XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 225
PROPOSTA DI LEGGE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Principi generali).
1. La Repubblica riconosce il diritto al nomadismo ai
sensi dell'articolo 3 della Costituzione. In tale ambito la
presente legge detta le disposizioni generali cui devono
uniformarsi le regioni ai sensi del secondo comma
dell'articolo 117 della Costituzione.
2. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle
popolazioni di origine zingara in attuazione dell'articolo 6
della Costituzione. Per popolazioni di origine zingara si
intendono le etnie "rom", "sinti" e tutti i gruppi ad esse
assimilabili etnicamente e culturalmente.
3. La Repubblica riconosce lo status di apolide agli
appartenenti alle popolazioni di origine zingara di origine
extra-comunitaria che ne facciano richiesta.
CAPO II
ESERCIZIO DEL DIRITTO
AL NOMADISMO
Art. 2.
(Aree di sosta e di transito).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni provvedono alla individuazione ed
alla realizzazione di aree di sosta e di transito attrezzate.
Le aree sono realizzate dalla regione con un limite massimo
riferito allo 0,5 per cento della propria popolazione.
2. La permanenza nelle aree di sosta non può eccedere i
sei mesi; può essere consentita una permanenza maggiore in
presenza di minori scolarizzati ai sensi dell'articolo 4 o di
nomadi impegnati nei corsi professionali di cui all'articolo
5.
3. La permanenza nelle aree di transito non può eccedere i
dieci giorni ad eccezione dei casi di ricovero ospedaliero di
uno dei membri della famiglia o per ragioni accertate di forza
maggiore.
4. Le aree di cui al comma 1 devono avere le seguenti
caratteristiche:
a) una superficie complessiva non superiore a 4000
metri quadrati;
b) destinare a ciascun nucleo abitativo una
superficie minima di 100 metri quadrati;
c) essere ubicate in modo da evitare qualsiasi
forma di emarginazione dal tessuto urbano e dalla vita
sociale, consentendo l'accesso a tutti i servizi pubblici;
d) essere dotate di servizi igienici e lavatoi
collegati alle reti idriche e fognarie; di illuminazione
pubblica e di allacci alla rete elettrica per uso privato; di
cabina telefonica; di contenitori per rifiuti solidi urbani;
di un'ampia struttura coperta di uso polivalente; di area
giochi attrezzata.
Art. 3.
(Gestione delle aree. Ruolo del
volontariato).
1. Le regioni dettano i criteri generali per la gestione e
l'utilizzo delle aree di cui all'articolo 2, nonché le
modalità del concorso degli utenti per le spese relative ai
servizi ed al funzionamento delle strutture. Analogamente le
regioni indicano i modi attraverso i quali gli utenti
partecipano alla gestione ed alla manutenzione delle aree e le
sanzioni per le violazioni alle norme regionali.
2. I comuni, anche in associazione tra loro, assicurano il
funzionamento delle aree di sosta e di transito con proprio
personale o attraverso convenzioni con le organizzazioni di
volontariato riconosciute di settore.
3. Spetta altresì alle organizzazioni di cui al comma 2,
nei modi indicati dalle convenzioni di cui al medesimo comma,
il compito di informare gli utenti delle aree di cui
all'articolo 2 sulle disposizioni stabilite dalla presente
legge e dalla normativa regionale di settore, nonché sul
complesso dei propri diritti e doveri.
Art. 4.
(Scolarizzazione dei minori).
1. Le regioni provvedono all'istituzione di appositi corsi
scolastici per i nomadi minori di anni sedici, presenti nei
propri campi di sosta. I corsi sono tenuti da insegnanti in
possesso di specifici requisiti di specializzazione. Qualora
ne facciano richiesta almeno dieci nuclei familiari per campo,
i corsi potranno essere tenuti nei campi medesimi.
2. La durata dei corsi di cui al comma 1 non può essere
inferiore a sei mesi. Il periodo è definito dai consigli di
circolo, sentite la famiglie interessate.
3. La valutazione periodica è effettuata ad ogni periodo
di frequenza ed opportunamente certificata. I titoli riportati
sono validi ai fini dell'iscrizione alle scuole secondarie
inferiori.
4. Sono consentite, a domanda e durante lo stesso anno
scolastico, l'iscrizione e la frequenza a scuole dello stesso
ordine, anche in deroga alla normativa vigente.
