XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 224




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ordine dei giornalisti).

        1. E' istituito l'ordine dei giornalisti. Ad esso appartengono i giornalisti professionisti iscritti in apposito albo professionale ed i pubblicisti iscritti nell'elenco nazionale.


Art. 2.

(Giornalisti professionisti).

        1. Per attività di giornalista professionista deve intendersi la prestazione continuativa ed esclusiva di lavoro intellettuale volto alla raccolta o al commento o alla elaborazione di informazioni destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione regolarmente registrati.
        2. Nessuno può esercitare professionalmente l'attività di giornalista se non è iscritto all'albo di cui all'articolo 1.
        3. Sono iscritti di diritto all'albo tutti i giornalisti professionisti iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge nell'elenco di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69.


Art. 3.

(Pubblicisti).

        1. Sono pubblicisti e, pertanto, iscritti nel relativo elenco, coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita, esercitando nel contempo altre professioni o impieghi, che comprovino l'attività regolarmente retribuita da almeno due anni mediante certificati dei direttori delle testate.
        2. Sono altresì iscritti all'elenco dei pubblicisti:

                a) coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'elenco dei pubblicisti di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

                b) coloro che hanno frequentato per due anni una scuola di giornalismo riconosciuta;

                c) i laureati in giornalismo che non hanno sostenuto l'esame di Stato.


Art. 4.

(Diritti e doveri del giornalista).

        1. E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.
        2. Le notizie che risultino essere inesatte devono essere rettificate con rilievo analogo a quello con cui sono state diffuse. Gli eventuali errori devono essere riparati.
        3. Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare i princìpi deontologici previsti dalla Carta dei doveri approvata dal Consiglio nazionale di cui all'articolo 6. Nella Carta sono anche compresi i princìpi a tutela dei minori indicati nella Carta di Treviso.
        4. I giornalisti devono astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale.
        5. Giornalisti ed editori sono tenuti al segreto professionale sulla fonte delle notizie solo quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di essa, salvo il caso in cui la diffusione della notizia non costituisca essa stessa violazione di legge.
        6. I pubblicisti sono tenuti al rispetto dei medesimi obblighi deontologici dei giornalisti professionisti stabiliti dal presente articolo.

Art. 5.

(Accesso alla professione).

        1. Sono ammessi all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 1 tutti coloro che hanno superato l'esame di Stato.
        2. Sono ammessi all'esame di Stato:

                a) coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritti all'elenco dei pubblicisti di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e che hanno svolto un periodo di diciotto mesi di pratica giornalistica;

                b) coloro che sono in possesso di un titolo di laurea in giornalismo, ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1996;

                c) coloro che sono in possesso di un titolo di laurea diverso da quello di cui alla lettera b), che hanno conseguito un diploma di specializzazione a seguito di un corso biennale presso una scuola di giornalismo riconosciuta dall'ordine o hanno svolto un periodo di pratica giornalistica ai sensi del comma 4, non inferiore a diciotto mesi;

                d) coloro che sono in possesso di diploma di scuola media superiore, che hanno conseguito un diploma di specializzazione a seguito di un corso biennale presso una scuola di giornalismo riconosciuta dall'ordine ed hanno svolto un periodo di pratica giornalistica ai sensi del comma 4, non inferiore a trentasei mesi.

        3. Il periodo di praticantato di cui alle lettere c) e d) del comma 1 può essere avviato nell'ultimo anno di scuola di specializzazione.
        4. Per pratica giornalistica deve intendersi l'attività di avviamento alla professione giornalistica. Essa deve svolgersi presso un quotidiano o presso un periodico a diffusione nazionale o presso una redazione giornalistica radiotelevisiva o presso un'agenzia quotidiana della stampa, con almeno due giornalisti professionisti redattori ordinari.


Art. 6.

(Consiglio nazionale dei giornalisti).

