XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 224
Onorevoli Colleghi! - Il 15 giugno 1997 gli italiani
sono stati chiamati a votare sul quesito referendario relativo
alla soppressione dell'ordine dei giornalisti. La votazione,
come è noto, si è conclusa con l'invalidità della
consultazione referendaria, per mancata partecipazione del
quorum prescritto. La motivazione principale a suo tempo
adottata dai comitati promotori del referendum faceva
riferimento alla assai spesso scandalosa gestione degli esami
di accesso all'ordine, inteso sic et simpliciter come
centro di potere e di ricatto, e come organismo preposto alla
gestione monopolistica dell'informazione, con una conseguente
limitazione della libertà di stampa sancita dall'articolo 21
della Costituzione.
Tuttavia, riconosciuta la veridicità di gran parte delle
critiche rivolte al sistema di accesso all'albo professionale
e premessa la dichiarazione di principio che il giornalista
non può ritenersi gestore esclusivo dell'informazione, la
quale esiste e può essere trasmessa anche prescindendo da lui,
non può non tenersi presente innanzi tutto che l'ordinamento
giuridico italiano accorda particolari tutele alle professioni
intellettuali, quale può definirsi quella di giornalista, e
che la Costituzione stessa (articolo 33) prescrive un esame di
Stato per l'abilitazione ad un esercizio professionale.
A ciò si aggiunga il fatto che, alle soglie del secondo
millennio, la trasformazione del nostro pianeta in "villaggio
globale" assegna un ruolo di primaria importanza
all'informazione, a chi la detiene ed ai metodi sempre più
complessi di trasmissione. Non si tratta semplicemente di
tenere sotto controllo le nuove tecnologie ed i loro gestori,
ma anche di poter imputare responsabilità rafforzate a
"personale specializzato" ed appositamente preparato quale
potrà definirsi il giornalista del futuro.
Quanto all'attentato alla libertà di stampa, che sarebbe
determinato dall'esistenza di canali di accesso alla
professione, riteniamo l'argomento risibile per quel che
riguarda il nostro Paese; semmai il problema è l'inverso:
tutti possono scrivere di tutto ed è difficile ricercare la
verità in questo eccesso di informazione.
Nuove tecnologie ed importanza del mezzo nella
trasmissione del messaggio; tecniche della comunicazione
scritta e parlata; conoscenze non superficiali di storia,
economia, statistica e diritto; coscienza degli effetti del
proprio operato: questo si chiede a coloro che sono preposti
alla diffusione ed al commento delle informazioni.
In questo senso si è venuto attrezzando sia il sistema
universitario - con l'istituzione del corso di laurea
quinquennale in giornalismo - che quello normativo: basti
ricordare l'obbligo del segreto professionale limitato ai soli
giornalisti professionisti dal nuovo codice di procedura
penale, gli obblighi di tutela dei minori, il rispetto della
privacy nel trattamento dei dati informatici personali
previsto dalla legge n. 675 del 1996, che impone nuove
limitazioni deontologiche ai giornalisti.
Senza voler entrare in polemica con coloro che si
professano liberisti (o libertari), va posto in evidenza che
molto spesso questo supposto "liberismo" coincide con la
distruzione di qualsiasi sistema di controllo, che invece è
posto a tutela degli utenti.
Pertanto la presente proposta di legge è costruita
coerentemente con la filosofia che muove l'operare della forza
politica alla quale il presentatore appartiene: eliminazione
di sovrastrutture burocratiche, precisa individuazione delle
responsabilità, controlli successivi.
L'articolo 1 istituisce l'ordine dei giornalisti cui
appartengono i giornalisti professionisti ed i pubblicisti.
Viene mantenuta l'attuale suddivisione in separati elenchi,
mediante l'iscrizione dei giornalisti all'albo e dei
pubblicisti in un elenco nazionale.
L'articolo 2 definisce l'attività di giornalista
professionista; essa è considerata attività intellettuale da
esercitare in ambito esclusivo, con obbligatoria iscrizione
all'albo. Sono iscritti di diritto all'albo tutti i
giornalisti attualmente professionisti.
