XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 222
Onorevoli Colleghi! - La scorsa legislatura fu
presentato, in entrambi i rami del Parlamento, un pregevole
progetto di legge relativo al salvataggio del patrimonio
culturale del Val di Noto (atto Senato n. 2506 e atto Camera
n. 4152). Considerando non più dilazionabile tale salvataggio,
si ripropone anche in questa legislatura la medesima proposta
di legge.
Il terremoto che nel 1693 si abbatté sul Val di Noto
rappresenta l'evento che ha determinato la nascita di una
cultura omogenea della Sicilia sud-orientale, un fenomeno di
valenza urbanistica, architettonica e figurativa in cui furono
coinvolte in pieno le province di Ragusa e di Siracusa, gran
parte della provincia di Catania e parti della provincia di
Caltanissetta.
A seguito di quell'evento le città distrutte divennero
luoghi di sperimentazione e di applicazione delle teorie
urbanistiche elaborate nel cinquecento e nel seicento, tramite
la costruzione di nuovi impianti urbani, lontani dai
precedenti siti, o con l'inserimento di originali
architetture monumentali ove la ricostruzione avveniva nei
siti devastati dalla furia del sisma.
Il terremoto produsse lo sprigionarsi di energie
intellettuali straordinarie, con un ruolo significativo della
Chiesa e degli ordini monastici in veste di committenti di
progetti architettonici di rara qualità formale, con la
possibilità data a progettisti siciliani, in prevalenza della
Sicilia sud-orientale, di elaborare architetture che seppero
interpretare il barocco romano adattandolo ai contesti
ambientali e valorizzando i materiali lapidei isolani: calcare
tenero o duro, che con il tempo assume una patina dorata, o
pietra lavica, largamente usata lungo le pendici dell'Etna.
Regolarità ed irregolarità, simmetrie ed asimmetrie sono
compresenti in questa realtà composita ed organica in cui ogni
facciata-torre rimanda a tante altre situate in cima alle
colline o dentro le valli.
La civiltà tardo barocca fu frutto di progetti dotti e
della cultura vernacolare delle maestranze, dei capomastri;
ogni città ebbe una sua peculiarità, una sua originalità.
Il grande cantiere del settecento vide confrontarsi ed
intrecciarsi le competenze artigiane di stuccatori, marmorari,
ebanisti, orafi ed argentieri, di scultori e di pittori, con
scambi di esperienze capillari tra i centri maggiori e quelli
minori; per queste ragioni il Val di Noto possiede una
straordinaria omogeneità, pur nella vitalità e nella
originalità di ogni singola realtà: un luogo leggibile come
area culturale organica, unica nel suo genere in Italia, che
si può confrontare con altre aree europee dell'Austria, della
Germania, della Boemia.
La potenza e la ricchezza della Chiesa, il ruolo rilevante
delle oligarchie locali, lontane dal potere centrale,
determinarono una irripetibile congiuntura, assimilabile, per
certi versi, a quella delle corti italiane del quattrocento,
anche se in un contesto economico più debole, ma pur sempre in
grado di progettare e realizzare, con rara inventiva, scorci
architettonici di grande suggestione. Tutto è necessario in
questo percorso: le grandi facciate tardo barocche, i palazzi
ricchi di mensole fantastiche, l'edilizia minore, la campagna
disegnata dai muri di pietra a secco.
Il Val di Noto per queste ragioni costituisce un
unicum che ha bisogno di un riconoscimento e soprattutto
di un coinvolgimento nazionale per essere salvato, tutelato,
utilizzato come prezioso patrimonio culturale.
Lo scopo della presente proposta di legge è pertanto
quello di frenare il degrado che affligge le secolari
strutture del barocco della Sicilia sud-orientale e che sembra
propagarsi, quasi che un deperimento delle cose si
trasformasse in una degradazione degli animi, allo stesso
corpo sociale. Per questo motivo non ci si ferma ai soli
interventi di recupero e restauro, ma si tenta il
coinvolgimento delle realtà locali nell'opera di manutenzione,
ed essenzialmente nella gestione e nella valorizzazione del
patrimonio ad esse trasmesso.
