XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 225
Onorevoli Colleghi! - Le tensioni etniche sfociate agli
inizi degli anni '90 nel conflitto jugoslavo hanno avuto come
conseguenza gravissima, ma seminascosta dal clamore del
conflitto, la fuga nel nostro Paese di migliaia di persone di
origine "Rom" (letteralmente: "uomo libero"), nome con il
quale le etnie di origine zingaresca identificano se stesse.
Il totale di questi arrivi ha raggiunto le 35 mila unità, che
si sono aggiunte agli oltre 60 mila zingari da tempo presenti
nel nostro territorio, aggravandone la già precaria
situazione.
Senza considerare la situazione giuridica assolutamente
incerta in cui sono stati tenuti per molto tempo i profughi
provenienti dalla ex-Jugoslavia, ed in particolare gli
zingari che, in virtù delle persecuzioni subite da tutti i
partecipanti al conflitto, avrebbero avuto diritto allo
status di rifugiato, le condizioni materiali in cui essi
si sono venuti a trovare e si trovano tuttora sono
terribili.
Le associazioni di volontariato di settore hanno da tempo
informato le autorità preposte che gli insediamenti sorti ad
esempio lungo il fiume Reno in Emilia versano in condizioni
paragonabili a quelle delle "favelas" brasiliane, tra
cumuli di spazzatura, acque putride e assenza di servizi. Non
fa meraviglia che la mortalità infantile sia elevatissima. I
volontari segnalano anche il generale abbrutimento di questi
gruppi, in contrasto con la dignitosa povertà della loro vita
precedente, ma nonostante ciò sottolineano il loro
terrorizzato rifiuto alla prospettiva di essere ricondotti
nelle terre di origine.
Gli zingari: un nome che a molti cittadini dà un senso di
fastidio e di astio spesso malcelato, eppure un popolo che
riesce a conservare un'identità ed una unità culturale da
secoli, senza avere, anzi rifiutando, un proprio territorio.
Un popolo da sempre ed ovunque perseguitato o alla meno
peggio, tollerato a malincuore: espulsi dagli Stati, catturati
per remare nelle galere, deportati nel Nuovo mondo; nel '600,
a Milano come in Svezia, era possibile per legge ucciderli e
privarli dei loro beni senza incorrere in alcun provvedimento.
L'Olocausto hitleriano ne fece scomparire centinaia di
migliaia: non sapremo mai la cifra esatta, poiché essi non
esistevano per alcuna anagrafe.
Al termine "zingaro", che pure è quello più corretto per
definire la loro entità culturale e che pertanto usiamo nella
presente proposta, è da sempre associato un significato
spregiativo.
Un'odio ed una intolleranza che hanno avuto probabilmente
origine nella totale diversità della forma mentale e, di
conseguenza, di visione del mondo, di impostazione della
lingua e di comportamento, tra i popoli sedentari quali quelli
europei ed i nomadi.
Come sempre, intolleranza e isolamento nascono dalla
diffidenza per la diversità e hanno come conseguenza i
comportamenti devianti di coloro che sono oggetto di
intolleranza; tali comportamenti ingenerano maggiore
intolleranza ed isolamento, in un circolo perverso dal quale è
difficile sfuggire con le proprie forze. Il singolo individuo,
vivendo dalla nascita una simile emarginazione è al tempo
stesso ottuso, astuto e sfuggente, restio ad accettare le
regole generalmente condivise e nemico dell'autorità che le
impone: in definitiva, socialmente pericoloso.
A ben vedere, la reazione della nostra società di fronte
ai modi di operare di una parte degli zingari è simile a
quella delle società del '600, come simili ai provvedimenti
della stessa epoca (ed altrettanto deprecabili) sono le severe
leggi da più parte invocate.
Con ciò non si vuol dire che sia ammissibile indurre o
costringere minorenni all'accattonaggio: non è ammissibile una
"tradizione" di questa natura. Né che siano del tutto false le
accuse di illegalità diffusa rivolte agli zingari nostrani.
Chi ha dei figli avvampa di rabbia nel vedere quei fagottini
di stracci al collo di madri altrettanto miserande che
chiedono l'elemosina esibendoli qualsiasi tempo faccia; e
trema nel constatare come quei bimbi non siano mai svegli, ma
sempre persi in un sonno innaturale.
Se da un lato è assolutamente necessario che la nostra
società impari a conoscere e a tollerare la diversità,
dall'altro sono assolutamente inammissibili pratiche che
rechino offesa a persone innocenti o che violino i diritti
fondamentali della persona umana. Questa verità che sembra
elementare scompare nel dialogo tra sordi attualmente in corso
tra le parti in causa: gli uni rimarcano la tendenza
all'illegalità e invocano repressione o deportazione; gli
altri negano importanza e spessore alla devianza, reclamando
un improbabile "tutto subito".