5. Al fine di consentirne l'inserimento nel normale
circuito scolastico, le regioni dettano norme specifiche per
il sostegno dei minori nomadi iscritti alle scuole pubbliche
di ogni ordine e grado.
6. I comuni, le organizzazioni di volontariato ed i
docenti vigilano sull'effettivo esercizio del diritto allo
studio da parte dei minori ed informano senza indugio
l'autorità di pubblica sicurezza di ogni fatto o atto ostativo
all'esercizio di tale diritto.
Art. 5.
(Inserimento nel mondo del lavoro.
Alfabetizzazione degli adulti).
1. Le regioni riservano una quota non superiore all'1 per
cento dei fondi destinati alla formazione professionale per la
predisposizione di corsi annuali di preparazione alle
professioni e mestieri usualmente e maggiormente praticati dai
nomadi. Analogamente riservano una quota di posti non
superiore all'1 per cento nei propri corsi professionali
annuali per giovani nomadi di età inferiore ai trent'anni.
2. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura è istituito un ufficio con il compito di:
a) facilitare l'iscrizione dei nomadi nel registro
degli esercenti di commercio e degli ambulanti;
b) aiutare i nomadi nel disbrigo delle procedure
burocratiche per la concessione di licenze per attività
produttive, commerciali, di spettacolo, nonché per la
concessione di aree di vendita nei mercati e nelle fiere.
3. Nell'ambito dei propri stanziamenti e su richiesta
degli aventi diritto regolarmente presenti nei propri campi
sosta, le regioni possono organizzare corsi di
alfabetizzazione per nomadi adulti. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4.
Art. 6.
(Diritto di stabilimento).
1. I comuni o i loro consorzi adottano le opportune
iniziative per favorire l'accesso al diritto alla casa dei
nomadi che lo richiedano ai sensi della legislazione vigente
in materia e sulla base degli interventi specificamente
previsti dal Fondo di ristabilimento del Consiglio
d'Europa.
Art. 7.
(Obblighi degli utenti).
1. All'atto dell'accesso alle aree di cui all'articolo 2
gli utenti sono tenuti a dichiarare le generalità proprie e
dei componenti del nucleo familiare. L'accesso ad un'area di
sosta costituisce il titolo per l'iscrizione anagrafica presso
il comune in cui sorge l'area.
2. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle disposizioni
di legge e regolamentari relative ai campi di sosta o di
transito, pena la decadenza dal diritto di sosta.
3. Non è ammesso l'accesso ai campi di transito ai nuclei
familiari in cui siano presenti minori soggetti all'obbligo
scolastico. Il mancato rispetto dell'obbligo scolastico per i
minori di anni sedici comporta, salvo fatto più grave, la
decadenza dal diritto di sosta.
Art. 8.
(Disposizioni transitorie).
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni provvedono alla regolarizzazione o
alla chiusura dei campi di sosta esistenti o non
regolamentati, avvalendosi, ove occorra, dell'autorità di
pubblica sicurezza.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, le regioni
avviano i nomadi presenti sul proprio territorio in sosta non
regolamentata in una delle proprie aree di sosta o di
transito, a scelta degli interessati, anche avvalendosi, ove
occorra, dell'autorità di pubblica sicurezza.
3. Le regioni inviano annualmente all'Osservatorio di cui
all'articolo 9 dati circostanziati sulle presenze ed i
movimenti nelle aree di cui all'articolo 2.
CAPO III
TUTELA DELLE MINORANZE ZINGARE
Art. 9.
(Osservatorio nazionale).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento affari sociali l'Osservatorio
nazionale per il nomadismo e per la tutela delle minoranze
zingare, di seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro per gli affari
sociali o da un funzionario da questi delegato ed è
composto:
a) da un rappresentante del Ministero della
pubblica istruzione;
b) da un rappresentante del Ministero
dell'interno;
c) da tre rappresentanti regionali, nominati a
rotazione dalle regioni;
d) da due rappresentanti delle minoranze
zingare;
e) da un rappresentante dell'Associazione italiana
zingari oggi;
f) da un rappresentante dell'Opera nomadi.
