsi regionali di formazione professionale per gli utenti dei campi sosta, allo scopo di superare le difficoltà che essi incontrano qualora desiderino inserirsi nel mondo del lavoro. Il comma 2 istituisce in ogni camera di commercio un ufficio tramite il quale siano semplificate al massimo tutte le procedure per l'iscrizione ed il disbrigo delle pratiche necessarie per lo svolgimento di un'attività artigianale ed autonoma.
        Da più parti si è osservato come l'analfabetismo sia assai diffuso tra i nomadi adulti: l'ultimo comma dell'articolo 5 prevede, a richiesta di un minimo di utenti, l'istituzione di appositi corsi di alfabetizzazione.
        L'articolo 6 detta norme per favorire l'accesso al diritto alla casa per i nomadi che lo richiedono.
        Nell'articolo 7 sono previsti taluni obblighi per gli utenti ed in particolare: l'obbligo di dichiarare le proprie generalità all'atto dell'accesso ai campi sosta; l'accesso ad un'area di sosta costituisce il titolo per l'iscrizione anagrafica presso il comune in cui sorge l'area. E' previsto l'obbligo di rispettare le disposizioni di legge relative ai campi ed è, infine, sancito il divieto di accesso ai campi di transito per i nuclei familiari che abbiano minori in età scolare.
        Nell'articolo 8 sono previste norme transitorie concernenti l'obbligo da parte delle regioni di chiudere tutti i campi e gli insediamenti non regolamentati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, nonché l'obbligo dell'invio di tutti i dati sui movimenti dei nomadi all'Osservatorio istituito con l'articolo 9.
        Gli articoli da 9 a 11 dettano disposizioni di tutela delle minoranze zingare.
        L'articolo 9 istituisce presso il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per il nomadismo e per la tutela delle minoranze zingare. In esso sono rappresentati sia gli zingari, sia le associazioni di settore, in particolare l'Associazione italiana zingari oggi e l'Opera nomadi. L'Osservatorio ha il compito di raccogliere ed elaborare tutti i dati relativi al fenomeno, di valutare l'efficacia della normativa di settore e di proporre al Parlamento le opportune modificazioni, tramite una propria relazione annuale.
        Con l'articolo 10 si tenta di dare soluzione a due dei problemi più spinosi connessi alla particolare natura delle etnie zingare: il riconoscimento dello status giuridico e la soluzione dei problemi relativi allo stato di famiglia. Oltre a quanto già detto in merito allo status di apolide, nel comma 2 si propone di concedere la cittadinanza italiana, in alternativa a detto status, a tutti coloro che risiedano da almeno venti anni nel nostro Paese.
        Nel comma 3 si dispone, in via del tutto eccezionale, di affidare la definizione degli status indicati alle dichiarazioni degli utenti.
        Nell'articolo 11, al termine di tutta una serie di adempimenti regionali, sono indicati i modi attraverso i quali procedere al censimento dei nomadi e degli appartenenti alle comunità zingare. Si tratta di un do ut des al quale, a parere del proponente, né lo Stato né gli appartenenti alle comunità nomadi possono esimersi. Le procedure sono similari a quelle di qualsiasi censimento, salvo il coinvolgimento delle associazioni rappresentate nell'Osservatorio, che in definitiva appaiono la chiave di volta del funzionamento dell'intero sistema. Si osservi che la copertura finanziaria dei costi del censimento non è indicata nell'articolo relativo alla copertura finanziaria del provvedimento a motivo del fatto che lo svolgimento di detto censimento è previsto per un anno successivo alla scansione triennale del bilancio dello Stato. Tuttavia, con l'approvazione della legge il Governo sarà obbligato, quando sarà il momento, al reperimento dei fondi necessari.
        Per il perseguimento delle finalità della legge, l'articolo 13 prevede uno stanziamento statale, da ripartire tra le regioni, in aggiunta agli stanziamenti da esse già previsti, pari a 40 miliardi di lire.
        Infine l'articolo 12, collocato nel capo IV recante "Ulteriori norme a tutela dei minori" prevede norme a tutela dei minori, a giudizio del proponente, di grande importanza e di valore estremamente simbolico. Posto al termine di un provvedimento di concreto aiuto sia attraverso la predisposizione di un quadro normativo di riferimento, sia attraverso l'individuazione di adeguati strumenti finanziari per gli aventi diritto (si valuti che tra stanziamenti regionali già vigenti, stanziamenti statali e riserve di legge siamo attorno ad una somma di oltre 100 miliardi di lire) e pur avendo un valore generale riferito a tutti coloro che risiedono in Italia, esso intende porre fine ad alcune pratiche nefande poste a volte in essere, si spera, per indigenza e per ignoranza, non solo dagli zingari, ma anche da talune fasce povere della popolazione: l'uso dei minori per l'accattonaggio e la mancata dichiarazione degli stessi all'anagrafe, allo scopo di utilizzarli in forme che tremiamo ad immaginare. Nessuna tradizione o presunta tale può negare il diritto universalmente riconosciuto di ogni bambino a crescere in forme che sviluppino positivamente la sua personalità.
        E d'altra parte si osserva che molto spesso i minori sono considerati né più, né meno che una fonte di reddito.
        L'articolo 12 pertanto propone una modifica al codice penale in materia di impiego di minori nell'accattonaggio (articolo 671 del codice penale); oltre all'inasprimento delle pene si prevede la perdita della patria podestà in caso di flagranza di reato. Alla stessa pena sono assoggettati, tramite una modifica alla legge sullo stato civile, coloro che, obbligati, non ottemperino all'obbligo dell'iscrizione anagrafica per nascita.




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