La presente proposta di legge parte da presupposti
diversi, in un difficile tentativo di mediazione che potrebbe
esemplificarsi in questo modo: la società civile riconosce i
suoi errori ed intende correggerli; ciò fatto si richiede alla
controparte debole di correggere i propri. I riconoscimenti
sono ampi e l'aiuto concreto, nella speranza che ben presto
queste comunità così diverse da noi sappiano cavarsela da
sole.
L'articolo 1 detta i princìpi generali sui quali poggia
l'intera proposta: riconoscimento del diritto al nomadismo ai
sensi dell'articolo 3 della Costituzione. Si è inteso
riconoscere tale diritto come valido per tutti, separandolo
dalla tutela delle minoranze zingare. E' noto d'altro canto
che esistono taluni piccoli gruppi di diversa etnia, ad
esempio i "camminanti" siciliani, dediti al nomadismo.
La proposta è impostata sotto forma di legge-quadro
indirizzata alle regioni, senza peraltro alterare impianti già
stabiliti in taluni casi già da quindici anni. Le regioni
Piemonte, Veneto, Friuli, Toscana, Liguria, Lazio e Sardegna
dispongono infatti da tempo di proprie norme in materia.
Il comma 2 dell'articolo 1, in attuazione dell'articolo 6
della Costituzione, prevede il riconoscimento quale minoranza
linguistica di varie etnie zingare, in una definizione che si
spera comprensiva di tutti i gruppi e sotto-gruppi. Si tratta
di un riconoscimento importante ed innovativo se si considera
che tutte le altre minoranze hanno un proprio territorio di
riferimento.
Il comma 3 consente agli zingari di origine
extra-comunitaria di optare per lo status di apolide
nelle forme riconosciute dalla Convenzione di New York del 28
settembre 1954, resa esecutiva con la legge 1^ febbraio 1962,
n. 306. Tale possibilità, regolamentata dal successivo
articolo 10 della proposta di legge, è estesa anche agli
appartenenti alle etnie zingare di origine italiana.
Le norme contenute negli articoli da 2 a 7 dettano
disposizioni sull'esercizio del diritto al nomadismo.
In particolare, l'articolo 2 prevede, ricalcando
ampiamente le già vigenti disposizioni regionali, la creazione
di aree di sosta, nelle quali è possibile permanere per sei
mesi, e di transito, nelle quali il periodo di sosta non può
essere superiore a dieci giorni. L'articolo detta disposizioni
generali sulle attrezzature che devono essere disponibili,
sulla collocazione delle stesse in luoghi che consentano
l'accesso ai servizi pubblici e non emarginino socialmente
coloro che vi risiedono.
Nell'articolo 3 si prevedono i criteri di gestione delle
aree e della partecipazione degli utenti alle spese ed alla
gestione delle stesse. Il comma 2 demanda ai comuni, anche
tramite le associazioni di volontariato riconosciute, il
compito di assicurare il funzionamento delle aree. Il comma 3
affida alle associazioni l'importantissimo compito di porsi
come tramite tra i nomadi e le istituzioni, evitando un
confronto che potrebbe divenire stridente. Ad esse, infatti, è
affidato il compito di informare sul complesso dei diritti
riconosciuti e degli obblighi.
Con l'articolo 4 si tenta di dare soluzione allo scottante
problema della scolarizzazione dei minori, prevedendo
l'istituzione di appositi corsi di formazione scolastica, che
potranno anche essere tenuti nei campi medesimi. A tale scopo
già nel precedente articolo 2 era previsto che la sosta poteva
superare i sei mesi in caso di minore scolarizzato. Al termine
dei corsi saranno rilasciati attestati validi per il lavoro e
per il prosieguo degli studi. I commi 4 e 5 dell'articolo
prevedono facilitazioni e sostegni per l'ingresso nel normale
circuito scolastico. L'ultimo comma si preoccupa di
predisporre strumenti di controllo per l'esercizio del diritto
allo studio da parte dei minori.
L'articolo 5 prevede una riserva di fondi e di posti nei
corsi regionali di formazione professionale per gli utenti dei
campi sosta, allo scopo di superare le difficoltà che essi
incontrano qualora desiderino inserirsi nel mondo del lavoro.
Il comma 2 istituisce in ogni camera di commercio un ufficio
tramite il quale siano semplificate al massimo tutte le
procedure per l'iscrizione ed il disbrigo delle pratiche
necessarie per lo svolgimento di un'attività artigianale ed
autonoma.
Da più parti si è osservato come l'analfabetismo sia assai
diffuso tra i nomadi adulti: l'ultimo comma dell'articolo 5
prevede, a richiesta di un minimo di utenti, l'istituzione di
appositi corsi di alfabetizzazione.
L'articolo 6 detta norme per favorire l'accesso al diritto
alla casa per i nomadi che lo richiedono.
