XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 222
PROPOSTA DI LEGGE
Art 1.
(Finalità).
1. Il patrimonio architettonico ed urbanistico del tardo
barocco e del rococò del Val di Noto, già denominato "barocco
coloniale", è dichiarato di interesse nazionale e sottoposto
ai vincoli previsti dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di seguito
denominato "testo unico".
Art. 2.
(Programma regionale di recupero).
1. Con decreto del presidente della Regione siciliana, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentito il Ministro per i beni e le attività
culturali e previa deliberazione della Assemblea regionale, è
approvato un programma di salvaguardia, recupero e
valorizzazione al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:
a) delimitare l'area di applicazione della
presente legge;
b) individuare e censire, all'interno dell'area di
cui alla lettera a), i beni immobili pubblici e di
proprietà privata, da sottoporre a tutela;
c) stilare una valutazione di massima del costo
attuale di ciascun intervento, distinguendo tra consolidamento
statico e restauro;
d) definire un programma pluriennale di recupero e
di intervento con le priorità di massima e l'indicazione delle
risorse regionali disponibili;
e) predisporre un programma di valorizzazione, di
promozione e di utilizzo culturale;
f) indicare i beni suscettibili di affidamento a
privati in regime di concessione;
g) definire le condizioni e le agevolazioni per
l'accesso di fondi privati alla realizzazione degli
interventi;
h) individuare tra i beni oggetto di tutela quelli
suscettibili di utilizzo da parte delle realtà associative ed
economiche locali.
2. Per il censimento, la catalogazione e la valutazione
dei costi di recupero dei beni culturali oggetto di intervento
la Regione siciliana si avvale:
a) dell'attività allo scopo preordinata ai sensi
del numero 1) dell'articolo 13 della legge regionale 1^ agosto
1977, n. 80, e successive modificazioni, dalle soprintendenze
competenti per i beni culturali ed ambientali;
b) degli elenchi descrittivi in possesso del
Ministero per i beni e le attività culturali, predisposti ai
sensi dell'articolo 5 del testo unico; detti elenchi sono
trasmessi senza indugio dal Ministero agli assessorati
regionali competenti in materia di pubblica istruzione e di
beni culturali ed ambientali;
c) delle elencazioni del patrimonio edilizio
allegate al piano paesistico regionale;
d) del piano di interventi redatto ai sensi
dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e
successive modificazioni;
e) delle valutazioni della commissione istituita
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 luglio
1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 1996, n. 496, di seguito denominata
"commissione";
f) di ogni altra catalogazione in possesso di
istituti universitari, di enti locali, di cooperative
finanziate con fondi pubblici, nonché di consorzi attivati dai
piani di tutela dei beni culturali.
3. Gli assessorati regionali competenti in materia di
pubblica istruzione e di beni culturali e ambientali,
completata l'istruttoria di cui al comma 2, trasmettono al
Ministero per i beni e le attività culturali copia dell'elenco
degli immobili e degli altri beni culturali oggetto di
tutela.
4. Entro il mese di maggio di ciascun anno l'Assemblea
regionale verifica lo stato di attuazione del programma ed
approva le eventuali modificazioni. Il programma e le
successive modificazioni sono trasmessi al Parlamento assieme
ad una valutazione delle disponibilità finanziarie della
Regione siciliana per l'anno successivo.
Art. 3.
(Coordinamento con le iniziative in corso).
1. La valutazione dei progetti relativi al recupero del
patrimonio culturale del Val di Noto è affidata alla
commissione. Entrano a fare parte di essa, nominati dal
presidente della Regione siciliana, cinque sindaci dei comuni
maggiormente interessati, da rinnovare annualmente, nonché un
docente universitario di storia dell'arte, un docente
universitario di architettura ed uno studioso esperto in
materia. La commissione delibera a maggioranza dei suoi membri
regolarmente convocati.
2. Le funzioni del comitato Stato-regione, previsto
dall'articolo 4 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, in
materia di recupero del barocco del Val di Noto, sono
trasferite alla commissione, ivi compreso l'obbligo di
rendicontazione annuale al Parlamento, che è esteso agli
interventi previsti dalla presente legge. I rendiconti sono
allegati alla relazione di cui al comma 4 dell'articolo 2.
3. Alla commissione afferiscono tutti i nuovi progetti,
nonché tutti i progetti in fase di istruttoria alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo
2. Le procedure di intervento previste dal decreto-legge 26
luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 settembre 1996, n. 496, restano in vigore per i soli
progetti in corso di esecuzione e di completamento.
4. La commissione esercita i poteri del Ministero per i
beni e le attività culturali previsti dagli articoli 37, 44,
47 e 49 del testo unico.
5. In deroga al disposto dell'articolo 47 del testo unico,
purché non sia recato pregiudizio alla conservazione ed alla
integrità delle cose, la commissione può autorizzare un uso
parzialmente difforme dei beni tutelati.
6. La Regione siciliana assegna alla commissione il
personale necessario all'espletamento dei compiti previsti
dalla presente legge.
Art. 4.
(Esecuzione dei progetti).
1. I progetti approvati dalla commissione sono trasmessi
per il parere all'assessorato regionale competente in materia
di pubblica istruzione e di beni culturali e ambientali. Il
parere deve essere emesso entro un mese dalla data di
ricevimento. Decorso tale termine il progetto è ammesso al
contributo.
