XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 224
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ordine dei giornalisti).
1. E' istituito l'ordine dei giornalisti. Ad esso
appartengono i giornalisti professionisti iscritti in apposito
albo professionale ed i pubblicisti iscritti nell'elenco
nazionale.
Art. 2.
(Giornalisti professionisti).
1. Per attività di giornalista professionista deve
intendersi la prestazione continuativa ed esclusiva di lavoro
intellettuale volto alla raccolta o al commento o alla
elaborazione di informazioni destinate a formare oggetto di
comunicazione interpersonale attraverso gli organi di
informazione regolarmente registrati.
2. Nessuno può esercitare professionalmente l'attività di
giornalista se non è iscritto all'albo di cui all'articolo
1.
3. Sono iscritti di diritto all'albo tutti i giornalisti
professionisti iscritti alla data di entrata in vigore della
presente legge nell'elenco di cui all'articolo 26, secondo
comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Art. 3.
(Pubblicisti).
1. Sono pubblicisti e, pertanto, iscritti nel relativo
elenco, coloro che svolgono attività giornalistica non
occasionale e retribuita, esercitando nel contempo altre
professioni o impieghi, che comprovino l'attività regolarmente
retribuita da almeno due anni mediante certificati dei
direttori delle testate.
2. Sono altresì iscritti all'elenco dei pubblicisti:
a) coloro che alla data di entrata in vigore della
presente legge risultano iscritti all'elenco dei pubblicisti
di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 3 febbraio
1963, n. 69;
b) coloro che hanno frequentato per due anni una
scuola di giornalismo riconosciuta;
c) i laureati in giornalismo che non hanno
sostenuto l'esame di Stato.
Art. 4.
(Diritti e doveri del giornalista).
1. E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di
informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle
norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è
loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale
dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e
dalla buona fede.
2. Le notizie che risultino essere inesatte devono essere
rettificate con rilievo analogo a quello con cui sono state
diffuse. Gli eventuali errori devono essere riparati.
3. Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare i
princìpi deontologici previsti dalla Carta dei doveri
approvata dal Consiglio nazionale di cui all'articolo 6. Nella
Carta sono anche compresi i princìpi a tutela dei minori
indicati nella Carta di Treviso.
4. I giornalisti devono astenersi da qualsiasi forma di
pubblicità commerciale.
5. Giornalisti ed editori sono tenuti al segreto
professionale sulla fonte delle notizie solo quando ciò sia
richiesto dal carattere fiduciario di essa, salvo il caso in
cui la diffusione della notizia non costituisca essa stessa
violazione di legge.
6. I pubblicisti sono tenuti al rispetto dei medesimi
obblighi deontologici dei giornalisti professionisti stabiliti
dal presente articolo.
Art. 5.
(Accesso alla professione).
1. Sono ammessi all'iscrizione all'albo di cui
all'articolo 1 tutti coloro che hanno superato l'esame di
Stato.
2. Sono ammessi all'esame di Stato:
a) coloro che alla data di entrata in vigore della
presente legge risultino iscritti all'elenco dei pubblicisti
di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 3 febbraio
1963, n. 69, e che hanno svolto un periodo di diciotto mesi di
pratica giornalistica;
b) coloro che sono in possesso di un titolo di
laurea in giornalismo, ai sensi del decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11
aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140
del 17 giugno 1996;
c) coloro che sono in possesso di un titolo di
laurea diverso da quello di cui alla lettera b), che
hanno conseguito un diploma di specializzazione a seguito di
un corso biennale presso una scuola di giornalismo
riconosciuta dall'ordine o hanno svolto un periodo di pratica
giornalistica ai sensi del comma 4, non inferiore a diciotto
mesi;
d) coloro che sono in possesso di diploma di
scuola media superiore, che hanno conseguito un diploma di
specializzazione a seguito di un corso biennale presso una
scuola di giornalismo riconosciuta dall'ordine ed hanno svolto
un periodo di pratica giornalistica ai sensi del comma 4, non
inferiore a trentasei mesi.
3. Il periodo di praticantato di cui alle lettere c)
e d) del comma 1 può essere avviato nell'ultimo anno di
scuola di specializzazione.
4. Per pratica giornalistica deve intendersi l'attività di
avviamento alla professione giornalistica. Essa deve svolgersi
presso un quotidiano o presso un periodico a diffusione
nazionale o presso una redazione giornalistica radiotelevisiva
o presso un'agenzia quotidiana della stampa, con almeno due
giornalisti professionisti redattori ordinari.
Art. 6.
(Consiglio nazionale dei giornalisti).
1. Il Consiglio nazionale dei giornalisti, di seguito
denominato "Consiglio", è l'organo di direzione e di
coordinamento dell'ordine.
