XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 224




        Onorevoli Colleghi! - Il 15 giugno 1997 gli italiani sono stati chiamati a votare sul quesito referendario relativo alla soppressione dell'ordine dei giornalisti. La votazione, come è noto, si è conclusa con l'invalidità della consultazione referendaria, per mancata partecipazione del quorum prescritto. La motivazione principale a suo tempo adottata dai comitati promotori del referendum faceva riferimento alla assai spesso scandalosa gestione degli esami di accesso all'ordine, inteso sic et simpliciter come centro di potere e di ricatto, e come organismo preposto alla gestione monopolistica dell'informazione, con una conseguente limitazione della libertà di stampa sancita dall'articolo 21 della Costituzione.
        Tuttavia, riconosciuta la veridicità di gran parte delle critiche rivolte al sistema di accesso all'albo professionale e premessa la dichiarazione di principio che il giornalista non può ritenersi gestore esclusivo dell'informazione, la quale esiste e può essere trasmessa anche prescindendo da lui, non può non tenersi presente innanzi tutto che l'ordinamento giuridico italiano accorda particolari tutele alle professioni intellettuali, quale può definirsi quella di giornalista, e che la Costituzione stessa (articolo 33) prescrive un esame di Stato per l'abilitazione ad un esercizio professionale.
        A ciò si aggiunga il fatto che, alle soglie del secondo millennio, la trasformazione del nostro pianeta in "villaggio globale" assegna un ruolo di primaria importanza all'informazione, a chi la detiene ed ai metodi sempre più complessi di trasmissione. Non si tratta semplicemente di tenere sotto controllo le nuove tecnologie ed i loro gestori, ma anche di poter imputare responsabilità rafforzate a "personale specializzato" ed appositamente preparato quale potrà definirsi il giornalista del futuro.
        Quanto all'attentato alla libertà di stampa, che sarebbe determinato dall'esistenza di canali di accesso alla professione, riteniamo l'argomento risibile per quel che riguarda il nostro Paese; semmai il problema è l'inverso: tutti possono scrivere di tutto ed è difficile ricercare la verità in questo eccesso di informazione.
        Nuove tecnologie ed importanza del mezzo nella trasmissione del messaggio; tecniche della comunicazione scritta e parlata; conoscenze non superficiali di storia, economia, statistica e diritto; coscienza degli effetti del proprio operato: questo si chiede a coloro che sono preposti alla diffusione ed al commento delle informazioni.
        In questo senso si è venuto attrezzando sia il sistema universitario - con l'istituzione del corso di laurea quinquennale in giornalismo - che quello normativo: basti ricordare l'obbligo del segreto professionale limitato ai soli giornalisti professionisti dal nuovo codice di procedura penale, gli obblighi di tutela dei minori, il rispetto della privacy nel trattamento dei dati informatici personali previsto dalla legge n. 675 del 1996, che impone nuove limitazioni deontologiche ai giornalisti.
        Senza voler entrare in polemica con coloro che si professano liberisti (o libertari), va posto in evidenza che molto spesso questo supposto "liberismo" coincide con la distruzione di qualsiasi sistema di controllo, che invece è posto a tutela degli utenti.
        Pertanto la presente proposta di legge è costruita coerentemente con la filosofia che muove l'operare della forza politica alla quale il presentatore appartiene: eliminazione di sovrastrutture burocratiche, precisa individuazione delle responsabilità, controlli successivi.
        L'articolo 1 istituisce l'ordine dei giornalisti cui appartengono i giornalisti professionisti ed i pubblicisti. Viene mantenuta l'attuale suddivisione in separati elenchi, mediante l'iscrizione dei giornalisti all'albo e dei pubblicisti in un elenco nazionale.
        L'articolo 2 definisce l'attività di giornalista professionista; essa è considerata attività intellettuale da esercitare in ambito esclusivo, con obbligatoria iscrizione all'albo. Sono iscritti di diritto all'albo tutti i giornalisti attualmente professionisti.
        Nell'articolo 3 viene data la definizione di pubblicista. I pubblicisti attualmente esistenti sono inseriti di diritto nell'elenco nazionale. Oltre a ciò sono iscritti anche i laureati in giornalismo e coloro che escono dalle scuole di specializzazione riconosciute dall'ordine.
        L'articolo 4 concerne i diritti ed i doveri del giornalista. La dizione amplia e specifica il disposto dell'analogo articolo della legge n. 69 del 1963, in particolare per quanto riguarda:

