XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 222




        Onorevoli Colleghi! - La scorsa legislatura fu presentato, in entrambi i rami del Parlamento, un pregevole progetto di legge relativo al salvataggio del patrimonio culturale del Val di Noto (atto Senato n. 2506 e atto Camera n. 4152). Considerando non più dilazionabile tale salvataggio, si ripropone anche in questa legislatura la medesima proposta di legge.
Il terremoto che nel 1693 si abbatté sul Val di Noto rappresenta l'evento che ha determinato la nascita di una cultura omogenea della Sicilia sud-orientale, un fenomeno di valenza urbanistica, architettonica e figurativa in cui furono coinvolte in pieno le province di Ragusa e di Siracusa, gran parte della provincia di Catania e parti della provincia di Caltanissetta.
        A seguito di quell'evento le città distrutte divennero luoghi di sperimentazione e di applicazione delle teorie urbanistiche elaborate nel cinquecento e nel seicento, tramite la costruzione di nuovi impianti urbani, lontani dai precedenti siti, o con l'inserimento di originali architetture monumentali ove la ricostruzione avveniva nei siti devastati dalla furia del sisma.
        Il terremoto produsse lo sprigionarsi di energie intellettuali straordinarie, con un ruolo significativo della Chiesa e degli ordini monastici in veste di committenti di progetti architettonici di rara qualità formale, con la possibilità data a progettisti siciliani, in prevalenza della Sicilia sud-orientale, di elaborare architetture che seppero interpretare il barocco romano adattandolo ai contesti ambientali e valorizzando i materiali lapidei isolani: calcare tenero o duro, che con il tempo assume una patina dorata, o pietra lavica, largamente usata lungo le pendici dell'Etna.
        Regolarità ed irregolarità, simmetrie ed asimmetrie sono compresenti in questa realtà composita ed organica in cui ogni facciata-torre rimanda a tante altre situate in cima alle colline o dentro le valli.
        La civiltà tardo barocca fu frutto di progetti dotti e della cultura vernacolare delle maestranze, dei capomastri; ogni città ebbe una sua peculiarità, una sua originalità.
        Il grande cantiere del settecento vide confrontarsi ed intrecciarsi le competenze artigiane di stuccatori, marmorari, ebanisti, orafi ed argentieri, di scultori e di pittori, con scambi di esperienze capillari tra i centri maggiori e quelli minori; per queste ragioni il Val di Noto possiede una straordinaria omogeneità, pur nella vitalità e nella originalità di ogni singola realtà: un luogo leggibile come area culturale organica, unica nel suo genere in Italia, che si può confrontare con altre aree europee dell'Austria, della Germania, della Boemia.
        La potenza e la ricchezza della Chiesa, il ruolo rilevante delle oligarchie locali, lontane dal potere centrale, determinarono una irripetibile congiuntura, assimilabile, per certi versi, a quella delle corti italiane del quattrocento, anche se in un contesto economico più debole, ma pur sempre in grado di progettare e realizzare, con rara inventiva, scorci architettonici di grande suggestione. Tutto è necessario in questo percorso: le grandi facciate tardo barocche, i palazzi ricchi di mensole fantastiche, l'edilizia minore, la campagna disegnata dai muri di pietra a secco.
        Il Val di Noto per queste ragioni costituisce un unicum che ha bisogno di un riconoscimento e soprattutto di un coinvolgimento nazionale per essere salvato, tutelato, utilizzato come prezioso patrimonio culturale.
        Lo scopo della presente proposta di legge è pertanto quello di frenare il degrado che affligge le secolari strutture del barocco della Sicilia sud-orientale e che sembra propagarsi, quasi che un deperimento delle cose si trasformasse in una degradazione degli animi, allo stesso corpo sociale. Per questo motivo non ci si ferma ai soli interventi di recupero e restauro, ma si tenta il coinvolgimento delle realtà locali nell'opera di manutenzione, ed essenzialmente nella gestione e nella valorizzazione del patrimonio ad esse trasmesso.