Nell'articolo 7 sono previsti taluni obblighi per gli
utenti ed in particolare: l'obbligo di dichiarare le proprie
generalità all'atto dell'accesso ai campi sosta; l'accesso ad
un'area di sosta costituisce il titolo per l'iscrizione
anagrafica presso il comune in cui sorge l'area. E' previsto
l'obbligo di rispettare le disposizioni di legge relative ai
campi ed è, infine, sancito il divieto di accesso ai campi di
transito per i nuclei familiari che abbiano minori in età
scolare.
Nell'articolo 8 sono previste norme transitorie
concernenti l'obbligo da parte delle regioni di chiudere tutti
i campi e gli insediamenti non regolamentati entro due anni
dalla data di entrata in vigore della legge, nonché l'obbligo
dell'invio di tutti i dati sui movimenti dei nomadi
all'Osservatorio istituito con l'articolo 9.
Gli articoli da 9 a 11 dettano disposizioni di tutela
delle minoranze zingare.
L'articolo 9 istituisce presso il Dipartimento degli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri,
l'Osservatorio nazionale per il nomadismo e per la tutela
delle minoranze zingare. In esso sono rappresentati sia gli
zingari, sia le associazioni di settore, in particolare
l'Associazione italiana zingari oggi e l'Opera nomadi.
L'Osservatorio ha il compito di raccogliere ed elaborare tutti
i dati relativi al fenomeno, di valutare l'efficacia della
normativa di settore e di proporre al Parlamento le opportune
modificazioni, tramite una propria relazione annuale.
Con l'articolo 10 si tenta di dare soluzione a due dei
problemi più spinosi connessi alla particolare natura delle
etnie zingare: il riconoscimento dello status giuridico
e la soluzione dei problemi relativi allo stato di famiglia.
Oltre a quanto già detto in merito allo status di
apolide, nel comma 2 si propone di concedere la cittadinanza
italiana, in alternativa a detto status, a tutti coloro
che risiedano da almeno venti anni nel nostro Paese.
Nel comma 3 si dispone, in via del tutto eccezionale, di
affidare la definizione degli status indicati alle
dichiarazioni degli utenti.
Nell'articolo 11, al termine di tutta una serie di
adempimenti regionali, sono indicati i modi attraverso i quali
procedere al censimento dei nomadi e degli appartenenti alle
comunità zingare. Si tratta di un do ut des al quale, a
parere del proponente, né lo Stato né gli appartenenti alle
comunità nomadi possono esimersi. Le procedure sono similari a
quelle di qualsiasi censimento, salvo il coinvolgimento delle
associazioni rappresentate nell'Osservatorio, che in
definitiva appaiono la chiave di volta del funzionamento
dell'intero sistema. Si osservi che la copertura finanziaria
dei costi del censimento non è indicata nell'articolo relativo
alla copertura finanziaria del provvedimento a motivo del
fatto che lo svolgimento di detto censimento è previsto per un
anno successivo alla scansione triennale del bilancio dello
Stato. Tuttavia, con l'approvazione della legge il Governo
sarà obbligato, quando sarà il momento, al reperimento dei
fondi necessari.
Per il perseguimento delle finalità della legge,
l'articolo 13 prevede uno stanziamento statale, da ripartire
tra le regioni, in aggiunta agli stanziamenti da esse già
previsti, pari a 40 miliardi di lire.
Infine l'articolo 12, collocato nel capo IV recante
"Ulteriori norme a tutela dei minori" prevede norme a tutela
dei minori, a giudizio del proponente, di grande importanza e
di valore estremamente simbolico. Posto al termine di un
provvedimento di concreto aiuto sia attraverso la
predisposizione di un quadro normativo di riferimento, sia
attraverso l'individuazione di adeguati strumenti finanziari
per gli aventi diritto (si valuti che tra stanziamenti
regionali già vigenti, stanziamenti statali e riserve di legge
siamo attorno ad una somma di oltre 100 miliardi di lire) e
pur avendo un valore generale riferito a tutti coloro che
risiedono in Italia, esso intende porre fine ad alcune
pratiche nefande poste a volte in essere, si spera, per
indigenza e per ignoranza, non solo dagli zingari, ma anche da
talune fasce povere della popolazione: l'uso dei minori per
l'accattonaggio e la mancata dichiarazione degli stessi
all'anagrafe, allo scopo di utilizzarli in forme che tremiamo
ad immaginare. Nessuna tradizione o presunta tale può negare
il diritto universalmente riconosciuto di ogni bambino a
crescere in forme che sviluppino positivamente la sua
personalità.
E d'altra parte si osserva che molto spesso i minori sono
considerati né più, né meno che una fonte di reddito.
L'articolo 12 pertanto propone una modifica al codice
penale in materia di impiego di minori nell'accattonaggio
(articolo 671 del codice penale); oltre all'inasprimento delle
pene si prevede la perdita della patria podestà in caso di
flagranza di reato. Alla stessa pena sono assoggettati,
tramite una modifica alla legge sullo stato civile, coloro
che, obbligati, non ottemperino all'obbligo dell'iscrizione
anagrafica per nascita.