Non si tratta solamente di utilizzare manodopera locale
per interventi di restauro che durano alcuni anni e lasciano
il corpo sociale estraneo e, se escluso anche dalla occasione
di lavoro, quasi ostile. Si tratta invece di avviare un ciclo
economico positivo, basato sulla partecipazione popolare ai
frutti di un turismo culturale richiamato non solo dalla
grande varietà dei monumenti, dei luoghi, degli scorci, ma
anche dagli eventi culturali, dalle occasioni di spettacolo e
di svago.
Questo testo dunque muove su quattro direttrici: tutela
organica del patrimonio, rapidità di esecuzione dei progetti,
ampio potere di indirizzo della Regione siciliana rispetto
alla redazione del programma di intervento, coinvolgimento dei
privati sia per quanto riguarda l'apporto di capitali
destinati alle opere di recupero, sia rispetto all'utilizzo
produttivo dei beni.
L'articolo 1 sottopone il barocco del Val di Noto ai
vincoli della legge sulla protezione dei beni urbanistici ed
architettonici.
L'articolo 2, comma 1, prevede l'emanazione del programma
pluriennale di intervento tramite decreto del presidente della
Regione siciliana, previa deliberazione dell'Assemblea
regionale. Nel programma trovano soluzione i problemi relativi
alla delimitazione dell'area di intervento ed il censimento
dei beni oggetto di tutela. Nelle ultime tre lettere del comma
1 si provvede ad indirizzare il programma verso forme di
intervento socialmente ed economicamente produttive:
affidamento in concessione, ingresso dei capitali privati
(anche mediante sponsorizzazioni), utilizzo sociale.
Il comma 2 dell'articolo 2 provvede alla raccolta e
sistematizzazione di tutte le catalogazioni parziali
attualmente esistenti.
L'articolo 3 è destinato a coordinare la nuova legge con
le iniziative attualmente in corso. Per il recupero del
barocco del Val di Noto, infatti, sono ancora in corso di
spesa sia i fondi della legge n. 433 del 1991, con procedure
ordinarie, sia quelli previsti dal decreto-legge n. 393 del
1996, convertito, con modificazioni, della legge n. 496 del
1996, rispetto al quale gli interventi di urgenza sono
adottati mediante ordinanze della protezione civile.
Pertanto, viene innanzi tutto ampliata la commissione
prevista dal citato decreto-legge n. 393 del 1996, in modo da
trasformarla da organismo emergenziale a soggetto principale
dell'attuazione del programma. Entrano a farne parte i
rappresentanti degli enti locali ed esperti. Vengono altresì
stabilite le modalità di decisione da parte della
commissione.
Il comma 2 trasferisce le funzioni del comitato
Stato-regione, previsto dalla legge n. 433 del 1991, alla
commissione, per la sola parte relativa al recupero del
barocco del Val di Noto.
Il comma 3 prevede il completamento degli interventi in
corso trasferendo tutti i nuovi progetti al nuovo regime.
Il comma 4 affida alla commissione taluni dei poteri del
Ministro per i beni e le attività culturali in materia di
tutela dei beni oggetto di intervento: si tratta di poteri
sostitutivi che il Ministro esercita a fronte di pericoli
rispetto alla integrità ed alla sicurezza dei beni oggetto di
tutela, nonché a fronte dell'inerzia del privato proprietario
riguardo alla conservazione di essi.
Nel comma 5 si consente alla commissione una deroga ai
vincoli di destinazione dei beni tutelati, purché non sia
recato pregiudizio alla loro conservazione ed integrità. Lo
scopo della disposizione è quello di inserire più facilmente
il bene culturale in un contesto economico moderno, che lo
utilizzi senza distruggerlo, anzi ne renda più agevole la
conservazione in virtù del fatto che il bene produce un
reddito.
Nell'articolo 4 si stabilisce la procedura di intervento.
