XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 225




PROPOSTA DI LEGGE


CAPO I

PRINCIPI GENERALI


Art. 1.

(Principi generali).

        1. La Repubblica riconosce il diritto al nomadismo ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. In tale ambito la presente legge detta le disposizioni generali cui devono uniformarsi le regioni ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
        2. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine zingara in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione. Per popolazioni di origine zingara si intendono le etnie "rom", "sinti" e tutti i gruppi ad esse assimilabili etnicamente e culturalmente.
        3. La Repubblica riconosce lo status di apolide agli appartenenti alle popolazioni di origine zingara di origine extra-comunitaria che ne facciano richiesta.


CAPO II

ESERCIZIO DEL DIRITTO
AL NOMADISMO


Art. 2.

(Aree di sosta e di transito).

        1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono alla individuazione ed alla realizzazione di aree di sosta e di transito attrezzate. Le aree sono realizzate dalla regione con un limite massimo riferito allo 0,5 per cento della propria popolazione.
        2. La permanenza nelle aree di sosta non può eccedere i sei mesi; può essere consentita una permanenza maggiore in presenza di minori scolarizzati ai sensi dell'articolo 4 o di nomadi impegnati nei corsi professionali di cui all'articolo 5.
        3. La permanenza nelle aree di transito non può eccedere i dieci giorni ad eccezione dei casi di ricovero ospedaliero di uno dei membri della famiglia o per ragioni accertate di forza maggiore.
        4. Le aree di cui al comma 1 devono avere le seguenti caratteristiche:

                a) una superficie complessiva non superiore a 4000 metri quadrati;

                b) destinare a ciascun nucleo abitativo una superficie minima di 100 metri quadrati;

                c) essere ubicate in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione dal tessuto urbano e dalla vita sociale, consentendo l'accesso a tutti i servizi pubblici;

                d) essere dotate di servizi igienici e lavatoi collegati alle reti idriche e fognarie; di illuminazione pubblica e di allacci alla rete elettrica per uso privato; di cabina telefonica; di contenitori per rifiuti solidi urbani; di un'ampia struttura coperta di uso polivalente; di area giochi attrezzata.


Art. 3.

(Gestione delle aree. Ruolo del
volontariato).

        1. Le regioni dettano i criteri generali per la gestione e l'utilizzo delle aree di cui all'articolo 2, nonché le modalità del concorso degli utenti per le spese relative ai servizi ed al funzionamento delle strutture. Analogamente le regioni indicano i modi attraverso i quali gli utenti partecipano alla gestione ed alla manutenzione delle aree e le sanzioni per le violazioni alle norme regionali.
        2. I comuni, anche in associazione tra loro, assicurano il funzionamento delle aree di sosta e di transito con proprio personale o attraverso convenzioni con le organizzazioni di volontariato riconosciute di settore.
        3. Spetta altresì alle organizzazioni di cui al comma 2, nei modi indicati dalle convenzioni di cui al medesimo comma, il compito di informare gli utenti delle aree di cui all'articolo 2 sulle disposizioni stabilite dalla presente legge e dalla normativa regionale di settore, nonché sul complesso dei propri diritti e doveri.


Art. 4.

(Scolarizzazione dei minori).

        1. Le regioni provvedono all'istituzione di appositi corsi scolastici per i nomadi minori di anni sedici, presenti nei propri campi di sosta. I corsi sono tenuti da insegnanti in possesso di specifici requisiti di specializzazione. Qualora ne facciano richiesta almeno dieci nuclei familiari per campo, i corsi potranno essere tenuti nei campi medesimi.
        2. La durata dei corsi di cui al comma 1 non può essere inferiore a sei mesi. Il periodo è definito dai consigli di circolo, sentite la famiglie interessate.
        3. La valutazione periodica è effettuata ad ogni periodo di frequenza ed opportunamente certificata. I titoli riportati sono validi ai fini dell'iscrizione alle scuole secondarie inferiori.
        4. Sono consentite, a domanda e durante lo stesso anno scolastico, l'iscrizione e la frequenza a scuole dello stesso ordine, anche in deroga alla normativa vigente.
        5. Al fine di consentirne l'inserimento nel normale circuito scolastico, le regioni dettano norme specifiche per il sostegno dei minori nomadi iscritti alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.
        6. I comuni, le organizzazioni di volontariato ed i docenti vigilano sull'effettivo esercizio del diritto allo studio da parte dei minori ed informano senza indugio l'autorità di pubblica sicurezza di ogni fatto o atto ostativo all'esercizio di tale diritto.