        Non si tratta solamente di utilizzare manodopera locale per interventi di restauro che durano alcuni anni e lasciano il corpo sociale estraneo e, se escluso anche dalla occasione di lavoro, quasi ostile. Si tratta invece di avviare un ciclo economico positivo, basato sulla partecipazione popolare ai frutti di un turismo culturale richiamato non solo dalla grande varietà dei monumenti, dei luoghi, degli scorci, ma anche dagli eventi culturali, dalle occasioni di spettacolo e di svago.
        Questo testo dunque muove su quattro direttrici: tutela organica del patrimonio, rapidità di esecuzione dei progetti, ampio potere di indirizzo della Regione siciliana rispetto alla redazione del programma di intervento, coinvolgimento dei privati sia per quanto riguarda l'apporto di capitali destinati alle opere di recupero, sia rispetto all'utilizzo produttivo dei beni.
        L'articolo 1 sottopone il barocco del Val di Noto ai vincoli della legge sulla protezione dei beni urbanistici ed architettonici.
        L'articolo 2, comma 1, prevede l'emanazione del programma pluriennale di intervento tramite decreto del presidente della Regione siciliana, previa deliberazione dell'Assemblea regionale. Nel programma trovano soluzione i problemi relativi alla delimitazione dell'area di intervento ed il censimento dei beni oggetto di tutela. Nelle ultime tre lettere del comma 1 si provvede ad indirizzare il programma verso forme di intervento socialmente ed economicamente produttive: affidamento in concessione, ingresso dei capitali privati (anche mediante sponsorizzazioni), utilizzo sociale.
        Il comma 2 dell'articolo 2 provvede alla raccolta e sistematizzazione di tutte le catalogazioni parziali attualmente esistenti.
        L'articolo 3 è destinato a coordinare la nuova legge con le iniziative attualmente in corso. Per il recupero del barocco del Val di Noto, infatti, sono ancora in corso di spesa sia i fondi della legge n. 433 del 1991, con procedure ordinarie, sia quelli previsti dal decreto-legge n. 393 del 1996, convertito, con modificazioni, della legge n. 496 del 1996, rispetto al quale gli interventi di urgenza sono adottati mediante ordinanze della protezione civile.
        Pertanto, viene innanzi tutto ampliata la commissione prevista dal citato decreto-legge n. 393 del 1996, in modo da trasformarla da organismo emergenziale a soggetto principale dell'attuazione del programma. Entrano a farne parte i rappresentanti degli enti locali ed esperti. Vengono altresì stabilite le modalità di decisione da parte della commissione.
        Il comma 2 trasferisce le funzioni del comitato Stato-regione, previsto dalla legge n. 433 del 1991, alla commissione, per la sola parte relativa al recupero del barocco del Val di Noto.
        Il comma 3 prevede il completamento degli interventi in corso trasferendo tutti i nuovi progetti al nuovo regime.
        Il comma 4 affida alla commissione taluni dei poteri del Ministro per i beni e le attività culturali in materia di tutela dei beni oggetto di intervento: si tratta di poteri sostitutivi che il Ministro esercita a fronte di pericoli rispetto alla integrità ed alla sicurezza dei beni oggetto di tutela, nonché a fronte dell'inerzia del privato proprietario riguardo alla conservazione di essi.
        Nel comma 5 si consente alla commissione una deroga ai vincoli di destinazione dei beni tutelati, purché non sia recato pregiudizio alla loro conservazione ed integrità. Lo scopo della disposizione è quello di inserire più facilmente il bene culturale in un contesto economico moderno, che lo utilizzi senza distruggerlo, anzi ne renda più agevole la conservazione in virtù del fatto che il bene produce un reddito.
        Nell'articolo 4 si stabilisce la procedura di intervento. Dopo l'approvazione del programma da parte della regione, la commissione ha il compito di esaminare ed approvare i progetti. L'assessorato alla pubblica istruzione ed ai beni culturali ha un mese per emettere il proprio parere, in regime di silenzio-assenso.