2. Il Consiglio è composto da quaranta giornalisti
professionisti e dieci pubblicisti. Sono eleggibili tutti
coloro che sono iscritti all'albo o all'elenco di cui
all'articolo 1 da almeno cinque anni. Essi sono eletti, con
criterio proporzionale, rispettivamente dai giornalisti
professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo e
nell'elenco in regola con il pagamento dei contributi dovuti
all'ordine. Non sono eleggibili alla carica di consigliere i
pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali o che
sono funzionari dello Stato.
3. I componenti del Consiglio restano in carica cinque
anni e non possono svolgere più di due mandati consecutivi.
4. In caso di morte, dimissioni o di impedimento
permanente di uno dei consiglieri, lo sostituisce il primo dei
non eletti. I consiglieri subentranti rimangono in carica sino
alla scadenza del Consiglio.
5. Il regolamento di attuazione per l'elezione del
Consiglio, indicante le norme per le candidature, la
presentazione delle relative liste, la formazione dei collegi
elettorali, le modalità di voto, lo scrutinio e gli eventuali
ricorsi, è emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.
(Attribuzioni del Consiglio).
1. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:
a) cura la tenuta dell'albo dei giornalisti
professionisti e dell'elenco dei pubblicisti;
b) vigila sull'osservanza della legge ed il
rispetto dello statuto e della Carta dei doveri da parte degli
iscritti all'albo ed all'elenco;
c) eroga o revoca le sanzioni disciplinari
previste a carico degli iscritti;
d) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro
della giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che
riguardano la professione di giornalista;
e) coordina e promuove le attività culturali per
favorire le iniziative intese al miglioramento ed al
perfezionamento professionale;
f) interviene, su richiesta delle parti, per
comporre le controversie insorte in dipendenza dell'esercizio
professionale;
g) fissa, mediante determinazione approvata con
decreto del Ministro della giustizia, le quote annuali dovute
dagli iscritti all'albo ed all'elenco;
h) esprime, ove richiesto, il proprio parere sul
contratto nazionale di lavoro e sull'attuazione ed il rispetto
di quanto ivi previsto;
i) stabilisce la tabella dei compensi minimi per
le prestazioni professionali dei giornalisti;
l) approva annualmente il bilancio preventivo, il
bilancio consuntivo e la relazione dei revisori dei conti;
m) riconosce le scuole di specializzazione alla
professione di giornalista e ne verifica periodicamente la
rispondenza alle esigenze della professione.
2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti,
adotta un proprio statuto, indicante le norme di funzionamento
interno, di tenuta dell'albo dei giornalisti e dell'elenco dei
pubblicisti, di procedimento disciplinare e di ricorso avverso
le decisioni adottate. Con il medesimo procedimento approva la
Carta dei doveri.
Art. 8.
(Cariche del Consiglio).
1. Il Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, due
vicepresidenti di cui uno pubblicista, un segretario, un
tesoriere e tre revisori dei conti.
2. Gli organi di informazione sono tenuti a concedere ai
componenti del Consiglio i permessi retribuiti necessari allo
svolgimento delle loro funzioni elettive.
Art. 9.
(Funzioni del presidente).
1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine; convoca
il Consiglio di regola una volta ogni due mesi o ogni
qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei componenti,
indicando l'ordine del giorno.
2. Il vicepresidente giornalista sostituisce il presidente
in caso di impedimento temporaneo.
Art. 10.
(Funzioni del Ministro della giustizia).
1. Il Ministro della giustizia:
a) esercita la vigilanza sul Consiglio;
b) recepisce, con proprio decreto, lo statuto e la
Carta dei doveri;
c) indìce le elezioni per il rinnovo del
consiglio;
d) può, a fronte di reiterati ed irregolari
comportamenti, sciogliere il Consiglio, nominando un
commissario straordinario, al quale è affidato il compito di
adempiere alle funzioni relative alla tenuta dell'albo di cui
all'articolo 1, fino alla elezione del nuovo Consiglio, che
deve avere luogo entro tre mesi dallo scioglimento.
Art. 11.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data,
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le disposizioni indicanti:
a) le modalità di svolgimento dell'esame di
Stato;
b) le procedure in materia di iscrizione e
cancellazione dall'albo e dall'elenco di cui all'articolo
1;
c) le disposizioni in materia di iscrizione dei
giornalisti stranieri non comunitari, sempre che lo Stato di
cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità.
Tale condizione non è richiesta per i giornalisti cui è stato
riconosciuto il diritto di asilo politico.
2. Le elezioni del Consiglio sono convocate entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5
dell'articolo 6.
3. Sono abrogati la legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed il
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e
successive modificazioni.