Nell'articolo 3 viene data la definizione di pubblicista.
I pubblicisti attualmente esistenti sono inseriti di diritto
nell'elenco nazionale. Oltre a ciò sono iscritti anche i
laureati in giornalismo e coloro che escono dalle scuole di
specializzazione riconosciute dall'ordine.
L'articolo 4 concerne i diritti ed i doveri del
giornalista. La dizione amplia e specifica il disposto
dell'analogo articolo della legge n. 69 del 1963, in
particolare per quanto riguarda:
i codici deontologici (ivi compresa la cosiddetta "Carta
di Treviso" a tutela dei minori) che entrano a far parte
dell'ordinamento giuridico tramite decreto del Ministro della
giustizia;
il dovere di rettifica;
il segreto professionale che è escluso nel caso in cui
vengano diffuse notizie riservate per legge;
il divieto di fare pubblicità da parte dei giornalisti,
allo scopo di impedire confusioni tra diversi tipi di
informazione.
L'ultimo comma estende la deontologia professionale anche
ai pubblicisti.
Nell'articolo 5 sono indicati i modi di accesso alla
professione. In sostanza si prevede l'iscrizione a fronte del
superamento di un esame di Stato al quale sono ammessi:
tutti i pubblicisti attualmente iscritti negli elenchi
dell'ordine e che abbiano svolto un periodo di diciotto mesi
di praticantato;
i laureati in giornalismo;
i laureati in altre discipline che abbiano superato un
corso post-universitario biennale presso le scuole di
specializzazione riconosciute dall'ordine o abbiano svolto un
praticantato di diciotto mesi;
i diplomati che abbiano seguito il corso biennale presso
le scuole di specializzazione e svolto un tirocinio di pratica
giornalistica di almeno tre anni.
Si consente di avviare il praticantato anche durante
l'ultimo anno della scuola di specializzazione.
L'ultimo comma definisce la nozione di pratica
giornalistica, mantenendo l'impostazione della legge n. 69 del
1963, ma diminuendo il numero dei giornalisti professionisti
presenti nella testata necessari alla validità giuridica del
praticantato.
L'articolo 6 istituisce il Consiglio nazionale dei
giornalisti, in sostituzione di tutti gli attuali consigli;
una struttura "leggera" il cui criterio di elezione è
perfettamente proporzionale; ne fanno parte 40 giornalisti
professionisti e 10 pubblicisti eletti dai rispettivi gruppi;
il regolamento elettorale è demandato ad un decreto dei
Ministri dell'interno e della giustizia; la durata in carica
del consiglio è di cinque anni.
Con l'articolo 7 si indicano i compiti del Consiglio
nazionale: compiti di tutela rispetto ad ingiustificati
attacchi alla professione, ma anche di ricerca di
responsabilità ed adozione di azioni disciplinari rispetto ad
errori o colpe degli iscritti; di particolare importanza la
funzione di riconoscimento e di controllo delle scuole di
specializzazione post-universitaria in giornalismo. Il
Consiglio nazionale approva sia il proprio statuto sia la
Carta dei doveri del giornalista.
Negli articoli 8 e 9 sono dettate disposizioni in materia
di cariche all'interno del Consiglio e di poteri del
presidente.
L'articolo 10 pone l'organo di autogoverno dei giornalisti
sotto il controllo del Ministro della giustizia; al Ministro è
assegnato anche il potere di scioglimento a fronte di gravi e
reiterati comportamenti dell'organo controllato.
Nell'articolo 11, contenente le norme di transizione tra
il regime attuale e quello previsto dalla presente proposta di
legge, si provvede a sopprimere l'attuale legislazione in
materia ed a demandare ad un regolamento la disciplina
dell'esame di Stato, dell'iscrizione all'albo e
dell'iscrizione dei giornalisti stranieri. E' mantenuta la
disposizione della legge n. 69 del 1963 a tutela dei
giornalisti stranieri che abbiano ottenuto asilo politico. Nel
comma 2 si prevede l'indizione delle elezioni del nuovo
Consiglio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto previsto dall'articolo 6, comma 5.