Art. 5.

(Inserimento nel mondo del lavoro.
Alfabetizzazione degli adulti).

        1. Le regioni riservano una quota non superiore all'1 per cento dei fondi destinati alla formazione professionale per la predisposizione di corsi annuali di preparazione alle professioni e mestieri usualmente e maggiormente praticati dai nomadi. Analogamente riservano una quota di posti non superiore all'1 per cento nei propri corsi professionali annuali per giovani nomadi di età inferiore ai trent'anni.
        2. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ufficio con il compito di:

                a) facilitare l'iscrizione dei nomadi nel registro degli esercenti di commercio e degli ambulanti;

                b) aiutare i nomadi nel disbrigo delle procedure burocratiche per la concessione di licenze per attività produttive, commerciali, di spettacolo, nonché per la concessione di aree di vendita nei mercati e nelle fiere.

        3. Nell'ambito dei propri stanziamenti e su richiesta degli aventi diritto regolarmente presenti nei propri campi sosta, le regioni possono organizzare corsi di alfabetizzazione per nomadi adulti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.


Art. 6.

(Diritto di stabilimento).

        1. I comuni o i loro consorzi adottano le opportune iniziative per favorire l'accesso al diritto alla casa dei nomadi che lo richiedano ai sensi della legislazione vigente in materia e sulla base degli interventi specificamente previsti dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.


Art. 7.

(Obblighi degli utenti).

        1. All'atto dell'accesso alle aree di cui all'articolo 2 gli utenti sono tenuti a dichiarare le generalità proprie e dei componenti del nucleo familiare. L'accesso ad un'area di sosta costituisce il titolo per l'iscrizione anagrafica presso il comune in cui sorge l'area.
        2. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari relative ai campi di sosta o di transito, pena la decadenza dal diritto di sosta.
        3. Non è ammesso l'accesso ai campi di transito ai nuclei familiari in cui siano presenti minori soggetti all'obbligo scolastico. Il mancato rispetto dell'obbligo scolastico per i minori di anni sedici comporta, salvo fatto più grave, la decadenza dal diritto di sosta.


Art. 8.

(Disposizioni transitorie).

        1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono alla regolarizzazione o alla chiusura dei campi di sosta esistenti o non regolamentati, avvalendosi, ove occorra, dell'autorità di pubblica sicurezza.
        2. Decorso il termine di cui al comma 1, le regioni avviano i nomadi presenti sul proprio territorio in sosta non regolamentata in una delle proprie aree di sosta o di transito, a scelta degli interessati, anche avvalendosi, ove occorra, dell'autorità di pubblica sicurezza.
        3. Le regioni inviano annualmente all'Osservatorio di cui all'articolo 9 dati circostanziati sulle presenze ed i movimenti nelle aree di cui all'articolo 2.

CAPO III

TUTELA DELLE MINORANZE ZINGARE


Art. 9.

(Osservatorio nazionale).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento affari sociali l'Osservatorio nazionale per il nomadismo e per la tutela delle minoranze zingare, di seguito denominato "Osservatorio".
        2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un funzionario da questi delegato ed è composto:

                a) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

                b) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

                c) da tre rappresentanti regionali, nominati a rotazione dalle regioni;

                d) da due rappresentanti delle minoranze zingare;

                e) da un rappresentante dell'Associazione italiana zingari oggi;

                f) da un rappresentante dell'Opera nomadi.