        1. Il Consiglio nazionale dei giornalisti, di seguito denominato "Consiglio", è l'organo di direzione e di coordinamento dell'ordine.
        2. Il Consiglio è composto da quaranta giornalisti professionisti e dieci pubblicisti. Sono eleggibili tutti coloro che sono iscritti all'albo o all'elenco di cui all'articolo 1 da almeno cinque anni. Essi sono eletti, con criterio proporzionale, rispettivamente dai giornalisti professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo e nell'elenco in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'ordine. Non sono eleggibili alla carica di consigliere i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali o che sono funzionari dello Stato.
        3. I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e non possono svolgere più di due mandati consecutivi.
        4. In caso di morte, dimissioni o di impedimento permanente di uno dei consiglieri, lo sostituisce il primo dei non eletti. I consiglieri subentranti rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio.
        5. Il regolamento di attuazione per l'elezione del Consiglio, indicante le norme per le candidature, la presentazione delle relative liste, la formazione dei collegi elettorali, le modalità di voto, lo scrutinio e gli eventuali ricorsi, è emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 7.

(Attribuzioni del Consiglio).

        1. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:

                a) cura la tenuta dell'albo dei giornalisti professionisti e dell'elenco dei pubblicisti;
                b) vigila sull'osservanza della legge ed il rispetto dello statuto e della Carta dei doveri da parte degli iscritti all'albo ed all'elenco;

                c) eroga o revoca le sanzioni disciplinari previste a carico degli iscritti;

                d) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro della giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista;

                e) coordina e promuove le attività culturali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

                f) interviene, su richiesta delle parti, per comporre le controversie insorte in dipendenza dell'esercizio professionale;

                g) fissa, mediante determinazione approvata con decreto del Ministro della giustizia, le quote annuali dovute dagli iscritti all'albo ed all'elenco;

                h) esprime, ove richiesto, il proprio parere sul contratto nazionale di lavoro e sull'attuazione ed il rispetto di quanto ivi previsto;

                i) stabilisce la tabella dei compensi minimi per le prestazioni professionali dei giornalisti;

                l) approva annualmente il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione dei revisori dei conti;

                m) riconosce le scuole di specializzazione alla professione di giornalista e ne verifica periodicamente la rispondenza alle esigenze della professione.

        2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta un proprio statuto, indicante le norme di funzionamento interno, di tenuta dell'albo dei giornalisti e dell'elenco dei pubblicisti, di procedimento disciplinare e di ricorso avverso le decisioni adottate. Con il medesimo procedimento approva la Carta dei doveri.

Art. 8.

(Cariche del Consiglio).

        1. Il Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti di cui uno pubblicista, un segretario, un tesoriere e tre revisori dei conti.
        2. Gli organi di informazione sono tenuti a concedere ai componenti del Consiglio i permessi retribuiti necessari allo svolgimento delle loro funzioni elettive.


Art. 9.

(Funzioni del presidente).

        1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine; convoca il Consiglio di regola una volta ogni due mesi o ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei componenti, indicando l'ordine del giorno.
        2. Il vicepresidente giornalista sostituisce il presidente in caso di impedimento temporaneo.


Art. 10.

(Funzioni del Ministro della giustizia).

        1. Il Ministro della giustizia:

                a) esercita la vigilanza sul Consiglio;

                b) recepisce, con proprio decreto, lo statuto e la Carta dei doveri;

                c) indìce le elezioni per il rinnovo del consiglio;

                d) può, a fronte di reiterati ed irregolari comportamenti, sciogliere il Consiglio, nominando un commissario straordinario, al quale è affidato il compito di adempiere alle funzioni relative alla tenuta dell'albo di cui all'articolo 1, fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro tre mesi dallo scioglimento.

Art. 11.

(Disposizioni transitorie e finali).

        1. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data, di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni indicanti:

                a) le modalità di svolgimento dell'esame di Stato;

                b) le procedure in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo e dall'elenco di cui all'articolo 1;

                c) le disposizioni in materia di iscrizione dei giornalisti stranieri non comunitari, sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta per i giornalisti cui è stato riconosciuto il diritto di asilo politico.

        2. Le elezioni del Consiglio sono convocate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 6.
        3. Sono abrogati la legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni.



Frontespizio Relazione