2. I fondi necessari alla realizzazione dei progetti sono
messi a disposizione dei funzionari delegati mediante ordini
di accreditamento emessi sulla base del progetto, in deroga
alla legislazione contabile vigente. Allo stesso modo i
predetti funzionari assumono, a valere sui fondi messi a loro
disposizione, i relativi impegni di spesa che sono sottoposti
al controllo successivo in sede di rendiconto.
3. I funzionari comunali delegati inviano all'assessorato
regionale competente in materia di pubblica istruzione e di
beni culturali e ambientali, semestralmente o entro un mese
dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica
inerente l'esecuzione del progetto. Il ritardo o il mancato
invio o la grave incompletezza della relazione tecnica
costituisce fattispecie perseguibile disciplinarmente, salvo
fatto più grave.
Art. 5.
(Fondi per progetti di recupero privati).
1. I privati proprietari di immobili facenti parte degli
elenchi indicati dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2
possono presentare alla commissione progetti di recupero e
conservazione redatti da professionisti iscritti da almeno
cinque anni all'albo degli ingegneri o degli architetti.
2. La commissione valuta i progetti e li ammette a
contributo secondo le procedure indicate nell'articolo 4 della
presente legge a valere sui fondi previsti dall'articolo 1
della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive
modificazioni.
3. Nel contributo, che viene erogato in base a stati di
avanzamento delle opere e a fronte di regolare documentazione
contabile, sono comprese le spese di redazione del progetto.
Il contributo non si cumula con le agevolazioni previste dai
commi 2 e 3 dell'articolo 7.
Art. 6.
(Affidamento in concessione).
1. I beni indicati nella lettera f) del comma 1
dell'articolo 2 sono affidati dalla commissione in regime di
concessione, con divieto di subappalto, previa licitazione
privata con almeno tre offerte valide, a soggetti privati o ad
enti pubblici economici, anche costituenti società o
cooperative. La concessione ha durata decennale e può essere
rinnovata. Il canone di concessione è predeterminato dalla
commissione.
2. Costituiscono titolo preferenziale per l'affidamento in
concessione:
a) la presentazione di progetti che offrano una
migliore conservazione e valorizzazione del bene;
b) la presentazione di progetti che prevedono
l'aggiornamento professionale e l'utilizzo duraturo di forza
lavoro locale.
3. I concessionari sono obbligati a sostenere le spese di
restauro e manutenzione secondo le modalità previste dall'atto
di concessione. Le spese sostenute possono essere portate in
detrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 7.
4. Gli introiti derivanti dai canoni di concessione,
nonché quelli derivanti dalle attività previste dal
decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, che abbiano
per oggetto beni tutelati ai sensi dell'articolo 1 della
presente legge, sono versati in entrata al bilancio regionale
per essere riassegnati alla rubrica del bilancio regionale
destinata alle finalità della presente legge.
Art. 7.
(Disposizioni fiscali).
1. L'imposta sul valore aggiunto per gli interventi
indicati nell'articolo 2, nonché per ciascuna delle fasi di
progettazione e collaudo, è determinata nell'aliquota del 4
per cento.
2. Fino all'anno 2010 per gli interventi di
consolidamento, recupero e restauro relativi ad immobili
privati facenti parte degli elenchi indicati dal decreto di
cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, il limite
della detrazione prevista dalla lettera g) del comma 1
dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aumentato
all'80 per cento.
3. Alla medesima percentuale di cui al comma 2 è elevata,
ai fini della presente legge, la detraibilità delle erogazioni
liberali previste dalla lettera h) del comma 1
dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. A decorrere dalla dichiarazione relativa all'anno 2001,
una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti delle
province di Ragusa, Siracusa, Catania e Caltanissetta, è
destinata alle finalità della presente legge, salvo quanto
indicato dal comma 4 dell'articolo 9, sulla base delle scelte
espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei
redditi.
5. Nelle province indicate al comma 4, il riparto dell'8
per mille avviene in concorrenza con i soggetti già
destinatari della quota. Il Ministro delle finanze, con
proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede
all'attuazione delle disposizioni di cui al citato comma 4.
Art. 8.
(Disposizioni finali).
1. Restano salvi i vincoli attualmente vigenti per i
comuni dell'area del Val di Noto ai sensi del testo unico.
2. L'iscrizione ai registri immobiliari, di cui
all'articolo 143 del testo unico, deve considerarsi valida
agli effetti dell'articolo 8 del medesimo testo unico.
3. In caso di mancato o irregolare funzionamento della
commissione, il presidente della Regione siciliana, di intesa
con il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede
alla sostituzione, anche parziale, dei suoi componenti.
Art. 9.
(Disposizioni finanziarie).
1. Per le finalità della presente legge è assegnato alla
Regione siciliana un contributo di lire 50 miliardi per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
2. Le assegnazioni dello Stato afferiscono in un'unica
rubrica del bilancio regionale, assieme agli stanziamenti
previsti dalla Regione siciliana ed alle somme riassegnate,
derivanti dall'applicazione degli articoli 6 e 7.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, ad esclusione dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3, pari a
lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attività culturali.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3
dell'articolo 7, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante storno
parziale dei maggiori introiti derivanti dall'attuazione del
comma 4 del medesimo articolo 7.