3. E' compito dell'Osservatorio:
a) raccogliere, elaborare e valutare i risultati
del censimento dei nomadi e degli appartenenti alle etnie
zingare presenti nel territorio italiano, di cui all'articolo
11;
b) valutare l'efficacia della legislazione
regionale in materia di nomadismo, proponendo eventuali
modificazioni;
c) predisporre modificazioni alla legislazione
nazionale in materia di tutela della minoranza zingara, in
funzione della sua peculiarità di popolo senza territorio;
d) proporre modificazioni alla legislazione
nazionale in materia di accesso nel territorio italiano,
riconoscimento di status, rilascio di documenti,
ricongiungimenti familiari, matrimoni, iscrizioni anagrafiche,
nonché su ogni altra questione, ove si ritenga necessario
prevedere norme particolari;
e) predisporre una relazione annuale sull'attività
svolta, nella quale sono altresì riportate le valutazioni in
merito all'evoluzione del fenomeno del nomadismo e della
presenza di popolazioni zingare sul territorio italiano. La
relazione è presentata al Ministro per gli affari sociali che
la trasmette al Parlamento.
Art. 10.
(Definizione degli status giuridici).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio
regolamento, definisce le procedure di riconoscimento dello
status previsto dal comma 3 dell'articolo 1. Il
regolamento disciplina altresì le procedure per il medesimo
riconoscimento all'atto dell'ingresso degli zingari
extra-comunitari nel territorio italiano. La comunicazione
degli ingressi è fornita, altresì, all'Osservatorio.
2. La cittadinanza italiana è riconosciuta a tutti gli
zingari che sono nati o che dimostrino di vivere stabilmente
nel territorio italiano da almeno venti anni.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli
status giuridici e di famiglia di tutti gli appartenenti
alle popolazioni zingare sono definiti in base alle
dichiarazioni dei medesimi, in base alle dichiarazioni di
accesso ai campi o nel corso del censimento di cui
all'articolo 11, a condizione che tali dichiarazioni non
contrastino con documenti precedenti in possesso o di cui sia
a conoscenza la pubblica amministrazione.
Art. 11.
(Censimento dei nomadi e degli appartenenti alle comunità
zingare).
1. Per l'anno 2004 e comunque non prima del completamento
degli adempimenti regionali previsti dall'articolo 8, è
indetto il censimento dei nomadi e degli appartenenti alle
comunità zingare. Le procedure di esecuzione del censimento
sono stabilite con apposito regolamento ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per
gli affari sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e
della giustizia, sentito l'Osservatorio.
2. L'Istituto nazionale di statistica provvede alle
operazioni di censimento, avvalendosi degli organi del Sistema
statistico nazionale, della collaborazione degli enti
pubblici, delle regioni e delle organizzazioni di volontariato
rappresentate nell'Osservatorio. Nel regolamento di cui al
comma 1 sono, altresì, indicate le competenze regionali, il
ruolo delle organizzazioni di volontariato, i requisiti di cui
devono essere in possesso i rilevatori ed i coordinatori,
nonché le tipologie contrattuali.
3. I pubblici ufficiali, i rilevatori, i coordinatori e
tutti coloro che collaborano allo svolgimento del censimento
sono tenuti al segreto statistico ed al segreto d'ufficio.
4. E' fatto obbligo a ciascun capo famiglia delle comunità
censite di fornire le notizie richieste, avvalendosi, ove
occorra, dell'aiuto dei rappresentanti delle organizzazioni di
volontariato facenti parte dell'Osservatorio.
CAPO IV
ULTERIORI NORME A TUTELA
DEI MINORI
Art. 12.
(Modifiche al codice penale ed alle leggi anagrafiche).
1. L'articolo 671 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 671. - (Impiego di minori nell'accattonaggio).
- Chiunque si avvale o si accompagni, per mendicare, ad una
persona minore di anni sedici o, comunque non imputabile, la
quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua
custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona
mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare è punito con
l'arresto da un anno a tre anni e la perdita della potestà
genitoriale o dell'ufficio di tutore.
In flagranza di reato, su ordine del presidente del
tribunale, il minore è immediatamente dato in affidamento o
ricoverato in istituto di correzione".
2. All'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'inottemperanza all'obbligo dell'iscrizione anagrafica
per nascita, da parte delle persone indicate nei commi primo e
secondo, è punita con la perdita della patria potestà".
CAPO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 13.
(Copertura finanziaria).
1. Agli obblighi derivanti dall'attuazione degli articoli
2, 3, 4, 5 e 8 le regioni provvedono con fondi propri e con
trasferimenti dallo Stato pari a 40 miliardi di lire annue a
decorrere dall'anno 2001.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.