XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 222




PROPOSTA DI LEGGE


Art 1.

(Finalità).

        1. Il patrimonio architettonico ed urbanistico del tardo barocco e del rococò del Val di Noto, già denominato "barocco coloniale", è dichiarato di interesse nazionale e sottoposto ai vincoli previsti dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di seguito denominato "testo unico".


Art. 2.

(Programma regionale di recupero).

        1. Con decreto del presidente della Regione siciliana, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e previa deliberazione della Assemblea regionale, è approvato un programma di salvaguardia, recupero e valorizzazione al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

            a) delimitare l'area di applicazione della presente legge;

            b) individuare e censire, all'interno dell'area di cui alla lettera a), i beni immobili pubblici e di proprietà privata, da sottoporre a tutela;

            c) stilare una valutazione di massima del costo attuale di ciascun intervento, distinguendo tra consolidamento statico e restauro;

            d) definire un programma pluriennale di recupero e di intervento con le priorità di massima e l'indicazione delle risorse regionali disponibili;
            e) predisporre un programma di valorizzazione, di promozione e di utilizzo culturale;

            f) indicare i beni suscettibili di affidamento a privati in regime di concessione;

            g) definire le condizioni e le agevolazioni per l'accesso di fondi privati alla realizzazione degli interventi;

            h) individuare tra i beni oggetto di tutela quelli suscettibili di utilizzo da parte delle realtà associative ed economiche locali.

        2. Per il censimento, la catalogazione e la valutazione dei costi di recupero dei beni culturali oggetto di intervento la Regione siciliana si avvale:

            a) dell'attività allo scopo preordinata ai sensi del numero 1) dell'articolo 13 della legge regionale 1^ agosto 1977, n. 80, e successive modificazioni, dalle soprintendenze competenti per i beni culturali ed ambientali;

            b) degli elenchi descrittivi in possesso del Ministero per i beni e le attività culturali, predisposti ai sensi dell'articolo 5 del testo unico; detti elenchi sono trasmessi senza indugio dal Ministero agli assessorati regionali competenti in materia di pubblica istruzione e di beni culturali ed ambientali;

            c) delle elencazioni del patrimonio edilizio allegate al piano paesistico regionale;

            d) del piano di interventi redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni;

            e) delle valutazioni della commissione istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, di seguito denominata "commissione";

            f) di ogni altra catalogazione in possesso di istituti universitari, di enti locali, di cooperative finanziate con fondi pubblici, nonché di consorzi attivati dai piani di tutela dei beni culturali.

        3. Gli assessorati regionali competenti in materia di pubblica istruzione e di beni culturali e ambientali, completata l'istruttoria di cui al comma 2, trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali copia dell'elenco degli immobili e degli altri beni culturali oggetto di tutela.
        4. Entro il mese di maggio di ciascun anno l'Assemblea regionale verifica lo stato di attuazione del programma ed approva le eventuali modificazioni. Il programma e le successive modificazioni sono trasmessi al Parlamento assieme ad una valutazione delle disponibilità finanziarie della Regione siciliana per l'anno successivo.


Art. 3.

(Coordinamento con le iniziative in corso).

        1. La valutazione dei progetti relativi al recupero del patrimonio culturale del Val di Noto è affidata alla commissione. Entrano a fare parte di essa, nominati dal presidente della Regione siciliana, cinque sindaci dei comuni maggiormente interessati, da rinnovare annualmente, nonché un docente universitario di storia dell'arte, un docente universitario di architettura ed uno studioso esperto in materia. La commissione delibera a maggioranza dei suoi membri regolarmente convocati.
        2. Le funzioni del comitato Stato-regione, previsto dall'articolo 4 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, in materia di recupero del barocco del Val di Noto, sono trasferite alla commissione, ivi compreso l'obbligo di rendicontazione annuale al Parlamento, che è esteso agli interventi previsti dalla presente legge. I rendiconti sono allegati alla relazione di cui al comma 4 dell'articolo 2.
        3. Alla commissione afferiscono tutti i nuovi progetti, nonché tutti i progetti in fase di istruttoria alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2. Le procedure di intervento previste dal decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, restano in vigore per i soli progetti in corso di esecuzione e di completamento.
        4. La commissione esercita i poteri del Ministero per i beni e le attività culturali previsti dagli articoli 37, 44, 47 e 49 del testo unico.
        5. In deroga al disposto dell'articolo 47 del testo unico, purché non sia recato pregiudizio alla conservazione ed alla integrità delle cose, la commissione può autorizzare un uso parzialmente difforme dei beni tutelati.
        6. La Regione siciliana assegna alla commissione il personale necessario all'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge.


Art. 4.

(Esecuzione dei progetti).