Dopo l'approvazione del programma da parte della regione, la
commissione ha il compito di esaminare ed approvare i
progetti. L'assessorato alla pubblica istruzione ed ai beni
culturali ha un mese per emettere il proprio parere, in regime
di silenzio-assenso.
L'esecuzione dei lavori viene assegnata ai comuni
interessati che, con i propri funzionari delegati, assumono i
relativi impegni di spesa, nonché verificano lo stato di
avanzamento e rendicontano sull'ultimazione dei suddetti
lavori alla commissione e all'assessorato competente.
I commi 2 e 3 dell'articolo 4 stabiliscono una procedura
rapida di spesa sul modello della legge n. 145 del 1992,
concernente interventi in materia di tutela dei beni
culturali, con una serie di controlli successivi.
L'articolo 5 indica le procedure per il finanziamento di
progetti di recupero di immobili privati. Il contributo è
assegnato in base a stati di avanzamento regolarmente
documentati alla commissione tramite i funzionari delegati.
L'articolo 6 detta disposizioni in materia di affidamento
in concessione, secondo il modello del decreto-legge n. 433
del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del
1993, relativo all'affidamento ad esterni dei servizi museali
(cosiddetta "legge Ronchey"). Il canone è predeterminato dalla
commissione. Il comma 2 determina i criteri preferenziali per
l'affidamento: migliore gestione del bene, utilizzo di forza
lavoro locale. Il comma 4 prevede il versamento dei canoni in
entrata, presso il bilancio regionale, con riassegnazione nei
capitoli di spesa per le finalità della legge.
Nell'articolo 7 sono previsti alcuni strumenti fiscali
volti a facilitare l'accesso e l'uso di capitali privati:
imposta sul valore aggiuto al 4 per cento; detrazione
d'imposta fino all'80 per cento (il regime vigente prevede il
22 per cento) per gli interventi di recupero e per le
erogazioni liberali in favore di enti ed associazioni operanti
nell'ambito della legge.
Vi è, inoltre, per le sole province di Ragusa, Siracusa,
Catania e Caltanissetta la possibilità per i contribuenti di
destinare l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche alle finalità indicate dalla legge. Il riparto avviene
in concorrenza con gli altri soggetti (Chiesa cattolica ed
altre confessioni religiose) destinatari della quota, allo
scopo di non gravare ulteriormente sul bilancio dello Stato.
Parte della quota copre i minori introiti derivanti dalle
altre agevolazioni fiscali.
L'articolo 8, comma 1, mantiene per i comuni dell'area del
Val di Noto i vincoli già esistenti relativi al testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490. Il comma 2 prevede la validità dei vincoli posti ai
privati dalla legge sulle bellezze naturali anche per la legge
di tutela dei beni architettonici. Il comma 3 indica le
procedure da porre in essere in caso di mancato o irregolare
funzionamento della commissione.
L'articolo 9 detta, infine, disposizioni finanziarie. Allo
scopo di favorire un controllo semplificato sugli andamenti di
spesa, le somme destinate, in entrata ed in uscita, dal
bilancio regionale alle finalità della legge, sono raccolte in
un'unica rubrica, con ripartizione analitica dei capitoli
all'interno di essa.
Lo stanziamento previsto è di 50 miliardi di lire per
ciascuno degli anni del triennio 2001-2003, a valere sui fondi
della legge n. 433 del 1991, recante disposizioni per la
ricostruzione delle zone della Sicilia sud-orientale colpite
dal terremoto del dicembre 1990. I motivi di questo storno di
fondi già destinati sono essenzialmente due: la legge n. 433
del 1991 è dimensionata negli stanziamenti, ma è risultata
lenta nelle procedure di spesa e, soprattutto, si tende a
riequilibrare gli stanziamenti tra pubblico e privato andando
incontro alle stesse richieste del Governo. Infatti, in sede
di valutazione delle compatibilità finanziarie da parte del
Governo, senza slittamenti agli anni futuri, si potrebbe
arrivare ad un ridimensionamento puro e semplice. Lo storno
operato consente di spendere i fondi rapidamente,
proficuamente e nella medesima zona della Sicilia.