            i codici deontologici (ivi compresa la cosiddetta "Carta di Treviso" a tutela dei minori) che entrano a far parte dell'ordinamento giuridico tramite decreto del Ministro della giustizia;

            il dovere di rettifica;

            il segreto professionale che è escluso nel caso in cui vengano diffuse notizie riservate per legge;

            il divieto di fare pubblicità da parte dei giornalisti, allo scopo di impedire confusioni tra diversi tipi di informazione.

        L'ultimo comma estende la deontologia professionale anche ai pubblicisti.
        Nell'articolo 5 sono indicati i modi di accesso alla professione. In sostanza si prevede l'iscrizione a fronte del superamento di un esame di Stato al quale sono ammessi:

            tutti i pubblicisti attualmente iscritti negli elenchi dell'ordine e che abbiano svolto un periodo di diciotto mesi di praticantato;

            i laureati in giornalismo;

            i laureati in altre discipline che abbiano superato un corso post-universitario biennale presso le scuole di specializzazione riconosciute dall'ordine o abbiano svolto un praticantato di diciotto mesi;

            i diplomati che abbiano seguito il corso biennale presso le scuole di specializzazione e svolto un tirocinio di pratica giornalistica di almeno tre anni.

        Si consente di avviare il praticantato anche durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione.
        L'ultimo comma definisce la nozione di pratica giornalistica, mantenendo l'impostazione della legge n. 69 del 1963, ma diminuendo il numero dei giornalisti professionisti presenti nella testata necessari alla validità giuridica del praticantato.
        L'articolo 6 istituisce il Consiglio nazionale dei giornalisti, in sostituzione di tutti gli attuali consigli; una struttura "leggera" il cui criterio di elezione è perfettamente proporzionale; ne fanno parte 40 giornalisti professionisti e 10 pubblicisti eletti dai rispettivi gruppi; il regolamento elettorale è demandato ad un decreto dei Ministri dell'interno e della giustizia; la durata in carica del consiglio è di cinque anni.
        Con l'articolo 7 si indicano i compiti del Consiglio nazionale: compiti di tutela rispetto ad ingiustificati attacchi alla professione, ma anche di ricerca di responsabilità ed adozione di azioni disciplinari rispetto ad errori o colpe degli iscritti; di particolare importanza la funzione di riconoscimento e di controllo delle scuole di specializzazione post-universitaria in giornalismo. Il Consiglio nazionale approva sia il proprio statuto sia la Carta dei doveri del giornalista.
        Negli articoli 8 e 9 sono dettate disposizioni in materia di cariche all'interno del Consiglio e di poteri del presidente.
        L'articolo 10 pone l'organo di autogoverno dei giornalisti sotto il controllo del Ministro della giustizia; al Ministro è assegnato anche il potere di scioglimento a fronte di gravi e reiterati comportamenti dell'organo controllato.
        Nell'articolo 11, contenente le norme di transizione tra il regime attuale e quello previsto dalla presente proposta di legge, si provvede a sopprimere l'attuale legislazione in materia ed a demandare ad un regolamento la disciplina dell'esame di Stato, dell'iscrizione all'albo e dell'iscrizione dei giornalisti stranieri. E' mantenuta la disposizione della legge n. 69 del 1963 a tutela dei giornalisti stranieri che abbiano ottenuto asilo politico. Nel comma 2 si prevede l'indizione delle elezioni del nuovo Consiglio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 6, comma 5.




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