        1. I progetti approvati dalla commissione sono trasmessi per il parere all'assessorato regionale competente in materia di pubblica istruzione e di beni culturali e ambientali. Il parere deve essere emesso entro un mese dalla data di ricevimento. Decorso tale termine il progetto è ammesso al contributo.
        2. I fondi necessari alla realizzazione dei progetti sono messi a disposizione dei funzionari delegati mediante ordini di accreditamento emessi sulla base del progetto, in deroga alla legislazione contabile vigente. Allo stesso modo i predetti funzionari assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione, i relativi impegni di spesa che sono sottoposti al controllo successivo in sede di rendiconto.
        3. I funzionari comunali delegati inviano all'assessorato regionale competente in materia di pubblica istruzione e di beni culturali e ambientali, semestralmente o entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente l'esecuzione del progetto. Il ritardo o il mancato invio o la grave incompletezza della relazione tecnica costituisce fattispecie perseguibile disciplinarmente, salvo fatto più grave.


Art. 5.

(Fondi per progetti di recupero privati).

        1. I privati proprietari di immobili facenti parte degli elenchi indicati dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono presentare alla commissione progetti di recupero e conservazione redatti da professionisti iscritti da almeno cinque anni all'albo degli ingegneri o degli architetti.
        2. La commissione valuta i progetti e li ammette a contributo secondo le procedure indicate nell'articolo 4 della presente legge a valere sui fondi previsti dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni.
        3. Nel contributo, che viene erogato in base a stati di avanzamento delle opere e a fronte di regolare documentazione contabile, sono comprese le spese di redazione del progetto. Il contributo non si cumula con le agevolazioni previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 7.


Art. 6.

(Affidamento in concessione).

        1. I beni indicati nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 sono affidati dalla commissione in regime di concessione, con divieto di subappalto, previa licitazione privata con almeno tre offerte valide, a soggetti privati o ad enti pubblici economici, anche costituenti società o cooperative. La concessione ha durata decennale e può essere rinnovata. Il canone di concessione è predeterminato dalla commissione.
        2. Costituiscono titolo preferenziale per l'affidamento in concessione:

            a) la presentazione di progetti che offrano una migliore conservazione e valorizzazione del bene;
            b) la presentazione di progetti che prevedono l'aggiornamento professionale e l'utilizzo duraturo di forza lavoro locale.

        3. I concessionari sono obbligati a sostenere le spese di restauro e manutenzione secondo le modalità previste dall'atto di concessione. Le spese sostenute possono essere portate in detrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 7.
        4. Gli introiti derivanti dai canoni di concessione, nonché quelli derivanti dalle attività previste dal decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, che abbiano per oggetto beni tutelati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono versati in entrata al bilancio regionale per essere riassegnati alla rubrica del bilancio regionale destinata alle finalità della presente legge.


Art. 7.

(Disposizioni fiscali).

        1. L'imposta sul valore aggiunto per gli interventi indicati nell'articolo 2, nonché per ciascuna delle fasi di progettazione e collaudo, è determinata nell'aliquota del 4 per cento.
        2. Fino all'anno 2010 per gli interventi di consolidamento, recupero e restauro relativi ad immobili privati facenti parte degli elenchi indicati dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, il limite della detrazione prevista dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aumentato all'80 per cento.
        3. Alla medesima percentuale di cui al comma 2 è elevata, ai fini della presente legge, la detraibilità delle erogazioni liberali previste dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
        4. A decorrere dalla dichiarazione relativa all'anno 2001, una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti delle province di Ragusa, Siracusa, Catania e Caltanissetta, è destinata alle finalità della presente legge, salvo quanto indicato dal comma 4 dell'articolo 9, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
        5. Nelle province indicate al comma 4, il riparto dell'8 per mille avviene in concorrenza con i soggetti già destinatari della quota. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al citato comma 4.


Art. 8.

(Disposizioni finali).

        1. Restano salvi i vincoli attualmente vigenti per i comuni dell'area del Val di Noto ai sensi del testo unico.
        2. L'iscrizione ai registri immobiliari, di cui all'articolo 143 del testo unico, deve considerarsi valida agli effetti dell'articolo 8 del medesimo testo unico.
        3. In caso di mancato o irregolare funzionamento della commissione, il presidente della Regione siciliana, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede alla sostituzione, anche parziale, dei suoi componenti.


Art. 9.

(Disposizioni finanziarie).

        1. Per le finalità della presente legge è assegnato alla Regione siciliana un contributo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
        2. Le assegnazioni dello Stato afferiscono in un'unica rubrica del bilancio regionale, assieme agli stanziamenti previsti dalla Regione siciliana ed alle somme riassegnate, derivanti dall'applicazione degli articoli 6 e 7.
        3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ad esclusione dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante storno parziale dei maggiori introiti derivanti dall'attuazione del comma 4 del medesimo articolo 7.



Frontespizio Relazione