        3. E' compito dell'Osservatorio:

                a) raccogliere, elaborare e valutare i risultati del censimento dei nomadi e degli appartenenti alle etnie zingare presenti nel territorio italiano, di cui all'articolo 11;

                b) valutare l'efficacia della legislazione regionale in materia di nomadismo, proponendo eventuali modificazioni;

                c) predisporre modificazioni alla legislazione nazionale in materia di tutela della minoranza zingara, in funzione della sua peculiarità di popolo senza territorio;

                d) proporre modificazioni alla legislazione nazionale in materia di accesso nel territorio italiano, riconoscimento di status, rilascio di documenti, ricongiungimenti familiari, matrimoni, iscrizioni anagrafiche, nonché su ogni altra questione, ove si ritenga necessario prevedere norme particolari;

                e) predisporre una relazione annuale sull'attività svolta, nella quale sono altresì riportate le valutazioni in merito all'evoluzione del fenomeno del nomadismo e della presenza di popolazioni zingare sul territorio italiano. La relazione è presentata al Ministro per gli affari sociali che la trasmette al Parlamento.


Art. 10.

(Definizione degli status giuridici).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio regolamento, definisce le procedure di riconoscimento dello status previsto dal comma 3 dell'articolo 1. Il regolamento disciplina altresì le procedure per il medesimo riconoscimento all'atto dell'ingresso degli zingari extra-comunitari nel territorio italiano. La comunicazione degli ingressi è fornita, altresì, all'Osservatorio.
        2. La cittadinanza italiana è riconosciuta a tutti gli zingari che sono nati o che dimostrino di vivere stabilmente nel territorio italiano da almeno venti anni.
        3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli status giuridici e di famiglia di tutti gli appartenenti alle popolazioni zingare sono definiti in base alle dichiarazioni dei medesimi, in base alle dichiarazioni di accesso ai campi o nel corso del censimento di cui all'articolo 11, a condizione che tali dichiarazioni non contrastino con documenti precedenti in possesso o di cui sia a conoscenza la pubblica amministrazione.


Art. 11.

(Censimento dei nomadi e degli appartenenti alle comunità
zingare).

        1. Per l'anno 2004 e comunque non prima del completamento degli adempimenti regionali previsti dall'articolo 8, è indetto il censimento dei nomadi e degli appartenenti alle comunità zingare. Le procedure di esecuzione del censimento sono stabilite con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per gli affari sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sentito l'Osservatorio.
        2. L'Istituto nazionale di statistica provvede alle operazioni di censimento, avvalendosi degli organi del Sistema statistico nazionale, della collaborazione degli enti pubblici, delle regioni e delle organizzazioni di volontariato rappresentate nell'Osservatorio. Nel regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, indicate le competenze regionali, il ruolo delle organizzazioni di volontariato, i requisiti di cui devono essere in possesso i rilevatori ed i coordinatori, nonché le tipologie contrattuali.
        3. I pubblici ufficiali, i rilevatori, i coordinatori e tutti coloro che collaborano allo svolgimento del censimento sono tenuti al segreto statistico ed al segreto d'ufficio.
        4. E' fatto obbligo a ciascun capo famiglia delle comunità censite di fornire le notizie richieste, avvalendosi, ove occorra, dell'aiuto dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato facenti parte dell'Osservatorio.


CAPO IV

ULTERIORI NORME A TUTELA
DEI MINORI


Art. 12.

(Modifiche al codice penale ed alle leggi anagrafiche).

        1. L'articolo 671 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 671. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Chiunque si avvale o si accompagni, per mendicare, ad una persona minore di anni sedici o, comunque non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare è punito con l'arresto da un anno a tre anni e la perdita della potestà genitoriale o dell'ufficio di tutore.
        In flagranza di reato, su ordine del presidente del tribunale, il minore è immediatamente dato in affidamento o ricoverato in istituto di correzione".

        2. All'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "L'inottemperanza all'obbligo dell'iscrizione anagrafica per nascita, da parte delle persone indicate nei commi primo e secondo, è punita con la perdita della patria potestà".


CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE


Art. 13.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli obblighi derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5 e 8 le regioni provvedono con fondi propri e con trasferimenti dallo Stato pari a 40 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 2001.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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