        L'esecuzione dei lavori viene assegnata ai comuni interessati che, con i propri funzionari delegati, assumono i relativi impegni di spesa, nonché verificano lo stato di avanzamento e rendicontano sull'ultimazione dei suddetti lavori alla commissione e all'assessorato competente.
        I commi 2 e 3 dell'articolo 4 stabiliscono una procedura rapida di spesa sul modello della legge n. 145 del 1992, concernente interventi in materia di tutela dei beni culturali, con una serie di controlli successivi.
        L'articolo 5 indica le procedure per il finanziamento di progetti di recupero di immobili privati. Il contributo è assegnato in base a stati di avanzamento regolarmente documentati alla commissione tramite i funzionari delegati.
        L'articolo 6 detta disposizioni in materia di affidamento in concessione, secondo il modello del decreto-legge n. 433 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 1993, relativo all'affidamento ad esterni dei servizi museali (cosiddetta "legge Ronchey"). Il canone è predeterminato dalla commissione. Il comma 2 determina i criteri preferenziali per l'affidamento: migliore gestione del bene, utilizzo di forza lavoro locale. Il comma 4 prevede il versamento dei canoni in entrata, presso il bilancio regionale, con riassegnazione nei capitoli di spesa per le finalità della legge.
Nell'articolo 7 sono previsti alcuni strumenti fiscali volti a facilitare l'accesso e l'uso di capitali privati: imposta sul valore aggiuto al 4 per cento; detrazione d'imposta fino all'80 per cento (il regime vigente prevede il 22 per cento) per gli interventi di recupero e per le erogazioni liberali in favore di enti ed associazioni operanti nell'ambito della legge.
        Vi è, inoltre, per le sole province di Ragusa, Siracusa, Catania e Caltanissetta la possibilità per i contribuenti di destinare l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle finalità indicate dalla legge. Il riparto avviene in concorrenza con gli altri soggetti (Chiesa cattolica ed altre confessioni religiose) destinatari della quota, allo scopo di non gravare ulteriormente sul bilancio dello Stato. Parte della quota copre i minori introiti derivanti dalle altre agevolazioni fiscali.
        L'articolo 8, comma 1, mantiene per i comuni dell'area del Val di Noto i vincoli già esistenti relativi al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Il comma 2 prevede la validità dei vincoli posti ai privati dalla legge sulle bellezze naturali anche per la legge di tutela dei beni architettonici. Il comma 3 indica le procedure da porre in essere in caso di mancato o irregolare funzionamento della commissione.
        L'articolo 9 detta, infine, disposizioni finanziarie. Allo scopo di favorire un controllo semplificato sugli andamenti di spesa, le somme destinate, in entrata ed in uscita, dal bilancio regionale alle finalità della legge, sono raccolte in un'unica rubrica, con ripartizione analitica dei capitoli all'interno di essa.
        Lo stanziamento previsto è di 50 miliardi di lire per ciascuno degli anni del triennio 2001-2003, a valere sui fondi della legge n. 433 del 1991, recante disposizioni per la ricostruzione delle zone della Sicilia sud-orientale colpite dal terremoto del dicembre 1990. I motivi di questo storno di fondi già destinati sono essenzialmente due: la legge n. 433 del 1991 è dimensionata negli stanziamenti, ma è risultata lenta nelle procedure di spesa e, soprattutto, si tende a riequilibrare gli stanziamenti tra pubblico e privato andando incontro alle stesse richieste del Governo. Infatti, in sede di valutazione delle compatibilità finanziarie da parte del Governo, senza slittamenti agli anni futuri, si potrebbe arrivare ad un ridimensionamento puro e semplice. Lo storno operato consente di spendere i fondi rapidamente, proficuamente e nella medesima zona della Sicilia.




Frontespizio Testo articoli